Unica Flat Tax ma doppia incostituzionalità

È pro­ba­bi­le che la pros­si­ma Leg­ge di Bilan­cio por­te­rà in grem­bo un po’ di Flat Tax, quel tan­to che basta a far dire ai pasda­ran sal­vi­nia­ni che pace fisca­le è fat­ta. Sia­mo abi­tua­ti alle misu­re di fac­cia­ta, alla mani­po­la­zio­ne del­le paro­le e del­la real­tà, defor­ma­te per esse­re quan­to più pos­si­bi­le ade­ren­ti alla nar­ra­zio­ne del popu­li­sta di tur­no. Anche in que­sto caso si trat­ta del gover­no del cambianiente.

A chi è ter­ro­riz­za­to dal­la tenu­ta dei con­ti pub­bli­ci vie­ne fat­to sape­re che la nuo­va tas­sa­zio­ne inte­res­se­rà sol­tan­to le per­so­ne fisi­che tito­la­ri di par­ti­ta IVA, ossia pic­co­le impre­se e pro­fes­sio­ni­sti. Infat­ti, l’ultima ver­sio­ne del­la famo­sa Flat Tax altro non è che una esten­sio­ne del regi­me for­fet­ta­rio già in vigo­re per le par­ti­te IVA fino a 50 mila euro di rica­vi, limi­te che ver­reb­be spo­sta­to sino a 100 mila euro. Il regi­me for­fet­ta­rio per­met­te al con­tri­buen­te che vi ade­ri­sce di non appli­ca­re la rite­nu­ta d’ac­con­to sui com­pen­si, di non rico­pri­re la veste di sosti­tu­to d’imposta, di non esse­re sog­get­to agli stu­di di set­to­re. Se som­ma­te tut­to que­sto alla can­cel­la­zio­ne del­lo split pay­ment, del­lo spe­so­me­tro e del red­di­to­me­tro, sem­bra pro­prio esse­re un ini­zio di legi­sla­tu­ra mol­to favo­re­vo­le ai pro­fes­sio­ni­sti e agli artigiani.
Le pri­me sti­me par­la­no di un man­ca­to get­ti­to limi­ta­to a cir­ca 2–2,5 miliar­di. Han­no evi­den­te­men­te scel­to il ber­sa­glio più faci­le. Il regi­me for­fet­ta­rio si pre­sta bene alla stru­men­ta­liz­za­zio­ne pro­pa­gan­di­sti­ca: inter­vie­ne sul grup­po di inte­res­se meglio rela­zio­na­to con la Lega di Sal­vi­ni e allo stes­so tem­po per­met­te di sban­die­ra­re quel 15% tan­to pro­pa­gan­da­to in cam­pa­gna elet­to­ra­le. Il suo fun­zio­na­men­to pre­ve­de l’applicazione di code­sta ali­quo­ta ad un red­di­to otte­nu­to sul­la base di un valo­re soglia di rica­vi per cia­scun set­to­re di attività.

Nell’attuale ver­sio­ne è inte­sa come un’eccezione al regi­me ordi­na­rio. Una ecce­zio­ne al prin­ci­pio di ugua­glian­za con­tri­bu­ti­va. La soglia dei rica­vi, che nel caso dei pro­fes­sio­ni­sti è fis­sa­ta a 30 mila euro e dei com­mer­cian­ti all’ingrosso a 50 mila euro, indi­vi­dua in modo più o meno arbi­tra­rio un’area di sof­fe­ren­za all’interno del­la qua­le vi sono atti­vi­tà che — ad avvi­so del legi­sla­to­re — andreb­be­ro fiscal­men­te age­vo­la­te e non pena­liz­za­te. Le sta­ti­sti­che del Mini­ste­ro dell’Economia e del­la Finan­za par­la­no di cir­ca 664 mila con­tri­buen­ti tito­la­ri di par­ti­ta IVA che han­no avu­to acces­so al regi­me for­fet­ta­rio nel 2016.

L’innalzamento del­la soglia met­te­reb­be a pre­giu­di­zio tut­to lo stru­men­to, costi­tu­zio­nal­men­te par­lan­do. Per­ché ammet­te­re un regi­me dif­fe­ren­te per i red­di­ti da lavo­ro auto­no­mo, com­pren­den­do un nume­ro di con­tri­buen­ti piut­to­sto vasto (si ipo­tiz­za alme­no 1 milio­ne), signi­fi­ca com­pro­met­te­re pro­prio quel prin­ci­pio di ugua­glian­za con­tri­bu­ti­va for­ma­liz­za­to in varie pro­nun­ce del­la Cor­te Costi­tu­zio­na­le dall’interpretazione con­giun­ta e coor­di­na­ta degli arti­co­li 53 e 3 del­la Costituzione.

