STATUTO DI POSSIBILE

Arti­co­lo 1 – Sede e simbolo

  1. È costi­tui­ta l’associazione POSSIBILE, par­ti­to poli­ti­co che inten­de rea­liz­za­re, con meto­do demo­cra­ti­co, la par­te­ci­pa­zio­ne dei cit­ta­di­ni alla deter­mi­na­zio­ne del­la poli­ti­ca nazionale.
  2. Pos­si­bi­le ha sede lega­le in Tori­no, via Giam­bat­ti­sta Bal­bis, 13. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo può deli­be­ra­re il tra­sfe­ri­men­to del­la sede lega­le e l’apertura di sedi nazio­na­li ulte­rio­ri rispet­to alla sede legale.
  3. L’Associazione è tito­la­re del nome e del sim­bo­lo di Pos­si­bi­le, rego­lar­men­te depo­si­ta­to, e ne ammi­ni­stra l’utilizzo a nor­ma del pre­sen­te Statuto.
  4. Il sim­bo­lo di Pos­si­bi­le è rap­pre­sen­ta­to dal sim­bo­lo mate­ma­ti­co dell’uguale (=), com­po­sto da due ban­de paral­le­le di colo­re bian­co, inse­ri­to in un cer­chio di colo­re lam­po­ne nel­la par­te infe­rio­re del qua­le reca in carat­te­re maiu­sco­lo la paro­la “POSSIBILE”.

Arti­co­lo 2 – Prin­ci­pi fondamentali

  1. Pos­si­bi­le è una libe­ra asso­cia­zio­ne di per­so­ne per con­cor­re­re alla deter­mi­na­zio­ne del­la poli­ti­ca nazio­na­le secon­do quan­to pre­vi­sto all’articolo 49 del­la Costituzione.
  2. I prin­ci­pi fon­dan­ti di Pos­si­bi­le sono quel­li del­la Costi­tu­zio­ne repub­bli­ca­na e del­la Car­ta dei dirit­ti fon­da­men­ta­li dell’Unione euro­pea. Nel rispet­to e per la pro­mo­zio­ne di tali prin­ci­pi Pos­si­bi­le si rico­no­sce nel Pat­to Repub­bli­ca­no come car­ta fon­da­men­ta­le sot­to­scrit­ta da tut­ti i suoi appar­te­nen­ti al momen­to dell’iscrizione.
  3. In par­ti­co­la­re l’Associazione pro­muo­ve i valo­ri del­la demo­cra­zia e dell’antifascismo, del­la par­te­ci­pa­zio­ne, dell’uguaglianza e del­la con­cor­ren­za, del­la lai­ci­tà e del­lo svol­gi­men­to del­le fun­zio­ni pub­bli­che nell’esclusivo inte­res­se dei cit­ta­di­ni, rispet­tan­do e pro­muo­ven­do i prin­ci­pi e le rego­le dell’etica pubblica.
  4. Pos­si­bi­le rico­no­sce e pro­muo­ve il plu­ra­li­smo ideo­lo­gi­co, come base del prin­ci­pio demo­cra­ti­co che si rea­liz­za nel con­fron­to e nel con­flit­to tra diver­se opzio­ni poli­ti­che. Riven­di­ca l’impegno nel con­sen­ti­re agli elet­to­ri la scel­ta tra posi­zio­ni alter­na­ti­ve e ripu­dia una con­ce­zio­ne del­la poli­ti­ca come gestio­ne di scel­te necessitate.
  5. Pos­si­bi­le si impe­gna nel rico­no­sci­men­to, l’affermazione, la pro­mo­zio­ne e la tute­la dei dove­ri, dei dirit­ti e del­le liber­tà del­le per­so­ne, sia come sin­go­li sia nel­le for­ma­zio­ni socia­li, secon­do valo­ri pro­gres­si­sti. Ritie­ne che i pub­bli­ci pote­ri deb­ba­no agi­re sem­pre nei limi­ti impo­sti dal­la pro­gres­si­va espan­sio­ne e tute­la dei dirit­ti e del­le liber­tà indi­vi­dua­li. Rifiu­ta model­li orga­niz­za­ti­vi fon­da­ti sul­la dele­ga sen­za ade­gua­ti con­trol­li e sul­la nega­zio­ne o ridu­zio­ne dei prin­ci­pi di col­le­gia­li­tà e partecipazione.
  6. Pos­si­bi­le ritie­ne che la par­te­ci­pa­zio­ne del­le per­so­ne sia tan­to più libe­ra e auten­ti­ca quan­to più è infor­ma­ta e con­sa­pe­vo­le, e per­tan­to si impe­gna con tut­ti gli stru­men­ti a pro­muo­ve­re un’adeguata for­ma­zio­ne e informazione.

Arti­co­lo 3 — Iscrizione

  1. Chiun­que con­di­vi­da i prin­ci­pi e gli obiet­ti­vi di Pos­si­bi­le può iscri­ver­si tra­mi­te form appo­si­ti pre­sen­ti sul sito stes­so dell’Associazione, www.possibile.com, ver­san­do la quo­ta indicata.
  2. L’iscrizione può esse­re per­fe­zio­na­ta indi­vi­dual­men­te o attra­ver­so il comi­ta­to al qua­le chi si iscri­ve deci­de con­te­stual­men­te di aderire.
  3. L’iscrizione è ogget­to di una valu­ta­zio­ne di non mani­fe­sta inam­mis­si­bi­li­tà per pale­se con­flit­to con i prin­ci­pi fon­da­men­ta­li del par­ti­to da par­te del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, che a tal fine può doman­da­re chia­ri­men­ti all’interessato ed even­tual­men­te chie­de­re un pare­re pre­ven­ti­vo al Comi­ta­to di garan­zia. Il pare­re nega­ti­vo, appro­va­to in ogni caso a mag­gio­ran­za asso­lu­ta dei com­po­nen­ti, deve esse­re moti­va­to in modo circostanziato.
  4. In ogni caso, ove l’iscrizione sia rifiu­ta­ta, l’interessato può ricor­re­re, entro qua­ran­ta gior­ni dal­la comu­ni­ca­zio­ne dell’avvenuto dinie­go, al Comi­ta­to di garan­zia. Quest’ultimo deci­de, sen­ti­to l’interessato e un rap­pre­sen­tan­te del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, nei suc­ces­si­vi ses­san­ta gior­ni, secon­do le nor­me con­te­nu­te in un appo­si­to regolamento.
  5. L’iscritto gode dei dirit­ti ed è tenu­to all’adempimento dei dove­ri pre­vi­sti dal pre­sen­te Sta­tu­to e dai rego­la­men­ti che disci­pli­na­no la vita del par­ti­to. Avver­so la rite­nu­ta vio­la­zio­ne dei pro­pri dirit­ti o per con­te­sta­re l’adempimento dei pro­pri dove­ri cia­scun iscrit­to può pre­sen­ta­re ricor­so al Comi­ta­to di garanzia.

