Siamo sicuri che sia uno “scudo” per i medici?

Gli orga­ni di infor­ma­zio­ne han­no dato noti­zia del­la immi­nen­te discus­sio­ne in com­mis­sio­ne Bilan­cio di un emen­da­men­to al decre­to Cura Ita­lia, che ha già rice­vu­to l’approvazione del Gover­no, defi­ni­to impro­pria­men­te “scu­do pena­le per i medi­ci” con rife­ri­men­to all’attuale emer­gen­za sani­ta­ria per Covid-19 in corso.

Una pri­ma, som­ma­ria, let­tu­ra dell’emendamento in que­stio­nefer­mo un prin­ci­pio di fon­do asso­lu­ta­men­te con­di­vi­si­bi­le, cioè tute­la­re il lavo­ro quo­ti­dia­no, la sere­ni­tà (per quan­to pos­si­bi­le), la futu­ra tran­quil­li­tà di chi sta rischian­do, e pur­trop­po anche dan­do, la vita per cura­re e sal­va­re le per­so­ne col­pi­te da coro­na­vi­rus, sol­le­va tut­ta­via mol­te per­ples­si­tà, di carat­te­re giu­ri­di­co e politico.

Va però det­to, anzi­tut­to, che la rile­van­za pena­le del­la nor­ma è mol­to limi­ta­ta.

L’emendamento limi­ta “per tut­ti gli even­ti avver­si che si sia­no veri­fi­ca­ti od abbia­no tro­va­to cau­sa duran­te l’emergenza epi­de­mio­lo­gi­ca COVID-19 di cui alla deli­be­ra del Con­si­glio dei Mini­stri 31 gen­na­io 2020” la puni­bi­li­tà pena­le ai soli casi di col­pa gra­ve, defi­ni­ta tale ove con­si­sta nel­la “macro­sco­pi­ca e ingiu­sti­fi­ca­ta vio­la­zio­ne dei prin­ci­pi basi­la­ri che rego­la­no la pro­fes­sio­ne sani­ta­ria o dei pro­to­col­li o pro­gram­mi emer­gen­zia­li even­tual­men­te pre­di­spo­sti per fron­teg­gia­re la situa­zio­ne in essere”.

Più arti­co­la­to, inve­ce, è lo “scu­do” di carat­te­re civi­li­sti­co, che copre non solo e non tan­to i medi­ci e gli ope­ra­to­ri sani­ta­ri, ma anche le strut­tu­re sani­ta­rie e socio sani­ta­rie pub­bli­che e pri­va­te, non­chè le figu­re tec­ni­che-ammi­ni­stra­ti­ve del ser­vi­zio sanitario.

Ovvia­men­te, di con­se­guen­za, lo scu­do copre anche le com­pa­gnie assi­cu­ra­ti­ve garan­ti dei sog­get­ti in questione.

Il rife­ri­men­to tem­po­ra­le e cau­sa­le è iden­ti­co a quel­lo pena­le, ma la coper­tu­ra di que­sti sog­get­ti riguar­da la respon­sa­bi­li­tà civi­le ed era­ria­le, del tut­to esclu­se eccet­to che per con­dot­te inten­zio­na­li (dolo), col­pa gra­ve (defi­ni­ta negli stes­si ter­mi­ni uti­liz­za­ti per la puni­bi­li­tà pena­le), o per “con­dot­te gestio­na­li o ammi­ni­stra­ti­ve poste in esse­re in pale­se vio­la­zio­ne dei prin­ci­pi basi­la­ri del­le pro­fes­sio­ni del Ser­vi­zio sani­ta­rio nazio­na­le in cui sia sta­to accer­ta­to il dolo del fun­zio­na­rio o dell’agente che le ha poste in esse­re o che vi ha dato esecuzione”.

Per tut­ti i casi di col­pa gra­ve, sia in ambi­to pena­le che civi­le, la stes­sa va valu­ta­ta con­si­de­ran­do “la pro­por­zio­ne tra le risor­se uma­ne e mate­ria­li dispo­ni­bi­li e il nume­ro di pazien­ti su cui è neces­sa­rio inter­ve­ni­re non­ché il carat­te­re ete­ro­ge­neo del­la pre­sta­zio­ne svol­ta in emer­gen­za rispet­to al livel­lo di espe­rien­za e di spe­cia­liz­za­zio­ne del sin­go­lo operatore”.

Un pri­mo enor­me pro­ble­ma, alla luce del­la for­mu­la­zio­ne dell’emendamento, riguar­da il suo ambi­to di appli­ca­zio­ne.

Così come è scrit­to, infat­ti, lo stes­so copre tut­ti i casi di respon­sa­bi­li­tà medi­ca che si sia­no veri­fi­ca­ti dopo il 31 gen­na­io 2020 e fino al 31 luglio 2020, cioè avve­nu­ti duran­te lo sta­to di emergenza.

Appa­re evi­den­te come tale for­mu­la­zio­ne copra anche erro­ri medi­ci che non han­no alcu­na atti­nen­za con l’emergenza sani­ta­ria.

