La diminuzione delle tariffe INAIL pagata con i risarcimenti degli infortunati sul lavoro

Chi ha occa­sio­ne di fre­quen­ta­re i social si sarà accor­to del­la cam­pa­gna comu­ni­ca­ti­va del M5S che annun­cia con entu­sia­smo “Nel 2109 meno tas­se per le impre­se – Ridu­zio­ne INAIL del 32% (media del­la ridu­zio­ne di costo in base al settore)”.

Ora, già il fat­to che si par­li di tas­se con rife­ri­men­to ad un pre­mio assi­cu­ra­ti­vo, per un’assicurazione socia­le, che quin­di non è affat­to una tas­sa ma even­tual­men­te un costo, è abba­stan­za illu­mi­nan­te sull’incompetenza di chi ha impo­sta­to la campagna.

Ed è qua­si super­fluo ricor­da­re che le assi­cu­ra­zio­ni socia­li sono pre­vi­ste nel­la Car­ta Costi­tu­zio­na­le, evi­den­te­men­te igno­ta ai social media mana­ger del­la Casa­leg­gio Asso­cia­ti, in quan­to con­tem­pla­te nell’art. 38 che reci­ta “I lavo­ra­to­ri han­no dirit­to che sia­no pre­ve­du­ti ed assi­cu­ra­ti mez­zi ade­gua­ti alle loro esi­gen­ze di vita in caso di infor­tu­nio, malat­tia, inva­li­di­tà e vec­chia­ia, disoc­cu­pa­zio­ne involontaria

Un dirit­to, insom­ma, a cari­co del­le impre­se che ne anti­ci­pa­no il pre­mio.

Ma se fos­se solo un pro­ble­ma di igno­ran­za giu­ri­di­ca e costi­tu­zio­na­le sarem­mo nell’ambito di una ormai con­sue­ta normalità.

Pur­trop­po la misu­ra diven­ta dram­ma­ti­ca­men­te rile­van­te se si va a vede­re dove ven­ga­no repe­ri­te le risor­se per que­sta ridu­zio­ne del pre­mio assi­cu­ra­ti­vo INAIL di cir­ca un ter­zo, 1.535 milio­ni di euro in tre anni per l’esattezza (art. 1 com­ma 1121 Leg­ge di Sta­bi­li­tà 2019).

I media e qual­che espo­nen­te dell’opposizione han­no sot­to­li­nea­to come una par­te del­le risor­se ven­ga rin­ve­nu­ta taglian­do le risor­se desti­na­te a finan­zia­re pro­get­ti di inve­sti­men­to e for­ma­zio­ne in mate­ria di salu­te e sicu­rez­za sul lavo­ro (art. 1 com­ma 1122) per cir­ca 500 milio­ni di euro.

Nes­su­no inve­ce ha inda­ga­to a fon­do sul come ven­ga repe­ri­to l’altro miliar­do di euro, che è l’oggetto del com­ma 1126, cioè dal­la rifor­ma dei cri­te­ri di cal­co­lo del dan­no dif­fe­ren­zia­le, del regres­so INAIL nei con­fron­ti del dato­re di lavo­ro e del­la sur­ro­ga­zio­ne INAIL nei con­fron­ti del ter­zo respon­sa­bi­le.

Già il testo del­la nor­ma, asso­lu­ta­men­te incom­pren­si­bi­le non solo per il comu­ne cit­ta­di­no, ma anche per mol­ti addet­ti ai lavo­ri (come gli avvo­ca­ti che non si occu­pa­no di infor­tu­ni­sti­ca), rispon­de alla domanda.

Inve­ce que­sta nor­ma va spie­ga­ta per­ché inci­de diret­ta­men­te sul­le tasche di una cate­go­ria spe­ci­fi­ca di lavo­ra­to­ri, cioè pro­prio quel­li che han­no subi­to un infor­tu­nio sul lavo­ro.

Pro­ve­rò a dir­la nel modo più faci­le possibile.

Quan­do un lavo­ra­to­re subi­sce un infor­tu­nio sul lavo­ro, al qua­le è equi­pa­ra­to l’incidente stra­da­le men­tre si reca o tor­na dal lavo­ro (cd. in iti­ne­re), INAIL è tenu­ta a risar­ci­re deter­mi­na­te voci di dan­no pre­vi­ste dal­la leg­ge, e se sus­si­ste un mag­gior dan­no secon­do la nor­ma­ti­va gene­ra­le, que­sto rima­ne a cari­co del respon­sa­bi­le, cioè il dato­re di lavo­ro e di fat­to la sua assi­cu­ra­zio­ne, oppu­re il respon­sa­bi­le dell’incidente stra­da­le e la sua assicurazione.

Se quin­di la respon­sa­bi­li­tà è del dato­re di lavo­ro o di un ter­zo nell’incidente stra­da­le, INAIL si riva­le nei loro con­fron­ti del­le som­me versate.

Fino ad oggi i limi­ti di que­sta azio­ne di “recu­pe­ro” era­no sta­ti deli­nea­ti da una serie di sen­ten­ze e, sem­pli­fi­can­do, con­sen­ti­va­no al lavo­ra­to­re di recu­pe­ra­re dall’assicurazione il cd. dan­no dif­fe­ren­zia­le, cioè la dif­fe­ren­za fra quan­to paga­to da INAIL e quan­to inve­ce avreb­be dovu­to per­ce­pi­re il lavo­ra­to­re dal respon­sa­bi­le se il dan­no non fos­se inter­ve­nu­to in occa­sio­ne di lavoro.