Arti­co­lo 4 – Comitati

  1. Pos­si­bi­le ha una strut­tu­ra fede­ra­le basa­ta sui Comitati.
  2. Cia­scun iscrit­to affe­ri­sce a un Comi­ta­to e a non più di uno. La scel­ta del Comi­ta­to al qua­le affe­ri­re è rimes­sa all’iscritto, che la com­pie con l’atto stes­so dell’iscrizione.
  3. L’iscrizione può avve­ni­re anche con­giun­ta­men­te da par­te di alme­no die­ci per­so­ne che pos­so­no in tal caso dare luo­go, con­te­stual­men­te alla loro iscri­zio­ne, alla crea­zio­ne di un comi­ta­to, sce­glien­do­ne il nome.
  4. Cia­scun comi­ta­to è com­po­sto da un nume­ro di iscrit­ti com­pre­so tra die­ci e cin­quan­ta. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo può auto­riz­za­re, in via tran­si­to­ria, la pre­sen­za di un nume­ro di com­po­nen­ti del comi­ta­to infe­rio­re a die­ci o supe­rio­re a cin­quan­ta, pur­ché sia­no in ogni caso sal­va­guar­da­te le esi­gen­ze di col­le­gia­li­tà e di funzionalità.
  5. I Comi­ta­ti si costi­tui­sco­no su base ter­ri­to­ria­le. In ogni caso, è ammes­sa la pre­sen­za di più comi­ta­ti che fan­no rife­ri­men­to, in tut­to o in par­te, al mede­si­mo ter­ri­to­rio, nel rispet­to dei limi­ti di cui al com­ma 3.
  6. Il nome potrà esse­re suc­ces­si­va­men­te modi­fi­ca­to a segui­to di vota­zio­ne da par­te del comi­ta­to stesso.
  7. Suc­ces­si­va­men­te all’avvenuta iscri­zio­ne, il Comi­ta­to eleg­ge un por­ta­vo­ce, o due por­ta­vo­ce pur­ché di gene­re diver­so, fis­san­do la dura­ta del loro man­da­to che non può esse­re in ogni caso infe­rio­re a sei mesi e supe­rio­re a diciot­to. I por­ta­vo­ce sono rie­leg­gi­bi­li una sola vol­ta con­se­cu­ti­va e non pos­so­no in ogni caso rico­pri­re la cari­ca per più di ven­ti­quat­tro mesi con­se­cu­ti­vi. In ogni caso, nel­la suc­ces­sio­ne nel­la fun­zio­ne di por­ta­vo­ce cia­scun Comi­ta­to pro­muo­ve l’equilibrio di genere.
  8. Il nome del por­ta­vo­ce o dei por­ta­vo­ce è comu­ni­ca­to al Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo imme­dia­ta­men­te dopo l’avvenuta elezione.
  9. I por­ta­vo­ce coor­di­na­no l’attività del Comi­ta­to e svol­go­no le fun­zio­ni di col­le­ga­men­to con l’organizzazione nazio­na­le. Non può assu­me­re la fun­zio­ne di por­ta­vo­ce di un Comi­ta­to né il Segre­ta­rio né un com­po­nen­te del Comi­ta­to scien­ti­fi­co o del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo o del Comi­ta­to di garanzia.
  10. I Comi­ta­ti che insi­sto­no in una stes­sa comu­ni­tà, o in un’area defi­ni­ta, sono tenu­ti a coor­di­nar­si con le moda­li­tà che riter­ran­no più demo­cra­ti­che ed effi­cien­ti. Cia­scun por­ta­vo­ce può chie­de­re anche la col­la­bo­ra­zio­ne del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo per favo­ri­re il sud­det­to coordinamento.
  11. I por­ta­vo­ce pos­so­no dele­ga­re le pro­prie fun­zio­ni ad altri com­po­nen­ti del Comi­ta­to. Quan­do la dele­ga deter­mi­na l’esercizio di dirit­ti pre­vi­sti dal pre­sen­te Sta­tu­to essa deve esse­re appro­va­ta dal Comi­ta­to ed esse­re comu­ni­ca­ta al Comi­ta­to organizzativo.

Arti­co­lo 5 – Dirit­ti e dove­ri degli iscritti

  1. Chiun­que si iscri­va a Pos­si­bi­le sot­to­scri­ve con lo stes­so atto il Pat­to repub­bli­ca­no, impe­gnan­do­si a rispet­ta­re e pro­muo­ve­re i prin­ci­pi ivi sta­bi­li­ti, non­ché a rispet­ta­re le nor­me del pre­sen­te Sta­tu­to e dei rego­la­men­ti che gli orga­ni com­pe­ten­ti appro­ve­ran­no per rego­la­re la vita asso­cia­ti­va e la par­te­ci­pa­zio­ne alla discus­sio­ne e ai pro­ce­di­men­ti decisionali.
  2. L’iscritto pro­muo­ve le ade­sio­ni a Pos­si­bi­le, sostie­ne le sue cam­pa­gne e par­te­ci­pa atti­va­men­te alle sue iniziative.
  3. L’iscritto par­te­ci­pa a tut­ti i pro­ce­di­men­ti deci­sio­na­li, indi­vi­dual­men­te o attra­ver­so il Comi­ta­to. La par­te­ci­pa­zio­ne è favo­ri­ta anche attra­ver­so l’utilizzo del­la piat­ta­for­ma deli­be­ra­ti­va onli­ne. La piat­ta­for­ma può esse­re aper­ta anche alla par­te­ci­pa­zio­ne dei non iscrit­ti secon­do le con­di­zio­ni sta­bi­li­te nel rego­la­men­to di fun­zio­na­men­to del­la stessa.
  4. La par­te­ci­pa­zio­ne è valo­riz­za­ta e garan­ti­ta anche attra­ver­so il ricor­so a refe­ren­dum inter­ni, tra gli iscrit­ti, con even­tua­le esten­sio­ne anche ai non iscrit­ti, secon­do le nor­me che saran­no sta­bi­li­te in appo­si­to Rego­la­men­to, che potrà pre­ve­de­re ulte­rio­ri for­me di par­te­ci­pa­zio­ne con­for­mi ai prin­ci­pi di cui al pre­sen­te Statuto.
  5. Non è con­sen­ti­ta l’iscrizione con­tem­po­ra­nea ad altri par­ti­ti politici.
  6. L’Associazione, attra­ver­so i pro­pri orga­ni nazio­na­li, i Comi­ta­ti e gli iscrit­ti, pro­muo­ve l’adesione alla pro­pria rete di asso­cia­zio­ni, reti civi­che e altri sog­get­ti già esi­sten­ti, le cui fina­li­tà sia­no com­pa­ti­bi­li con i valo­ri fon­da­ti­vi di Pos­si­bi­le, i qua­li man­ten­go­no la pro­pria auto­no­mia ma sot­to­scri­vo­no il Pat­to Repub­bli­ca­no e si dichia­ra­no inte­res­sa­ti a pro­muo­ve­re ini­zia­ti­ve e cam­pa­gne comuni.
  7. Il rispet­to dei dirit­ti e dei dove­ri degli iscrit­ti è garan­ti­to dal Comi­ta­to di garan­zia che giu­di­ca sul­le even­tua­li con­te­sta­zio­ni in merito.

