Le ragioni costituzionali e giuridiche della pace

C’è un pas­sag­gio, nell’intervista di Cor­ra­do For­mi­gli al fisi­co Car­lo Rovel­li del 9 mar­zo scor­so, in cui per la pri­ma vol­ta, alme­no in pri­ma sera­ta, emer­ge un con­cet­to, ed emer­ge con dif­fi­col­tà per­ché il gior­na­li­sta a un cer­to pun­to si sen­te in dove­re di dare anche le rispo­ste inve­ce di ascoltarle.

Ma emer­ge.

Da oltre un anno il modo in cui tut­ti noi affron­tia­mo l’invasione rus­sa dell’Ucraina par­te dal pre­sup­po­sto che c’è un aggres­so­re, la Rus­sia, e un aggre­di­to, l’Ucraina.

Nes­su­no l’ha mai mes­so in dub­bio, né è ogget­ti­va­men­te pos­si­bi­le far­lo, essen­do un dato, pur­trop­po, di sola­re evidenza.

Ma il con­cet­to che inter­po­ne Rovel­li in que­sta nar­ra­zio­ne, che per noi sem­bra uni­ver­sa­le ma vale solo nel­la nostra “bol­la” occi­den­ta­le (cir­ca un miliar­do di per­so­ne, ci ricor­da, men­tre alme­no altri sei miliar­di non la pen­sa­no esat­ta­men­te così), il sas­so­li­no nell’ingranaggio, è che la con­trap­po­si­zio­ne aggressore/aggredito non esau­ri­sce la que­stio­ne, anzi, da un cer­to pun­to di vista la distorce.

Chiun­que abbia un mini­mo di dime­sti­chez­za con il dirit­to dovreb­be esser­ne consapevole.

Par­tia­mo da un esempio.

Ponia­mo che due agri­col­to­ri discu­ta­no per la pro­prie­tà del­le ter­re fra loro confinanti.

E ponia­mo che entram­bi, a tur­no, spo­sti­no arbi­tra­ria­men­te i con­fi­ni del­le pro­prie­tà, e quin­di col­ti­vi­no la ter­ra altrui o si veda­no col­ti­va­re dall’altro la propria.

Poi un gior­no uno dei due, che si tro­va in quel momen­to sen­za una por­zio­ne di ter­ra che ritie­ne sua, deci­de di pas­sa­re alle vie di fat­to e pic­chia il vicino. 

C’è un aggres­so­re, c’è un aggredito.

Ora, il nostro ordi­na­men­to giu­ri­di­co, nel­la cor­ni­ce del­lo sta­to di dirit­to, pre­ve­de del­le pro­ce­du­re che ser­vo­no pro­prio a pre­ve­ni­re i conflitti.

Da un lato le san­zio­ni pena­li dovreb­be­ro dis­sua­de­re dal com­pie­re deter­mi­na­ti atti, cioè, nell’esempio, aggre­di­re, dall’altro il dirit­to civi­le pone a dispo­si­zio­ne del­le par­ti dei mec­ca­ni­smi di con­ci­lia­zio­ne, come la media­zio­ne, e, ove non sia pos­si­bi­le rag­giun­ge­re un accor­do, il ricor­so al giu­di­zio di un sog­get­to ter­zo che diri­me la questione.

Ora, seguen­do l’esempio, l’aggressione e la dispu­ta sui ter­re­ni degli agri­col­to­ri sono due que­stio­ni distinte.

Il com­por­ta­men­to dell’aggressore con­fi­gu­ra un rea­to, le lesio­ni per­so­na­li volon­ta­rie, ma non influi­sce sul­le que­stio­ni civi­li­sti­che, cioè a dire, il fat­to di esse­re aggre­di­ti non com­por­ta auto­ma­ti­ca­men­te l’accoglimento del­le pro­prie tesi nel­la deter­mi­na­zio­ne dei con­fi­ni fra i ter­re­ni contesi.

È una que­stio­ne diver­sa e distin­ta, che segue vie diver­se e deve esse­re deci­sa in sepa­ra­ta sede.

Da una par­te il giu­di­ce pena­le, che valu­te­rà l’aggressione e con­dan­ne­rà l’aggressore, dall’altra il dia­lo­go, la media­zio­ne e da ulti­mo il giu­di­zio civi­le, incruen­to, per deter­mi­na­re i confini.

Il dirit­to inter­na­zio­na­le pur­trop­po è simi­le ma non ugua­le al dirit­to inter­no, per­ché, come è noto, inter­vie­ne su base volon­ta­ria, i trat­ta­ti, e ha dei mec­ca­ni­smi coer­ci­ti­vi mol­to limitati.

Ma per quan­to dis­si­mi­le, anche in dirit­to inter­na­zio­na­le vale lo stes­so prin­ci­pio gene­ra­le, cioè chi aggre­di­sce è dal­la par­te del tor­to e deve esse­re san­zio­na­to per l’aggressione e per i cri­mi­ni com­mes­si (quan­to ai cri­mi­ni la rego­la vale anche per l’aggredito, per­ché l’aggressione non rap­pre­sen­ta un’esenzione), ma que­sto non signi­fi­ca auto­ma­ti­ca­men­te che tut­te le que­stio­ni ter­ri­to­ria­li deb­ba­no esse­re deci­se a favo­re di chi è sta­to aggre­di­to, o che diven­ti irri­le­van­te che lo stes­so aggre­di­to sia sta­to a sua vol­ta, sep­pur in misu­ra più limi­ta­ta (il con­flit­to a bas­sa inten­si­tà, come se per le vit­ti­me faces­se dif­fe­ren­za) aggressore.