La que­stio­ne si com­pli­ca con le voci di dan­no non sovrapponibili.

Ad esem­pio, INAIL per i dan­ni supe­rio­ri al 15% di bio­lo­gi­co, quin­di dan­ni gra­vi, ver­sa una ren­di­ta che è for­ma­ta in par­te da dan­no bio­lo­gi­co e in par­te da dan­no alla capa­ci­tà di lavo­ro, e que­sto in via presuntiva.

Può acca­de­re quin­di che in real­tà il dan­no alla capa­ci­tà di lavo­ro non sus­si­sta quin­di, fino ad oggi, INAIL non pote­va recu­pe­ra­re que­sta voce, per­ché le sen­ten­ze con­sen­ti­va­no il “recu­pe­ro” solo per poste omogenee.

Cioè, se INAIL paga bio­lo­gi­co e dimi­nu­zio­ne del­la capa­ci­tà lavo­ra­ti­va, può recu­pe­ra­re solo la “posta” del bio­lo­gi­co ma non quel dan­no che paga per pre­sun­zio­ne di leg­ge e che il respon­sa­bi­le in real­tà non ha arre­ca­to, secon­do il prin­ci­pio che il respon­sa­bi­le non può esse­re tenu­to a paga­re com­ples­si­va­men­te più del dan­no che ha diret­ta­men­te causato.

Ora inve­ce la rival­sa INAIL sarà per ogni som­ma ver­sa­ta indi­pen­den­te­men­te dal tito­lo, e l’assicurazione dovrà tene­re a sua dispo­si­zio­ne tut­to l’importo che la stes­sa INAIL ha ver­sa­to, indi­pen­den­te­men­te dal­le “poste”, con la con­se­guen­za che sarà il lavo­ra­to­re a rimet­ter­ci, per­ché nel­la mag­gior par­te del­le ipo­te­si non potrà più otte­ne­re il dan­no dif­fe­ren­zia­le, che ver­rà inglo­ba­to da INAIL.

Vi sie­te persi?

Beh, guar­da­te le cifre.

Un miliar­do di euro è la som­ma ipo­tiz­za­ta come recu­pe­ro da INAIL in tre anni con l’applicazione di que­ste regole.

E visto che INAIL non può recu­pe­ra­re più di quan­to ha ver­sa­to e il respon­sa­bi­le non può paga­re più del dan­no arre­ca­to è evi­den­te come que­ste som­me esca­no diret­ta­men­te dal­le tasche degli infortunati.

Gli stes­si, infat­ti, pri­ma pote­va­no con­ta­re su som­me paga­te per voci di dan­no diver­se da quel­le assi­cu­ra­te da INAIL (ad esem­pio il dan­no bio­lo­gi­co tem­po­ra­neo), che oggi ver­ran­no can­ni­ba­liz­za­te dal­la stes­sa INAIL, con sostan­zia­le estin­zio­ne del dan­no differenziale.

Quin­di l’INAIL rice­ve pre­mi ridot­ti, ma incas­sa le stes­se som­me da un’altra par­te, i dato­ri di lavo­ro frui­sco­no del­la ridu­zio­ne del pre­mio sen­za per que­sto paga­re risar­ci­men­ti mag­gio­ri, e il ceri­no rima­ne in mano al lavo­ra­to­re infor­tu­na­to, che oltre al dan­no subi­sce la bef­fa, anche per le cau­se in cor­so, alme­no quan­to alla deter­mi­na­zio­ne del dan­no, visto che il legi­sla­to­re non ha intro­dot­to alcun cri­te­rio tem­po­ra­le per l’applicazione.

Tra l’altro con una nor­ma che ha evi­den­ti pro­fi­li di inco­sti­tu­zio­na­li­tà, poi­ché le rival­se INAIL ven­go­no a com­pri­me­re il dirit­to al risar­ci­men­to di un dan­no da lesio­ne di un dirit­to fon­da­men­ta­le “non altri­men­ti risar­ci­to” (Cor­te Costi­tu­zio­na­le 319/1989 e 356/1991); infat­ti INAIL “…con­ti­nua a non assi­cu­ra­re il dan­no mora­le, la per­so­na­liz­za­zio­ne del dan­no bio­lo­gi­co, il dan­no bio­lo­gi­co tem­po­ra­neo, non mi pare con­for­me a Costi­tu­zio­ne ammet­te­re che il dirit­to del­la vit­ti­ma al risar­ci­men­to di tali pre­giu­di­zi pos­sa esse­re sacri­fi­ca­to per effet­to dell’esercizio del dirit­to di regres­so da par­te dell’Inail nei con­fron­ti del dato­re di lavoro.”

(Per chi voles­se appro­fon­di­re, con­si­glio il com­men­to ben più auto­re­vo­le, su cui si fon­da que­sta bre­ve trat­ta­zio­ne e al qua­le si rife­ri­sco­no i vir­go­let­ta­ti, del con­si­glie­re di Cas­sa­zio­ne Dott.Marco Ros­set­ti).

 

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