Arti­co­lo 6 – Orga­ni nazionali

  1. Gli orga­ni nazio­na­li di Pos­si­bi­le sono:
  1.  gli Sta­ti generali;
  2. il Segre­ta­rio;
  3. il Comi­ta­to scientifico;
  4. il Comi­ta­to organizzativo;
  5.  il Comi­ta­to di garanzia.

Arti­co­lo 7 – Gli Sta­ti generali

  1. Gli Sta­ti gene­ra­li deter­mi­na­no, con il Segre­ta­rio, l’indirizzo poli­ti­co di Pos­si­bi­le. Essi sono com­po­sti da tut­ti gli iscrit­ti o da loro dele­ga­ti secon­do quan­to sta­bi­li­to nel suo Rego­la­men­to, appro­va­to median­te pro­ce­du­ra tele­ma­ti­ca da tut­ti gli iscrit­ti. La com­po­si­zio­ne per dele­ga­ti pre­ve­de l’elezione di que­sti ulti­mi nell’ambito di cia­scun comi­ta­to, che li eleg­ge in pro­por­zio­ne alla pro­pria con­si­sten­za, in ogni caso in nume­ro non infe­rio­re a tre, in modo che sia­no rap­pre­sen­ta­te le mino­ran­ze, ove presenti.
  2. Il mede­si­mo Rego­la­men­to disci­pli­na le for­me di ele­zio­ne del suo Pre­si­den­te e l’organizzazione e il fun­zio­na­men­to degli Sta­ti gene­ra­li stes­si. Essi deli­be­ra­no in ogni caso a mag­gio­ran­za dei votan­ti, sal­vo che lo Sta­tu­to o il loro Rego­la­men­to sta­bi­li­sca­no diversamente.
  3. Gli Sta­ti gene­ra­li eleg­go­no il Segre­ta­rio e gli altri orga­ni nazio­na­li dell’Associazione secon­do quan­to pre­vi­sto dal pre­sen­te Statuto.
  4. Gli Sta­ti gene­ra­li espri­mo­no l’indirizzo poli­ti­co del par­ti­to attra­ver­so il lavo­ro dei Comi­ta­ti, discu­ten­do e votan­do mozio­ni, ordi­ni del gior­no, riso­lu­zio­ni, secon­do le moda­li­tà pre­vi­ste dal Rego­la­men­to adot­ta­to dagli stessi.
  5. Gli Sta­ti gene­ra­li sono con­vo­ca­ti dal suo Pre­si­den­te alme­no due vol­te ogni seme­stre, anche median­te riu­nio­ne tele­ma­ti­ca attra­ver­so la piat­ta­for­ma deli­be­ra­ti­va on line. In ogni caso a tut­ti gli iscrit­ti, indi­vi­dual­men­te o attra­ver­so il Comi­ta­to del qua­le fan­no par­te, è assi­cu­ra­ta la più ampia par­te­ci­pa­zio­ne a tut­ti i pro­ce­di­men­ti decisionali.
  6. Gli Sta­ti gene­ra­li sono altre­sì con­vo­ca­ti su richie­sta del Segre­ta­rio, anche su impul­so del Comi­ta­to scien­ti­fi­co o del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, non­ché su richie­sta pre­sen­ta­ta da alme­no il 6% dei Comi­ta­ti che rap­pre­sen­ti­no alme­no il 3% degli iscritti.

Arti­co­lo 8 – Il Segretario

  1. Il Segre­ta­rio è elet­to per un perio­do di tre anni dagli Sta­ti Gene­ra­li, con voto per­so­na­le, ugua­le, libe­ro e segre­to espres­so da par­te di cia­scun iscrit­to. Può esse­re rie­let­to per una sola vol­ta consecutiva.
  2. Può can­di­dar­si a Segre­ta­rio qua­lun­que iscrit­to a Pos­si­bi­le eleg­gi­bi­le alla Came­ra dei depu­ta­ti. La can­di­da­tu­ra deve esse­re pre­sen­ta­ta con il soste­gno di alme­no il 6% dei comi­ta­ti che rap­pre­sen­ti­no alme­no il 3% degli iscritti.
  3. Il Segre­ta­rio è il lega­le rap­pre­sen­tan­te dell’Associazione e in quan­to tale tito­la­re del sim­bo­lo di cui all’art. 1.
  4. Il Segre­ta­rio espri­me al mas­si­mo livel­lo l’indirizzo poli­ti­co dell’Associazione, sul­la base del­le indi­ca­zio­ni degli Sta­ti gene­ra­li, espres­se anche in for­ma tele­ma­ti­ca sul­la base dell’attività dei Comi­ta­ti, e del lavo­ro di sup­por­to del Comi­ta­to scien­ti­fi­co e/o del Comi­ta­to organizzativo.
  5. Il Segre­ta­rio deci­de dell’utilizzo del sim­bo­lo nel­le com­pe­ti­zio­ni elettorali.
  6. Il Segre­ta­rio può pre­sen­ta­re le pro­prie dimis­sio­ni agli Sta­ti gene­ra­li, che deli­be­ra­no entro i suc­ces­si­vi set­te gior­ni. Nel caso in cui esse sia­no respin­te dal­la mag­gio­ran­za dei votan­ti, il Segre­ta­rio può ripre­sen­tar­le nei suc­ces­si­vi set­te gior­ni e le stes­se sono così da con­si­de­ra­re come defi­ni­ti­ve e irrevocabili.
  7. Nel caso in cui la cari­ca di Segre­ta­rio si ren­da vacan­te, il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo indi­ce sen­za indu­gio il Con­gres­so che deve con­clu­der­si in ogni caso entro e non oltre i suc­ces­si­vi set­tan­ta gior­ni. Fino alla con­clu­sio­ne del Con­gres­so con la pro­cla­ma­zio­ne dei risul­ta­ti rela­ti­vi alla ele­zio­ne del nuo­vo Segre­ta­rio e degli orga­ni a que­sto col­le­ga­ti, il coor­di­na­to­re del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo è il lega­le rap­pre­sen­tan­te di Pos­si­bi­le, men­tre il Comi­ta­to scien­ti­fi­co e il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo riman­go­no in cari­ca per l’espletamento del­le fun­zio­ni neces­sa­rie e la even­tua­le con­clu­sio­ne del­le que­stio­ni avviate.

