Referendum sul lavoro: quanto è a rischio l’ammissibilità?

I riflettori sono puntati soprattutto sul primo quesito, quello politicamente più delicato, in quanto relativo all’articolo 18, per anni nel merino della destra e poi colpito da un governo guidato dal segretario del Pd.

Ci sia­mo: a bre­ve (doma­ni, mer­co­le­dì) sapre­mo l’esito del giu­di­zio del­la Cor­te costi­tu­zio­na­le in meri­to all’ammissibilità dei refe­ren­dum pre­sen­ta­ti dal­la CGIL sul­la disci­pli­na dei licen­zia­men­ti, dei vou­cher e del­la respon­sa­bi­li­tà soli­da­le in mate­ria di appalti.

I riflet­to­ri sono pun­ta­ti soprat­tut­to sul pri­mo que­si­to, quel­lo poli­ti­ca­men­te più deli­ca­to, in quan­to rela­ti­vo all’articolo 18, per anni nel miri­no del­la destra e poi col­pi­to da un gover­no gui­da­to dal segre­ta­rio del Pd.

Il pro­ble­ma è che, men­tre il refe­ren­dum pro­po­sto da Pos­si­bi­le nel 2015 era con­cen­tra­to nel col­pi­re le modi­fi­che appor­ta­te dal Jobs Act, assi­cu­ran­do l’omo­ge­nei­tà del que­si­to, la assen­za di mani­po­la­ti­vi­tà e pure una nor­ma­ti­va resi­dua diret­ta­men­te appli­ca­bi­le (natu­ral­men­te più garan­ti­sta di quel­la vigen­te), quel­lo pro­po­sto dal­la CGIL quest’anno inten­de col­pi­re anche altre nor­me dell’articolo 18 (soprat­tut­to per come modi­fi­ca­te dal­la leg­ge For­ne­ro nel 2012).

L’intervento, in sostan­za, ripor­ta mag­gio­ri tute­le rispet­to alle modi­fi­che rea­liz­za­te­si negli ulti­mi anni e in alcu­ni casi va anche oltre, rischian­do for­se qual­che pro­ble­ma nell’applicazione lad­do­ve abbat­te da quin­di­ci a cin­que dipen­den­ti la soglia di rile­van­za del­la disci­pli­na. Tut­ta­via, per arri­va­re a que­sto risul­ta­to, il que­si­to met­te insie­me l’abrogazione di nor­me dif­fe­ren­ti, che non sem­pre sem­bra­no facil­men­te ricon­du­ci­bi­li a una matri­ce razio­nal­men­te uni­ta­ria (sal­vo non voler­la iden­ti­fi­ca­re in una gene­ri­ca “mag­gio­re tute­la nei con­fron­ti dei licen­zia­men­ti), ren­den­do incer­ta l’omogeneità del que­si­to che è con­di­zio­ne di ammis­si­bi­li­tà. D’altra par­te qual­che incer­tez­za si ha anche in ordi­ne alla pos­si­bi­le mani­po­la­ti­vi­tà del que­si­to che lo ren­de inam­mis­si­bi­le quan­do cer­ca di sosti­tui­re alla disci­pli­na vigen­te un’altra attra­ver­so rita­gli di paro­le che por­ta­no all’unione di par­ti del testo appar­te­nen­ti a un diver­so con­te­sto nor­ma­ti­vo, essen­do valu­ta­to per que­sto inammissibile.

Nel­la valu­ta­zio­ne di entram­bi que­sti requi­si­ti, tut­ta­via, la Cor­te costi­tu­zio­na­le gode di un ampio mar­gi­ne di discre­zio­na­li­tà, anche per­ché si trat­ta di ela­bo­ra­zio­ni com­piu­te attra­ver­so la pro­pria giu­ri­spru­den­za con non poche oscil­la­zio­ni, in assen­za di para­me­tri ben defi­ni­ti. L’importanza e la deli­ca­tez­za del­la que­stio­ne ren­do­no par­ti­co­lar­men­te for­te l’esigenza che la Cor­te com­pia le sua valu­ta­zio­ni in modo coe­ren­te e linea­re, oltre che ben moti­va­to e per­sua­si­vo rispet­to alla solu­zio­ne adot­ta­ta, tenen­do pre­sen­te che, rela­ti­va­men­te al refe­ren­dum abro­ga­ti­vo, l’ammissibilità è la rego­la men­tre l’inammissibilità l’eccezione.
Que­sti pun­ti sono, in effet­ti, chia­ri­ti più ampia­men­te da Andrea Per­ti­ci in «Tut­te le stret­to­ie per ammet­te­re il que­si­to sul­l’art. 18».

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