Gli stu­den­ti di Dirit­to Tri­bu­ta­rio ricor­de­ran­no il prin­ci­pio secon­do cui «la leg­ge tri­bu­ta­ria deve trat­ta­re in modo ugua­le i fat­ti eco­no­mi­ci che espri­mo­no ugua­le capa­ci­tà con­tri­bu­ti­va ed in manie­ra diver­sa i fat­ti che espri­mo­no diver­sa capa­ci­tà con­tri­bu­ti­va» (matu­ra­to con la sen­ten­za Con­sul­ta n. 120/1972). La doman­da che vor­rem­mo sot­to­por­re al mini­stro Tria è la seguen­te: i tito­la­ri di par­ti­ta IVA con rica­vi fra 50 mila euro e 100 mila euro (e quin­di con red­di­ti impo­ni­bi­li pre­sun­ti fra 20 e 50 mila euro) in che modo espri­me­reb­be­ro una dif­fe­ren­te capa­ci­tà con­tri­bu­ti­va rispet­to a tito­la­ri di ana­lo­ghi red­di­ti la cui fon­te è il lavo­ro dipen­den­te? Al net­to del­la neces­si­tà di man­te­ne­re in vita atti­vi­tà o mini­me e resi­dua­li, o di age­vo­la­re nuo­ve atti­vi­tà, per­ché dovrem­mo ammet­te­re l’estensione di un regi­me spe­cia­le ad atti­vi­tà che inve­ce, nuo­ve, mini­me e resi­dua­li non sono? Stia­mo accet­tan­do che red­di­ti da lavo­ro, a secon­da del­la pro­ve­nien­za, sia­no assog­get­ta­ti a regi­mi fisca­li dif­fe­ren­ti sen­za la neces­sa­ria evi­den­za di una dif­fe­ren­te capa­ci­tà con­tri­bu­ti­va. È un nuo­vo vizio di costi­tu­zio­na­li­tà che la Flat Tax por­ta con sé, che in que­sta ver­sio­ne non vio­la più sol­tan­to l’articolo 53: alla regres­si­vi­tà del pre­lie­vo si som­ma anche la disu­gua­glian­za con­tri­bu­ti­va fra red­di­ti che diver­si non sono.

Ten­te­ran­no for­se di far pas­sa­re l’idea che il red­di­to da lavo­ro auto­no­mo sia più simi­le al red­di­to d’impresa che al red­di­to da lavo­ro dipen­den­te. Tut­ta­via, c’è un pre­ce­den­te giu­ri­di­co mol­to inte­res­san­te che impe­di­sce que­sta equi­va­len­za. Si trat­ta anco­ra di una pro­nun­cia del­la Cor­te Costi­tu­zio­na­le, la sen­ten­za n. 42 del 1980. La Con­sul­ta si espri­me­va nel giu­di­zio di legit­ti­mi­tà costi­tu­zio­na­le boc­cian­do quel­le nor­me che esten­de­va­no l’applicabilità dell’ILOR (l’imposta loca­le sui red­di­ti) anche ai red­di­ti del­le par­ti­te IVA. Al di là del fat­to sostan­zia­le, ciò che inte­res­sa di quel­la pro­nun­cia sono le moti­va­zio­ni addot­te dai giu­di­ci costi­tu­zio­na­li per soste­ne­re che i red­di­ti da lavo­ro auto­no­mo non sono equi­pa­ra­bi­li a quel­li d’impresa, in con­tra­sto a quan­to inve­ce soste­nu­to dall’Avvocatura di Sta­to. Secon­do la Con­sul­ta, infat­ti, «i mar­ca­ti trat­ti distin­ti­vi del lavo­ro auto­no­mo nei con­fron­ti del lavo­ro dipen­den­te sono cer­to incon­te­sta­bi­li, sul pia­no del dirit­to tri­bu­ta­rio come già sul pia­no del dirit­to civi­le. Ma la discri­mi­na­zio­ne qua­li­ta­ti­va dei red­di­ti non impli­ca sol­tan­to che le rispet­ti­ve fon­ti di pro­du­zio­ne sia­no diver­se; ben­sì richie­de per dimo­strar­si costi­tu­zio­nal­men­te legit­ti­ma che a que­sta diver­si­tà cor­ri­spon­da una pecu­lia­re e dif­fe­ren­zia­ta capa­ci­tà con­tri­bu­ti­va, pro­pria dei red­di­ti inci­si rispet­to ai red­di­ti esclu­si dal tri­bu­to, a pari­tà di ammon­ta­re del­la base imponibile».

Tenia­mo in ser­bo que­ste con­si­de­ra­zio­ni per l’autunno, quan­do la Flat Tax ver­rà pom­po­sa­men­te annun­cia­ta e inve­ce sarà il soli­to testo incostituzionale.

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