Arti­co­lo 9 – Il Comi­ta­to scientifico

  1. Il Comi­ta­to scien­ti­fi­co è orga­no ese­cu­ti­vo e di con­su­len­za tec­ni­ca, com­po­sto da un nume­ro di per­so­ne non infe­rio­re a nove e non supe­rio­re a dodici.
  2. I com­po­nen­ti del Comi­ta­to scien­ti­fi­co sono elet­ti dagli Sta­ti gene­ra­li, secon­do le nor­me fis­sa­te nel rela­ti­vo rego­la­men­to, sul­la base di una lista col­le­ga­ta a un can­di­da­to alla cari­ca di Segre­ta­rio. La dura­ta del­la loro cari­ca è la stes­sa di quel­la del Segretario.
  3. Sono eleg­gi­bi­li come mem­bri del Comi­ta­to scien­ti­fi­co tut­ti gli iscrit­ti che abbia­no con­se­gui­to una rile­van­te spe­cia­liz­za­zio­ne in un set­to­re scien­ti­fi­co, com­pro­va­bi­le attra­ver­so tito­li acca­de­mi­ci o comun­que attra­ver­so una docu­men­ta­ta e con­ti­nua­ti­va atti­vi­tà pro­fes­sio­na­le che ha por­ta­to a pub­bli­ci rico­no­sci­men­ti e a un noto­rio apprez­za­men­to o attra­ver­so una rile­van­te e con­ti­nua­ti­va atti­vi­tà pub­bli­ci­sti­ca nel set­to­re o attra­ver­so rile­van­ti espe­rien­ze di con­su­len­za tec­ni­ca pres­so isti­tu­zio­ni o orga­ni­smi pubblici.
  4. Fer­mo restan­do quan­to sta­bi­li­to al com­ma 3, è assi­cu­ra­to l’equilibrio di genere.
  5. Il Comi­ta­to scien­ti­fi­co assi­ste gli Sta­ti gene­ra­li e il Segre­ta­rio nell’elaborazione e nell’approfondimento del­la pro­po­sta poli­ti­ca di Pos­si­bi­le, su cui sono costrui­te le diver­se ini­zia­ti­ve e cam­pa­gne, pro­ce­den­do attra­ver­so la discus­sio­ne sui temi, la rac­col­ta di con­tri­bu­ti e la pro­mo­zio­ne di con­sul­ta­zio­ni spe­ci­fi­che, facen­do emer­ge­re tut­te le com­pe­ten­ze neces­sa­rie e rea­liz­zan­do la neces­sa­ria sintesi.
  6. A tal fine il Comi­ta­to scien­ti­fi­co si coor­di­na con i rap­pre­sen­tan­ti isti­tu­zio­na­li di Pos­si­bi­le, a par­ti­re dai par­la­men­ta­ri che pos­so­no esse­re invi­ta­ti a par­te­ci­pa­re ai suoi lavori.
  7. Quan­do sia neces­sa­rio per assi­cu­ra­re il coor­di­na­men­to con aspet­ti orga­niz­za­ti­vi, il Comi­ta­to scien­ti­fi­co può altre­sì invi­ta­re a par­te­ci­pa­re ai pro­pri lavo­ri uno o più com­po­nen­ti del Comi­ta­to organizzativo.
  8. Il Comi­ta­to scien­ti­fi­co deli­be­ra a mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti e orga­niz­za i pro­pri lavo­ri secon­do moda­li­tà dal­lo stes­so sta­bi­li­te even­tual­men­te anche in for­ma di rego­la­men­to, assi­cu­ran­do una pie­na col­le­gia­li­tà. Eleg­ge un coor­di­na­to­re scien­ti­fi­co e/o un segretario.
  9. Sus­si­ste incom­pa­ti­bi­li­tà tra l’appartenenza al Comi­ta­to scien­ti­fi­co e al Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo. Del Comi­ta­to scien­ti­fi­co non pos­so­no altre­sì fare par­te il con­vi­ven­te, il coniu­ge o un paren­te o un affi­ne fino al secon­do gra­do del Segre­ta­rio o dei com­po­nen­ti del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo. Tra i mem­bri del Comi­ta­to scien­ti­fi­co non pos­so­no sus­si­ste­re lega­mi di coniu­gio o con­vi­ven­za o di paren­te­la o affi­ni­tà fino al secon­do grado.

