Decreto Legge “sicurezza”: un abominio giuridico

Secu­ri­ta­rio, iper-puni­ti­vo e ten­den­te alla “pan-car­ce­riz­za­zio­ne”, diso­mo­ge­neo e inu­til­men­te vasto: si può dire di tut­to sul decre­to-leg­ge n. 48 del 2025 (con­ver­ti­to nel­la leg­ge n. 80 del 2025), cd. “decre­to sicu­rez­za”, e la rela­zio­ne del­la Cor­te di Cas­sa­zio­ne cer­ta­men­te lo fa, adden­tran­do­si — con dovi­zia di det­ta­gli giu­ri­di­ci e fon­ti qua­li­fi­ca­te — nei gan­gli del­le nuo­ve nor­me volu­te dal gover­no Melo­ni. Ma vi è un aspet­to che inquie­ta più di tut­ti, pas­sa­to in silen­zio, qua­si accet­ta­to da un’opposizione ras­se­gna­ta e da un’opinione pub­bli­ca distrat­ta: la sot­tra­zio­ne del­la pro­po­sta di leg­ge ori­gi­na­ria alla discus­sio­ne par­la­men­ta­re. Si trat­ta del­la più evi­den­te mani­fe­sta­zio­ne dell’ipertrofia del pote­re ese­cu­ti­vo, ormai sover­chian­te rispet­to a un Par­la­men­to ridot­to a came­ra di rati­fi­ca del­le nor­me scrit­te a Palaz­zo Chi­gi. Da ormai mol­ti anni il ricor­so alla decre­ta­zio­ne d’urgenza è sta­to ogget­to di cri­ti­che, spe­cial­men­te dal Qui­ri­na­le (sono innu­me­re­vo­li i richia­mi del pre­si­den­te Mat­ta­rel­la, cadu­ti nel vuo­to). Ma l’aver pro­po­sto attra­ver­so un decre­to il con­te­nu­to tal qua­le, con pochis­si­me modi­fi­ca­zio­ni, di una pro­po­sta di leg­ge, equi­va­le alla esau­to­ra­zio­ne del­le aule rap­pre­sen­ta­ti­ve del­la volon­tà popolare.

Come rile­va la Cor­te di Cas­sa­zio­ne, è pro­prio la “diso­mo­ge­nei­tà dei con­te­nu­ti” del decre­to a mani­fe­sta­re il “vizio sin­to­ma­ti­co” del­la man­can­za dei pre­sup­po­sti di urgen­za, ren­den­do il prov­ve­di­men­to un “insen­sa­to assem­blag­gio di temi”. Que­sta “pre­po­ten­za gover­na­ti­va” gene­ra rischi “sot­to il pro­fi­lo dell’equilibrio tra i pote­ri poi­ché potreb­be­ro esse­re disat­te­si alcu­ni limi­ti costi­tu­zio­na­li alla decre­ta­zio­ne d’urgenza”, affie­vo­len­do “il sen­so del­la riser­va di leg­ge [in mate­ria pena­le, N.d.A.] qua­le stru­men­to di garan­zia del cittadino”.

La giu­ri­spru­den­za costi­tu­zio­na­le ha già sta­bi­li­to che la “mani­fe­sta irra­gio­ne­vo­lez­za o arbi­tra­rie­tà del­la loro valu­ta­zio­ne” dei pre­sup­po­sti (Art. 77 Cost.) può por­ta­re all’in­co­sti­tu­zio­na­li­tà del­l’in­te­ro decre­to-leg­ge e del­la leg­ge di con­ver­sio­ne. Le moti­va­zio­ni nel pre­am­bo­lo del decre­to sono sta­te giu­di­ca­te “gene­ri­che e tau­to­lo­gi­che” e “apo­dit­ti­che”.

A que­sta insen­sa­tez­za si aggiun­ge il fat­to che le nuo­ve nor­me sono in aper­ta vio­la­zio­ne dei prin­ci­pi lega­li­tà, pro­por­zio­na­li­tà e ragio­ne­vo­lez­za lad­do­ve si fa siste­ma­ti­ca­men­te “ricor­so accen­tua­to allo stru­men­to” del­la pena, con l’inasprimento del­le san­zio­ni esi­sten­ti e l’in­tro­du­zio­ne di nuo­ve fat­ti­spe­cie di rea­to, una inu­ti­le “iper­tro­fia” che accen­tua il rischio di un arbi­trio legi­sla­ti­vo nel­la defi­ni­zio­ne del­le pene stes­se e del­le con­dot­te cri­mi­na­li. La Cor­te ha rile­va­to le cri­ti­che giun­te da innu­me­re­vo­li fon­ti rispet­to alla devia­zio­ne dal “dirit­to pena­le del fat­to” (che quin­di puni­sce la con­dot­ta offen­si­va) ver­so un “dirit­to pena­le d’au­to­re” (che puni­sce la per­so­na per ciò che “è”), in par­ti­co­la­re col­pen­do cate­go­rie di per­so­ne social­men­te mar­gi­na­liz­za­te o che mani­fe­sta­no dis­sen­so, una peri­co­lo­sa devia­zio­ne del popu­li­smo pena­le che già lar­ga­men­te ispi­ra il nostro dibat­ti­to pub­bli­co. Per giun­ta, que­sto com­ples­so di nor­me è entra­to in vigo­re imme­dia­ta­men­te, sen­za un’a­de­gua­ta vaca­tio legis, fat­to che ha reso “imper­via l’at­tri­bu­zio­ne del­la col­pe­vo­lez­za” in ter­mi­ni di cono­sci­bi­li­tà dei nuo­vi pre­cet­ti penali.

Che fare ora? Qua­ran­ta­tre atti­vi­sti “No Kings, No Bezos” di Vene­zia sono sta­ti sot­to­po­sti a sta­to di fer­mo dopo aver mani­fe­sta­to paci­fi­ca­men­te in piaz­za San Mar­co. Può un magi­stra­to pro­ce­de­re con­tro di essi, pur sapen­do che le nor­me che cri­mi­na­liz­za­no la con­dot­ta sono sta­te intro­dot­te con un prov­ve­di­men­to aper­ta­men­te incostituzionale?

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