Non si vede per­ché, soprat­tut­to dal pun­to di vista civi­li­sti­co, deb­ba esse­re limi­ta­ta la respon­sa­bi­li­tà per fat­ti che non han­no alcu­na atti­nen­za cau­sa­le con il COVID-19, per­ché avve­nu­ti ad esem­pio nel mese di feb­bra­io oppu­re anche suc­ces­si­va­men­te in zone non anco­ra col­pi­te o comun­que in repar­ti che non sono sta­ti inte­res­sa­ti, o non lo saran­no in futu­ro, dall’emergenza, anche per ope­ra­zio­ni avve­nu­te in cli­ni­che pri­va­te, del tut­to esclu­se al momen­to dall’emergenza se non per rico­ve­ri temporanei.

Va anche det­to che per tut­te le atti­vi­tà di carat­te­re stret­ta­men­te medi­co o assi­sten­zia­le, già la nor­ma­ti­va vigen­te pote­va esse­re suf­fi­cien­te ad esclu­de­re la respon­sa­bi­li­tà, se non per dolo o col­pa gra­ve, per tut­ti quei casi in cui fos­se pro­va­ta la sus­si­sten­za di con­di­zio­ni ecce­zio­na­li, che avreb­be­ro deter­mi­na­to l’applicabilità del­le esi­men­ti di carat­te­re generale.

Ma ben ven­ga la pre­ci­sa­zio­ne, sem­pre per i nostri ope­ra­to­ri sani­ta­ri che tan­to stan­no dan­do alla comunità.

Solo non si com­pren­de per­ché lo scu­do civi­li­sti­co sia este­so alle con­dot­te gestio­na­li o ammi­ni­stra­ti­ve, che appa­re, a ben vede­re, pro­prio alla luce del­la nor­ma­ti­va gene­ra­le, la vera novi­tà, e for­se il vero obiet­ti­vo, dell’emendamento.

Quin­di, da un lato il pazien­te anche per pato­lo­gia indi­pen­den­te dal virus, non ha alcu­na tute­la, di carat­te­re risar­ci­to­rio, per sei mesi, se non per casi di dolo o col­pa gra­ve, defi­ni­ta in modo mol­to restrit­ti­vo, ma non solo nei con­fron­ti diret­ti dei sani­ta­ri, ma in defi­ni­ti­va dell’intero ser­vi­zio sani­ta­rio nazio­na­le e del ser­vi­zio pri­va­to, e non solo per la respon­sa­bi­li­tà del­la strut­tu­ra con­se­guen­te all’errore del medi­co, ma anche per la respon­sa­bi­li­tà pro­pria, di carat­te­re gestio­na­le e amministrativa.

Non sarà troppo?

For­se sareb­be più equo limi­ta­re lo “scu­do” alla tute­la dei sani­ta­ri, alla loro sere­ni­tà nel­le dif­fi­col­tà attua­li, lascian­do tut­ta­via aper­ta la pos­si­bi­li­tà risar­ci­to­ria, alme­no da par­te del­le strut­tu­re sani­ta­rie pub­bli­che e pri­va­te, e del­le loro assi­cu­ra­zio­ni, sia per i fat­ti che non han­no atti­nen­za cau­sa­le, ma solo tem­po­ra­le, con l’emergenza sani­ta­ria, che per le respon­sa­bi­li­tà ammi­ni­stra­ti­ve e gestionali.

Allo sta­to e con que­sta for­mu­la­zio­ne, si potreb­be pen­sa­re che l’emergenza e i sacro­san­ti dirit­ti dei sani­ta­ri a poter ope­ra­re con la mas­si­ma sere­ni­tà (per quan­to pos­si­bi­le ovvia­men­te, date le cir­co­stan­ze) ven­ga­no “usa­ti”, anche media­ti­ca­men­te, in modo stru­men­ta­le per tute­la­re in modo tom­ba­le, sen­za alcu­na pos­si­bi­li­tà di valu­ta­zio­ne di meri­to, altri inte­res­si, che non sono ugual­men­te meri­te­vo­li di tute­la, a dan­no del cittadino.

Quan­to, inve­ce, ai dan­ni lega­ti all’emergenza, si potreb­be, fer­mo lo scu­do pena­le e civi­le per i sani­ta­ri, inter­ve­ni­re con una nor­ma­ti­va a carat­te­re inden­ni­ta­rio, sul­la fal­sa­ri­ga, ad esem­pio, del­la leg­ge 210/92 per i sog­get­ti dan­neg­gia­ti irre­ver­si­bil­men­te da com­pli­ca­zio­ni insor­te a cau­sa di vac­ci­na­zio­ni obbli­ga­to­rie, tra­sfu­sio­ni di san­gue e som­mi­ni­stra­zio­ne di emo­de­ri­va­ti, quan­do cioè il dan­no sus­si­ste ma è sta­to arre­ca­to in modo involontario.

Solo in que­sto modo la tute­la sareb­be uni­ver­sa­le ed equa.

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