Arti­co­lo 10 – Il Comi­ta­to organizzativo

  1. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo è orga­no ese­cu­ti­vo, com­po­sto da un nume­ro di per­so­ne non infe­rio­re a nove e non supe­rio­re a dodici.
  2. I com­po­nen­ti del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo sono elet­ti dagli Sta­ti Gene­ra­li, secon­do le nor­me fis­sa­te nel rela­ti­vo rego­la­men­to, sul­la base di una lista col­le­ga­ta a un can­di­da­to alla cari­ca di Segre­ta­rio. La dura­ta del­la loro cari­ca è la stes­sa di quel­la del Segretario.
  3. È assi­cu­ra­to l’equilibrio tra i generi.
  4. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo assi­ste il Segre­ta­rio nel­la gestio­ne del par­ti­to e in par­ti­co­la­re si occu­pa di: a. gesti­re il tes­se­ra­men­to, appro­va­re l’iscrizione dei sin­go­li, la crea­zio­ne dei comi­ta­ti e l’assegnazione degli iscrit­ti agli stes­si; b. appro­va­re l’utilizzo del nome e del sim­bo­lo di Pos­si­bi­le per ini­zia­ti­ve o su stru­men­ti di comu­ni­ca­zio­ne di carat­te­re loca­le o nazio­na­le; c. ammi­ni­stra­re il data­ba­se, il sito, e gli stru­men­ti tec­ni­ci dell’Associazione; d. pro­muo­ve­re e coor­di­na­re, sul­la base del­le indi­ca­zio­ni del Comi­ta­to scien­ti­fi­co, le cam­pa­gne dell’Associazione e pro­ce­de­re al suc­ces­si­vo coor­di­na­men­to del­le stes­se; e. gesti­re la comu­ni­ca­zio­ne, crean­do con­te­nu­ti ad hoc, ammi­ni­stran­do i cana­li web, sti­mo­lan­do e sol­le­ci­tan­do la par­te­ci­pa­zio­ne del­la comu­ni­tà dei tes­se­ra­ti e degli iscrit­ti al data­ba­se; f. orga­niz­za­re gli even­ti nazio­na­li; g. cura­re la rac­col­ta fon­di e la teso­re­ria, e pre­sen­ta­re un ren­di­con­to tra­spa­ren­te del­la situa­zio­ne finan­zia­ria; h. gesti­re gli adem­pi­men­ti amministrativi;
  5. Il comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, com­piu­ti tut­ti gli accer­ta­men­ti neces­sa­ri, può dispor­re, con vota­zio­ne a mag­gio­ran­za asso­lu­ta dei suoi com­po­nen­ti, le seguen­ti misu­re nei con­fron­ti dei comi­ta­ti: a. scio­gli­men­to: quan­do sia riscon­tra­ta una gra­ve o rei­te­ra­ta vio­la­zio­ne dei prin­ci­pi del Pat­to repub­bli­ca­no o dei prin­ci­pi fon­da­men­ta­li di cui al pre­sen­te Sta­tu­to o sia accer­ta­ta la man­ca­ta ottem­pe­ran­za, entro il ter­mi­ne pre­vi­sto, alla espres­sa dif­fi­da, da par­te del­lo stes­so Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, a por­re fine a una gra­ve vio­la­zio­ne di altre nor­me sta­tu­ta­rie; b. sospen­sio­ne: nel caso in cui sia riscon­tra­ta una vio­la­zio­ne dei prin­ci­pi del Pat­to repub­bli­ca­no o del­le nor­me del pre­sen­te Sta­tu­to; c. com­mis­sa­ria­men­to: nel caso in cui sia sta­ta deli­be­ra­ta la sospen­sio­ne o comun­que in caso di gra­vi con­tra­sti inter­ni che impe­di­sco­no la ope­ra­ti­vi­tà del comi­ta­to stes­so. Avver­so tali misu­re il Comi­ta­to, in pre­sen­za del­la mag­gio­ran­za degli iscrit­ti, può deli­be­ra­re, a mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti, di pro­por­re ricor­so al Comi­ta­to di garan­zia entro ses­san­ta gior­ni dal rice­vi­men­to del­la rela­ti­va comu­ni­ca­zio­ne.
    La deci­sio­ne di scio­gli­men­to divie­ne in ogni caso defi­ni­ti­va sol­tan­to se, alla sca­den­za del ter­mi­ne di ses­san­ta gior­ni, non è sta­to pre­sen­ta­to ricor­so. Se è sta­to pre­sen­ta­to ricor­so, lo scio­gli­men­to diver­rà defi­ni­ti­vo sol­tan­to a segui­to dell’eventuale riget­to del­lo stes­so da par­te del Comi­ta­to di garan­zia. In atte­sa che la deci­sio­ne di scio­gli­men­to diven­ti even­tual­men­te defi­ni­ti­va l’attività del comi­ta­to è sospe­sa e può dare luo­go alla nomi­na di un com­mis­sa­rio ai sen­si del­la let­te­ra c.
  6. Il comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, com­piu­ti tut­ti gli accer­ta­men­ti neces­sa­ri, può dispor­re, con vota­zio­ne a mag­gio­ran­za asso­lu­ta dei suoi com­po­nen­ti, le seguen­ti misu­re nei con­fron­ti dell’iscritto: a. espul­sio­ne:
    — nei casi di gra­ve o rei­te­ra­ta vio­la­zio­ne del Pat­to Repub­bli­ca­no e dei prin­ci­pi fon­da­men­ta­li di cui al pre­sen­te Sta­tu­to;
    — nel caso in cui l’iscritto a Pos­si­bi­le sia riscon­tra­to appar­te­ne­re anche ad altro par­ti­to o movi­men­to poli­ti­co e, nono­stan­te l’invito a opta­re, non vi abbia pro­ce­du­to nei suc­ces­si­vi tren­ta gior­ni;
    — nei casi indi­vi­dua­ti dal Codi­ce eti­co; b. sospen­sio­ne:
    — nei casi in cui, essen­do in cor­so un pro­ce­di­men­to che potreb­be por­ta­re all’espulsione, risul­ti­no comun­que chia­ri ele­men­ti in base ai qua­li è pre­su­mi­bi­le che la vio­la­zio­ne vi sia sta­ta;
    — nei casi di vio­la­zio­ne del Pat­to Repub­bli­ca­no o dei prin­ci­pi fon­da­men­ta­li di cui al pre­sen­te Sta­tu­to che non assu­ma­no una gra­vi­tà tale da dare luo­go all’espulsione;
    — nei casi indi­vi­dua­ti dal Codi­ce eti­co; c. cen­su­ra:
    — nei casi di pro­lun­ga­ta e ingiu­sti­fi­ca­ta inat­ti­vi­tà rispet­to alle cam­pa­gne e ini­zia­ti­ve del par­ti­to;
    — nei casi indi­vi­dua­ti dal Codi­ce eti­co. Avver­so tali misu­re l’interessato può pro­por­re ricor­so al Comi­ta­to di garan­zia, entro ses­san­ta gior­ni dal rice­vi­men­to del­la rela­ti­va comu­ni­ca­zio­ne.
    La deci­sio­ne di espul­sio­ne divie­ne in ogni caso defi­ni­ti­va sol­tan­to se, alla sca­den­za del ter­mi­ne di ses­san­ta gior­ni, non è sta­to pre­sen­ta­to ricor­so. Se è sta­to pre­sen­ta­to ricor­so, l’espulsione diver­rà defi­ni­ti­va sol­tan­to a segui­to dell’eventuale riget­to del­lo stes­so da par­te del Comi­ta­to di garanzia.
  7. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo, accer­ta­to, anche a segui­to degli oppor­tu­ni con­tat­ti con l’iscritto, il man­ca­to rin­no­vo dell’iscrizione nei quat­tro mesi suc­ces­si­vi alla sca­den­za pre­vi­sta, nono­stan­te alme­no una comu­ni­ca­zio­ne di mes­sa in mora, ne dispo­ne la deca­den­za, con il con­se­guen­te defi­ni­ti­vo veni­re meno del­la sua appar­te­nen­za all’associazione e al neces­sa­rio adem­pi­men­to dei dove­ri ed eser­ci­zio dei dirit­ti deri­van­ti dall’iscrizione. In ogni caso, alla sca­den­za del ter­mi­ne pre­vi­sto per il man­ca­to rin­no­vo dell’iscrizione, ove l’iscritto non vi abbia prov­ve­du­to, il suo dirit­to di voto nel Comi­ta­to e negli Sta­ti gene­ra­li, anche con­vo­ca­ti su piat­ta­for­ma, è imme­dia­ta­men­te sospeso.
  8. Quan­do lo riten­ga uti­le in ragio­ne del­le que­stio­ni da affron­ta­re, il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo può invi­ta­re a par­te­ci­pa­re ai pro­pri lavo­ri uno o più com­po­nen­ti del Comi­ta­to scientifico.
  9. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo deli­be­ra a mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti e svol­ge i pro­pri lavo­ri secon­do moda­li­tà dal­lo stes­so sta­bi­li­te even­tual­men­te anche in for­ma di rego­la­men­to, assi­cu­ran­do una pie­na col­le­gia­li­tà. Eleg­ge un coor­di­na­to­re e/o un segretario.
  10. Tra i com­po­nen­ti del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo il Segre­ta­rio nomi­na un teso­rie­re. Que­sti dura in cari­ca un anno e può esse­re rin­no­va­to per due suc­ces­si­ve vol­te, fino alla sca­den­za del man­da­to del Comitato.
  11. Sus­si­ste incom­pa­ti­bi­li­tà tra l’appartenenza al Comi­ta­to scien­ti­fi­co e al Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo. Del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo non pos­so­no altre­sì fare par­te il con­vi­ven­te, il coniu­ge o un paren­te o un affi­ne fino al secon­do gra­do del Segre­ta­rio o dei com­po­nen­ti del Comi­ta­to scien­ti­fi­co. Tra i mem­bri del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo non pos­so­no sus­si­ste­re lega­mi di coniu­gio o con­vi­ven­za o di paren­te­la o affi­ni­tà fino al secon­do grado.
 

