Irene, Cindy e una legge da cambiare

La sto­ria di Ire­ne (la bim­ba ita­lia­na affet­ta da una gra­ve disa­bi­li­tà) e Cin­dy (la sua tata di ori­gi­ne india­na che rischia l’e­spul­sio­ne per­ché tito­la­re di un per­mes­so di sog­gior­no per moti­vi reli­gio­si non con­ver­ti­bi­le in pds per moti­vi di lavo­ro) rap­pre­sen­ta un esem­pio con­cre­to di come par­la­re di migran­ti e di disci­pli­na giu­ri­di­ca dei pro­ces­si migra­to­ri signi­fi­chi par­la­re di noi stes­si, del­la nostra quo­ti­dia­ni­tà, del­la qua­li­tà del­la nostra vita.
Sen­za il calo­re e le cure di Cin­dy, la pic­co­la Ire­ne per­de­reb­be l’u­ni­ca tata dispo­ni­bi­le alla fati­ca di assi­ster­la: tan­te ne sono pas­sa­te, ma se ne sono anda­te e solo Cin­dy è riu­sci­ta a rima­ne­re al fian­co di Ire­ne e del­la sua famiglia.

Que­sta sto­ria accen­de un faro sul Testo Uni­co in mate­ria di immi­gra­zio­ne, che in modo cini­co e inu­til­men­te osti­le non con­sen­te (espres­sa­men­te) la con­ver­sio­ne del per­mes­so di sog­gior­no per moti­vi reli­gio­si in per­mes­so per lavoro.

Una stra­da potreb­be esse­re quel­la — giu­sta­men­te indi­ca­ta dal suo avvo­ca­to — del ricor­so al TAR e, in gra­do di even­tua­le appel­lo, al Con­si­glio di Sta­to con­tro il dinie­go di con­ver­sio­ne emes­so dal Questore.

Un’al­tra stra­da, imper­via ma non impra­ti­ca­bi­le, soprat­tut­to se per­cor­sa in chia­ve costi­tu­zio­nal­men­te orien­ta­ta può esse­re la richie­sta di un per­mes­so per moti­vi uma­ni­ta­ri al Questore.

Infat­ti, l’art. 5 com­ma 6 del Testo Uni­co pre­ve­de che “Il rifiu­to o la revo­ca del per­mes­so di sog­gior­no pos­so­no esse­re altre­sì adot­ta­ti sul­la base di con­ven­zio­ni o accor­di inter­na­zio­na­li, resi ese­cu­ti­vi in Ita­lia, quan­do lo stra­nie­ro non sod­di­sfi le con­di­zio­ni di sog­gior­no appli­ca­bi­li in uno degli Sta­ti con­traen­ti, sal­vo che ricor­ra­no seri moti­vi, in par­ti­co­la­re di carat­te­re uma­ni­ta­rio o risul­tan­ti da obbli­ghi costi­tu­zio­na­li o inter­na­zio­na­li del­lo Sta­to ita­lia­no. Il per­mes­so di sog­gior­no per moti­vi uma­ni­ta­ri è rila­scia­to dal que­sto­re secon­do le moda­li­tà pre­vi­ste nel rego­la­men­to di attua­zio­ne.

Nel caso di Ire­ne e Cin­dy ricor­ro­no sen­z’al­tro quei seri moti­vi di carat­te­re uma­ni­ta­rio che han­no radi­ce nei prin­ci­pi fon­da­men­ta­li del­la Costi­tu­zio­ne e nel prin­ci­pio del supe­rio­re inte­res­se del mino­re che attra­ver­sa tut­ta la nostra legislazione.

Ma la stra­da mae­stra è quel­la di una rifor­ma pun­tua­le del Testo Uni­co che il Gover­no potreb­be appro­va­re anche domat­ti­na con un decre­to-leg­ge, modi­fi­can­do la nor­ma e intro­du­cen­do espres­sa­men­te la pos­si­bi­li­tà di conversione.

Pos­si­bi­le (insie­me a sin­go­li depu­ta­ti di diver­si altri grup­pi par­la­men­ta­ri di cen­tro-sini­stra) ha depo­si­ta­to una pro­po­sta di leg­ge a pri­ma fir­ma Andrea Mae­stri di rifor­ma orga­ni­ca del Testo Uni­co sul­l’Im­mi­gra­zio­ne ( si trat­ta dell’A.C. 4551 pre­sen­ta­ta il 15 giu­gno 2017).
All’art. 18 del­la nostra pro­po­sta così si dispo­ne: (Con­ver­ti­bi­li­tà di tut­ti i tipi di per­mes­so di sog­gior­no) 1. All’ar­ti­co­lo 5 com­ma 9 del decre­to legi­sla­ti­vo 25 luglio 1998 n. 286 è aggiun­to, infi­ne, il seguen­te perio­do: «Ogni per­mes­so di sog­gior­no è con­ver­ti­bi­le in un per­mes­so di sog­gior­no ad altro tito­lo qua­lo­ra lo stra­nie­ro atte­sti il pos­ses­so dei requi­si­ti pre­vi­sti per tale per­mes­so dal pre­sen­te Testo Uni­co o dal rego­la­men­to d’at­tua­zio­ne.»

Una solu­zio­ne a por­ta­ta di mano, che risol­ve­reb­be tan­ti casi dolo­ro­si come quel­lo di Ire­ne e Cindy.
Ci sarà la volon­tà poli­ti­ca di appro­var­la subi­to? Ne dubi­tia­mo ma ci speriamo.

On. Giu­sep­pe Civati
On. Andrea Maestri

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