Sono due pia­ni diver­si e il (sacro­san­to) man­da­to di arre­sto ema­na­to dal­la Cor­te pena­le inter­na­zio­na­le del­l’A­ia nei con­fron­ti di Putin, per il cri­mi­ne di guer­ra di depor­ta­zio­ne ille­ga­le bam­bi­ni dal­le aree occu­pa­te del­l’U­crai­na alla Fede­ra­zio­ne Rus­sa, ne rap­pre­sen­ta la pie­na conferma.

Ed è pro­prio per­ché sono due pia­ni diver­si che è neces­sa­rio fer­ma­re le armi, san­zio­na­re l’aggressore, puni­re i cri­mi­ni di guer­ra, e nel­lo stes­so tem­po, però, dare cor­so ad un pro­ces­so di pace che risol­va le que­stio­ni ter­ri­to­ria­li e con­sen­ta agli sta­ti e alle per­so­ne di con­vi­ve­re sta­bil­men­te, rico­no­scen­do le reci­pro­che ragio­ni e i reci­pro­ci torti.

Sono le basi del dirit­to e del­la con­vi­ven­za, fra cit­ta­di­ni come fra popoli.

Inve­ce in pochi mesi sem­bra sia sta­to but­ta­to via tut­to quel che ave­va­mo fati­co­sa­men­te costrui­to dopo la secon­da guer­ra mon­dia­le, per­ché sta vin­cen­do l’idea che solo la vit­to­ria mili­ta­re pos­sa ripa­ra­re i tor­ti, che la guer­ra sia giustizia.

Sia­mo pas­sa­ti dal trat­ta­to isti­tu­ti­vo del­le Nazio­ni Uni­te all’occhio per occhio di Ham­mu­ra­bi e del­la Bib­bia, come se mai una vol­ta nel­la sto­ria moder­na dell’umanità la pace si sia tro­va­ta con la guer­ra e non con un nego­zia­to ed un trattato. 

Tut­ti gli Sta­ti si sono schie­ra­ti, e in qual­che modo par­te­ci­pa­no al con­flit­to, quin­di non c’è, oggi, un orga­ni­smo ter­zo real­men­te fun­zio­nan­te che pos­sa diri­me­re le que­stio­ni per­ché si è deci­so di risol­ve­re la cosa al di fuo­ri dei trat­ta­ti e del­le organizzazioni.

Sareb­be basta­to usar­lo, quell’organismo ter­zo, inve­ce di schierarsi.

Ecco, il pri­mo pas­so sareb­be evi­ta­re di uti­liz­za­re uni­ca­men­te, e quin­di stru­men­tal­men­te, per­ché non è esau­sti­va, la distin­zio­ne fra aggres­so­re ed aggre­di­to, che pure è evi­den­te e non è in discus­sio­ne, come uni­co metro di giu­di­zio di una situa­zio­ne più ampia, più com­ples­sa, più risa­len­te nel tem­po, che va risol­ta, se si vuo­le far­lo, con l’apertura di un dia­lo­go, fer­man­do pri­ma le armi.

Non è “paci­fi­smo” più di quan­to non sia paci­fi­sta l’art. 11 del­la nostra Costi­tu­zio­ne, quan­do abbia­mo deci­so tut­te e tut­ti insie­me che ripu­dia­va­mo la guer­ra come mez­zo di riso­lu­zio­ne del­le con­tro­ver­sie inter­na­zio­na­li, che è esat­ta­men­te il modo in cui vie­ne uti­liz­za­ta ora. 

Ed è la via che trac­cia la secon­da par­te del­lo stes­so art. 11, che con­sen­te, in con­di­zio­ni di pari­tà con gli altri Sta­ti, alle limi­ta­zio­ni di sovra­ni­tà neces­sa­rie ad un ordi­na­men­to che assi­cu­ri la pace e la giu­sti­zia fra le Nazio­ni, pro­muo­ven­do e favo­ren­do le orga­niz­za­zio­ni inter­na­zio­na­li rivol­te a tale sco­po, quan­do inve­ce abbia­mo smes­so di far­lo cer­can­do di risol­ve­re una con­tro­ver­sia inter­na­zio­na­le par­te­ci­pan­do in modo indi­ret­to, ma ogget­ti­vo, ad una guerra.

Cer­to, si potreb­be anche tace­re ed aspet­ta­re (e si è ten­ta­ti di far­lo visto che ogni voce dis­so­nan­te, in guer­ra, è per defi­ni­zio­ne il nemi­co) per­ché pri­ma o poi arri­ve­re­mo sem­pre lì, nes­su­no vin­ce­rà que­sta guer­ra, e lo sap­pia­mo tut­ti, e pri­ma o poi tut­ti si sie­de­ran­no a un tavo­lo, giu­sti­fi­can­do nei modi più vari il loro com­por­ta­men­to precedente.

Ma quan­do muo­io­no le per­so­ne tace­re non si può, non a lun­go, non per sempre.

 

 

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