Arti­co­lo 11 – Il Comi­ta­to di garanzia

  1. Il Comi­ta­to di garan­zia è com­po­sto da cin­que per­so­ne, di cui alme­no due di diver­so genere.
  2. Tre com­po­nen­ti del Comi­ta­to di garan­zia sono elet­ti dagli Sta­ti gene­ra­li, secon­do le nor­me sta­bi­li­te nel rela­ti­vo rego­la­men­to, per un perio­do di quat­tro anni. Alla sca­den­za del man­da­to i com­po­nen­ti del Comi­ta­to di garan­zia non sono imme­dia­ta­men­te rie­leg­gi­bi­li. Ogni iscrit­to ha a dispo­si­zio­ne due voti e risul­ta­no elet­ti i tre più vota­ti, pur­ché alme­no uno sia di gene­re diver­so. Se i tre più vota­ti sono tut­ti del­lo stes­so gene­re, dopo i pri­mi due è pro­cla­ma­to elet­to chi, tra le per­so­ne di gene­re diver­so dai pri­mi due, ha ripor­ta­to il mag­gior nume­ro di pre­fe­ren­ze. A pari­tà di voti è pro­cla­ma­to elet­to il più anzia­no per età.
  3. Sono eleg­gi­bi­li avvo­ca­ti con alme­no tre anni di iscri­zio­ne all’albo, pro­fes­so­ri o ricer­ca­to­ri uni­ver­si­ta­ri in mate­rie giu­ri­di­che anche a ripo­so, magi­stra­ti di ruo­lo o ono­ra­ri anche a ripo­so, notai. L’appartenenza al Comi­ta­to di garan­zia è incom­pa­ti­bi­le con la cari­ca di Segre­ta­rio e con l’appartenenza al Comi­ta­to scien­ti­fi­co o al Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo. Non pos­so­no altre­sì esse­re elet­ti a far par­te del Comi­ta­to di garan­zia il coniu­ge o il con­vi­ven­te o paren­ti o affi­ni fino al quar­to gra­do del Segre­ta­rio o dei com­po­nen­ti del Comi­ta­to scien­ti­fi­co o del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo. Tra i mem­bri del Comi­ta­to di garan­zia non pos­so­no sus­si­ste­re lega­mi di coniu­gio o con­vi­ven­za o di paren­te­la o affi­ni­tà fino al quar­to grado.
  4. La can­di­da­tu­ra è pre­sen­ta­ta a tito­lo indi­vi­dua­le e deve esse­re sup­por­ta­ta da alme­no tre comi­ta­ti che rap­pre­sen­ti­no alme­no cin­quan­ta iscritti.
  5. Gli altri due com­po­nen­ti sono sor­teg­gia­ti tra tut­ti gli iscrit­ti a Pos­si­bi­le che abbia­no com­piu­to il diciot­te­si­mo anno d’età e non sia­no paren­ti o affi­ni entro il quar­to gra­do o coniu­gi o con­vi­ven­ti, del Segre­ta­rio o di com­po­nen­ti del Comi­ta­to scien­ti­fi­co o del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo o dei com­po­nen­ti elet­ti del Comi­ta­to di garan­zia o tra loro stes­si. Il secon­do com­po­nen­te scel­to attra­ver­so il sor­teg­gio deve esse­re di gene­re diver­so dal pri­mo. Il man­da­to dei due com­po­nen­ti sor­teg­gia­ti ha la stes­sa dura­ta di quat­tro anni di quel­lo dei com­po­nen­ti eletti.
  6. I tre com­po­nen­ti elet­ti del Comi­ta­to di garan­zia pos­so­no non esse­re iscrit­ti a Pos­si­bi­le ma non pos­so­no esse­re iscrit­ti ad altri par­ti­ti o movi­men­ti politici.
  7. Il Comi­ta­to di garan­zia eleg­ge, tra i com­po­nen­ti elet­ti ai sen­si del com­ma 2, un Pre­si­den­te secon­do le nor­me sta­bi­li­te nel pro­prio Rego­la­men­to che ne fis­sa la dura­ta in cari­ca. Il mede­si­mo Rego­la­men­to può altre­sì pre­ve­de­re l’elezione o la nomi­na di un Vice­pre­si­den­te. Fino all’elezione del Pre­si­den­te o nel caso in cui la cari­ca si ren­da vacan­te, le sue fun­zio­ni sono svol­te dal com­po­nen­te elet­ti­vo più anzia­no per età.
  8. Il Comi­ta­to di garan­zia ope­ra, per quan­to non diret­ta­men­te sta­bi­li­to nel pre­sen­te Sta­tu­to, in base a un pro­prio Rego­la­men­to, appro­va­to all’unanimità dei com­po­nen­ti del Comi­ta­to stes­so. Le altre deci­sio­ni del Comi­ta­to sono in ogni caso assun­te a mag­gio­ran­za dei votanti.
  9. Il Comi­ta­to di garan­zia vigi­la sul rispet­to dei dirit­ti e dei dove­ri degli iscrit­ti e deci­de sui ricor­si pro­po­sti avver­so i prov­ve­di­men­ti del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo di cui all’art. 10 com­mi 5 e 6.
  10. Il giu­di­zio si svol­ge nel rispet­to del­le rego­le del­la tra­spa­ren­za, del dirit­to di azio­ne e di dife­sa e del prin­ci­pio del contraddittorio.
  11. Entro qua­ran­ta­cin­que gior­ni dal suo inse­dia­men­to il Comi­ta­to di garan­zia, avva­len­do­si even­tual­men­te del­la con­su­len­za di esper­ti in mate­ria, ela­bo­ra una pro­po­sta di Codi­ce eti­co che sarà sot­to­po­sta alla appro­va­zio­ne degli Sta­ti gene­ra­li che deli­be­ra­no in via defi­ni­ti­va a mag­gio­ran­za dei pre­sen­ti entro i suc­ces­si­vi tren­ta gior­ni. Il Codi­ce potrà esse­re suc­ces­si­va­men­te modi­fi­ca­to, in tut­to o in par­te, con le stes­se modalità.

Arti­co­lo 12 – Nor­me finanziarie

  1. Il finan­zia­men­to dell’Associazione è rap­pre­sen­ta­to dal­le quo­te di iscrizione.
  2. Ulte­rio­ri risor­se per finan­zia­re l’attività dell’Associazione sono costi­tui­te da ero­ga­zio­ni libe­ra­li e da qua­lun­que for­ma di dona­zio­ne, anche on line, dai con­tri­bu­ti degli elet­ti, dal­le rac­col­te a pro­get­to, dal­la ven­di­ta di libri e ogget­ti­sti­ca, secon­do le moda­li­tà sta­bi­li­te dal­la legge.
  3. A cia­scun comi­ta­to è desti­na­to il 5% del­la quo­ta di iscri­zio­ne di cia­scun iscrit­to, a par­ti­re dal tes­se­ra­men­to per l’anno 2016. Nei limi­ti del­la dispo­ni­bi­li­tà di bilan­cio, ai comi­ta­ti potran­no esse­re desti­na­te risor­se ulte­rio­ri per por­ta­re avan­ti pro­get­ti rela­ti­vi alle cam­pa­gne nazio­na­li e loca­li, a segui­to del­la pre­sen­ta­zio­ne di un pre­ven­ti­vo dei costi. In ogni caso i comi­ta­ti trat­ten­go­no i fon­di rac­col­ti diret­ta­men­te a nor­ma di legge.
  4. I comi­ta­ti rac­col­go­no e ammi­ni­stra­no le risor­se secon­do le dispo­si­zio­ni del pre­sen­te arti­co­lo e del Rego­la­men­to finan­zia­rio dell’Associazione, oltre che even­tual­men­te dei pro­pri, adot­ta­ti in con­for­mi­tà del pre­sen­te Sta­tu­to, redi­gen­do, a segui­to del tra­sfe­ri­men­to del­le risor­se di cui al pre­ce­den­te com­ma, un bilan­cio pre­ven­ti­vo e un bilan­cio con­sun­ti­vo. In assen­za del­la nomi­na di un teso­rie­re le fun­zio­ni di ammi­ni­stra­zio­ne del­le risor­se sono svol­te dal por­ta­vo­ce o, in pre­sen­za di due por­ta­vo­ce, dal più gio­va­ne per età, pur­ché maggiorenne.
  5. Il teso­rie­re è il respon­sa­bi­le del­la gestio­ne eco­no­mi­co-finan­zia­ria e patri­mo­nia­le, svol­ge tut­te le ope­ra­zio­ni neces­sa­rie a tal fine, redi­ge il bilan­cio con­sun­ti­vo di eser­ci­zio dell’Associazione in con­for­mi­tà del­la nor­ma­ti­va sui par­ti­ti poli­ti­ci, cor­re­da­to da una rela­zio­ne sul­la gestio­ne. Il bilan­cio con­sun­ti­vo e il bilan­cio con­so­li­da­to sono appro­va­ti dagli Sta­ti gene­ra­li entro il 31 mag­gio dell’anno suc­ces­si­vo a quel­lo al qua­le il con­sun­ti­vo si riferisce.
  6. Entro il 30 novem­bre di ogni anno il teso­rie­re sot­to­po­ne al Segre­ta­rio e al Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo il bilan­cio pre­ven­ti­vo per l’anno suc­ces­si­vo. Esso è quin­di appro­va­to dagli Sta­ti gene­ra­li entro il 31 dicembre.
  7. Il bilan­cio con­sun­ti­vo di eser­ci­zio è pub­bli­ca­to sul sito web dell’Associazione entro quin­di­ci gior­ni dall’approvazione.
  8. Ulte­rio­ri nor­me sono sta­bi­li­te nel Rego­la­men­to finan­zia­rio imme­dia­ta­men­te ope­ra­ti­vo a segui­to dell’approvazione da par­te del Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo che lo pub­bli­che­rà imme­dia­ta­men­te dopo sul sito web dell’Associazione e che dovrà in ogni caso esse­re riap­pro­va­to entro i suc­ces­si­vi ses­san­ta gior­ni dagli Sta­ti gene­ra­li. Il Rego­la­men­to potrà esse­re suc­ces­si­va­men­te modi­fi­ca­to, in tut­to o in par­te, con le stes­se modalità.
  9. Dopo il pri­mo anno, i bilan­ci dell’Associazione sono cer­ti­fi­ca­ti da una socie­tà di revi­sio­ne, iscrit­ta nell’albo spe­cia­le di cui all’art. 161 del decre­to legi­sla­ti­vo 24 feb­bra­io 1998, n. 58 (Testo Uni­co del­la Finan­za), indi­vi­dua­ta dal Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo che pub­bli­ca sul sito web dell’Associazione le moti­va­zio­ni del­la pro­pria scel­ta. Essa veri­fi­ca in par­ti­co­la­re la rego­la­re tenu­ta del­la con­ta­bi­li­tà socia­le, la cor­ret­ta rile­va­zio­ne dei fat­ti di gestio­ne nel­le scrit­tu­re con­ta­bi­li, la cor­ri­spon­den­za del bilan­cio di eser­ci­zio cor­ri­spon­da alle risul­tan­ze del­le scrit­tu­re con­ta­bi­li e degli accer­ta­men­ti ese­gui­ti e la con­for­mi­tà alle nor­me che li disciplinano.

Arti­co­lo 13. Sele­zio­ne del­le candidature

  1. La sele­zio­ne dei can­di­da­ti alle ele­zio­ni alle cari­che mono­cra­ti­che e nel­le assem­blee legi­sla­ti­ve avvie­ne a segui­to di ele­zio­ni pri­ma­rie, aper­te agli elet­to­ri o riser­va­te agli iscrit­ti, secon­do le nor­me sta­bi­li­te con rego­la­men­to adot­ta­to dal Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo entro ses­san­ta gior­ni dall’entrata in vigo­re del pre­sen­te Statuto.
  2. Le can­di­da­tu­re per le altre assem­blee elet­te a suf­fra­gio uni­ver­sa­le diret­to o per quel­le elet­te da par­te di com­po­nen­ti di altre assem­blee sono deli­be­ra­te dal comi­ta­to o dai comi­ta­ti che insi­sto­no nel ter­ri­to­rio interessato.

Arti­co­lo 14 – Tra­spa­ren­za e tute­la del­la riservatezza

  1. Pos­si­bi­le svol­ge la pro­pria atti­vi­tà poli­ti­ca nel pie­no rispet­to e valo­riz­za­zio­ne del prin­ci­pio di tra­spa­ren­za e par­te­ci­pa­zio­ne anche amministrativa.
  2. Tut­ti gli atti e le deci­sio­ni degli orga­ni nazio­na­li sono pub­bli­ci. Del­le loro adu­nan­ze è data pie­na pub­bli­ci­tà sul sito web dell’Associazione, attra­ver­so la pub­bli­ca­zio­ne dei rela­ti­vi verbali.
  1. In ogni caso gli iscrit­ti pos­so­no rivol­ge­re al Comi­ta­to di garan­zia, al Comi­ta­to scien­ti­fi­co o al Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo richie­ste di infor­ma­zio­ni che devo­no esse­re eva­se entro i suc­ces­si­vi tren­ta giorni.
  2. I Comi­ta­ti sono tenu­ti a svol­ge­re tut­ta la pro­pria atti­vi­tà secon­do i mede­si­mi prin­ci­pi e a tene­re un ver­ba­le del­le deci­sio­ni assunte.
  3. Il Comi­ta­to di garan­zia vigi­la sul pie­no rispet­to del prin­ci­pio di trasparenza.
  4. Deve in ogni caso esse­re assi­cu­ra­to il rispet­to del­le dispo­si­zio­ni legi­sla­ti­ve e rego­la­men­ta­ri poste a tute­la del­la riser­va­tez­za e in par­ti­co­la­re del rispet­to del­la vita pri­va­ta e del­la pro­te­zio­ne dei dati personali.

Arti­co­lo 15 — Nor­me tran­si­to­rie e finali

  1. Imme­dia­ta­men­te dopo l’approvazione del pre­sen­te Sta­tu­to, gli Sta­ti gene­ra­li prov­ve­do­no all’elezione del Comi­ta­to di cui all’articolo 6 let­te­ra e), secon­do quan­to pre­vi­sto all’articolo 11.
  2. Con­te­stual­men­te è avvia­to il per­cor­so che por­te­rà all’elezione degli orga­ni di cui all’art. 6, lett. b), c) e d), secon­do quan­to pre­vi­sto agli arti­co­li 8, 9 e 10. Fino al ter­mi­ne del­le pro­ce­du­re elet­to­ra­li, che dovrà avve­ni­re entro la con­clu­sio­ne dei lavo­ri del pri­mo con­gres­so nazio­na­le, al fine di assi­cu­ra­re la con­ti­nui­tà dell’attività dell’Associazione Pos­si­bi­le, sono pro­ro­ga­ti il Comi­ta­to scien­ti­fi­co e il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo di cui al Rego­la­men­to prov­vi­so­rio pub­bli­ca­to sul sito www.possibile.com nel­la com­po­si­zio­ne ivi spe­ci­fi­ca­ta. Il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo eleg­ge, imme­dia­ta­men­te dopo la appro­va­zio­ne del pre­sen­te Sta­tu­to, un coor­di­na­to­re che assu­me pro- tem­po­re, fino all’elezione del Segre­ta­rio, la rap­pre­sen­tan­za lega­le dell’Associazione.
  3. Per quan­to non pre­vi­sto dal pre­sen­te Sta­tu­to, si appli­ca­no le nor­me del codi­ce civi­le e le altre nor­me di leg­ge vigen­ti in mate­ria di rego­la­men­ta­zio­ne dei par­ti­ti politici.
  4. Con l’approvazione del pre­sen­te Sta­tu­to, gli Sta­ti gene­ra­li auto­riz­za­no il Comi­ta­to orga­niz­za­ti­vo ad appor­ta­re esclu­si­va­men­te le ulte­rio­ri modi­fi­che che la Com­mis­sio­ne di garan­zia degli sta­tu­ti e per la tra­spa­ren­za e il con­trol­lo dei par­ti­ti poli­ti­ci indi­che­rà even­tual­men­te come neces­sa­rie al fine di rispet­ta­re le con­di­zio­ni richie­ste dal decre­to leg­ge 28 dicem­bre 2013, n. 149, con­ver­ti­to con modi­fi­ca­zio­ni in leg­ge 21 feb­bra­io 2014, n. 13.

Arti­co­lo 16 — Revisione

  1. Il pre­sen­te Sta­tu­to è modi­fi­ca­to con il voto favo­re­vo­le del­la mag­gio­ran­za asso­lu­ta degli iscrit­ti con­vo­ca­ti negli Sta­ti gene­ra­li. Ove que­sta non sia rag­giun­ta è pos­si­bi­le pro­ce­de­re a una secon­da vota­zio­ne degli iscrit­ti con­vo­ca­ti negli Sta­ti gene­ra­li nel­la qua­le la modi­fi­ca è appro­va­ta con il voto favo­re­vo­le dei tre quin­ti dei votanti.
  2. La mag­gio­ran­za asso­lu­ta degli iscrit­ti con­vo­ca­ti negli Sta­ti gene­ra­li è in ogni caso neces­sa­ria per la modi­fi­ca del simbolo.
  3. Le modi­fi­ca­zio­ni non pos­so­no esse­re in ogni caso rela­ti­ve ai prin­ci­pi fon­da­men­ta­li con­te­nu­ti all’articolo 2 o por­si comun­que in con­tra­sto con il Pat­to repubblicano.

 

(appro­va­to dagli Sta­ti gene­ra­li di Pos­si­bi­le su piat­ta­for­ma onli­ne il 5/2/2016)