Il pasticcio sulla legge elettorale e le prospettive per l’immediato futuro

E' necessario che ciascuna forza politica faccia le proprie proposte e indichi la propria disponibilità a convergere su altre. L’unica cosa davvero da evitare è quella di indirizzarsi verso sistemi elettorali che, attraverso premioni nazionali dati a chi non li merita, distorce gravemente la rappresentanza e soprattutto non assicura un legame elettore-eletto.

Il Gover­no andan­do­se­ne lascia nei guai i cit­ta­di­ni, aven­do reso il loro voto mol­to più dif­fi­ci­le. Infat­ti, con la sen­ten­za n. 1 del 2014, la Cor­te costi­tu­zio­na­le ave­va dichia­ra­to inco­sti­tu­zio­na­le il Por­cel­lum, la leg­ge con­ce­pi­ta dal mini­stro Cal­de­ro­li, con cui si sono svol­te le ele­zio­ni del 2006, del 2008 e del 2013.

Quel­la leg­ge era inco­sti­tu­zio­na­le per­ché, oltre ad ave­re lun­ghe liste bloc­ca­te (che impe­di­va­no all’elettore di sce­glie­re gli elet­ti), pre­ve­de­va un pre­mio di mag­gio­ran­za attri­bui­to alla lista o coa­li­zio­ne più vota­ta, a pre­scin­de­re dal pro­prio risul­ta­to: anche se que­sto fos­se sta­to del 20% o maga­ri del 29%, come è acca­du­to dav­ve­ro nel 2013, i seg­gi sareb­be­ro sta­ti il 54%. Al Sena­to, poi, il pre­mio non era nazio­na­le, ma si attri­bui­va addi­rit­tu­ra Regio­ne per Regio­ne, con l’effetto – si leg­ge nel­la sen­ten­za n. 1 del 2014 – «che la mag­gio­ran­za in seno all’assemblea del Sena­to sia il risul­ta­to casua­le di una som­ma di pre­mi regio­na­li, che può fini­re per rove­scia­re il risul­ta­to otte­nu­to dal­le liste o coa­li­zio­ni di liste su base nazio­na­le, favo­ren­do la for­ma­zio­ne di mag­gio­ran­ze par­la­men­ta­ri non coin­ci­den­ti nei due rami del Par­la­men­to, pur in pre­sen­za di una distri­bu­zio­ne del voto nell’insieme sostan­zial­men­te omo­ge­nea. Ciò rischia di com­pro­met­te­re sia il fun­zio­na­men­to del­la for­ma di gover­no par­la­men­ta­re deli­nea­ta dal­la Costi­tu­zio­ne repub­bli­ca­na, nel­la qua­le il Gover­no deve ave­re la fidu­cia del­le due Came­re (art. 94, pri­mo com­ma, Cost.), sia l’esercizio del­la fun­zio­ne legi­sla­ti­va, che l’art. 70 Cost. attri­bui­sce col­let­ti­va­men­te alla Came­ra ed al Sena­to. In defi­ni­ti­va, rischia di vani­fi­ca­re il risul­ta­to che si inten­de con­se­gui­re con un’adeguata sta­bi­li­tà del­la mag­gio­ran­za par­la­men­ta­re e del gover­no».

In sostan­za, il pre­mio è sem­pre guar­da­to con sospet­to, alte­ran­do il risul­ta­to elet­to­ra­le, ma la sua “tol­le­ra­bi­li­tà” è lega­ta, da un lato, a un’alterazione del voto non trop­po for­te (come è inve­ce quel­la che con­sen­te di pas­sa­re poten­zial­men­te dal 20% dei voti al 55% dei seg­gi) e, dall’altro, al rag­giun­gi­men­to dell’obiettivo di favo­ri­re la for­ma­zio­ne di un Gover­no.

Se que­sto cer­ta­men­te esclu­de la pos­si­bi­li­tà di pre­mi di mag­gio­ran­za regio­na­le, in base all’appena ricor­da­to pas­sag­gio del­la sen­ten­za n. 1 del 2014, sem­bra alme­no da scon­si­glia­re la pre­vi­sio­ne del pre­mio di mag­gio­ran­za in pre­sen­za di due Came­re elet­te a suf­fra­gio uni­ver­sa­le diret­to che deb­ba­no dare entram­be la fidu­cia al Gover­no. Infat­ti, la attri­bu­zio­ne di deci­ne e deci­ne di seg­gi a una lista o coa­li­zio­ne anche per un solo voto (come acca­de con il pre­mio di mag­gio­ran­za regio­na­le) potreb­be in sostan­za favo­ri­re la for­ma­zio­ne di mag­gio­ran­ze dif­fe­ren­ti nel­le due Camere.

Que­sto, peral­tro, non è che un moti­vo ulte­rio­re che con­fer­ma la nostra for­te dif­fi­den­za nei con­fron­ti di siste­mi con pre­mio di mag­gio­ran­za (mol­to diver­si dal mag­gio­ri­ta­rio di col­le­gio) con i qua­li si crea in modo arti­fi­cio­so una mag­gio­ran­za a livel­lo nazio­na­le, “pre­mian­do” con mol­ti seg­gi chi vin­ce anche per poco rispet­to ad altri. Cer­ta­men­te la pre­vi­sio­ne del pre­mio solo in pre­sen­za di soglie alte dimi­nui­sce la distor­sio­ne e ridu­ce (sen­za eli­mi­nar­le) anche le pos­si­bi­li­tà che il pre­mio ven­ga attri­bui­to a for­ze diver­se nel­le due Came­re, ma que­sto pre­mio (attri­bui­to, ad esem­pio, a chi aves­se otte­nu­to il 45% dei voti) risul­te­reb­be pro­ba­bil­men­te inef­fet­ti­vo (nes­su­no arri­van­do pro­ba­bil­men­te a tan­to). D’altronde, la mera attri­bu­zio­ne di un bonus (ad esem­pio del 10%) a chi arri­vi pri­mo risul­ta ancor più inap­pro­pria­to in quan­to rischie­reb­be di distor­ce­re comun­que il risul­ta­to elet­to­ra­le sen­za assi­cu­ra­re la governabilità.

In un Pae­se, come il nostro, in cui si ritie­ne giu­sta­men­te oppor­tu­na una mag­gio­re sta­bi­li­tà degli Ese­cu­ti­vi, di cui abbia­mo sen­ti­to par­la­re tan­to anche di recen­te, una solu­zio­ne appro­pria­ta e già spe­ri­men­ta­ta in modo, tut­to som­ma­to, abba­stan­za effi­ca­ce (soprat­tut­to con il pro­gre­di­re del­le appli­ca­zio­ni) è quel­la offer­ta dal­la leg­ge Mat­ta­rel­la, con cui, a segui­to dei refe­ren­dum del 1993, il Par­la­men­to rego­lò l’elezione del­le due Came­re. Il siste­ma era basa­to su col­le­gi uni­no­mi­na­li in cui si pre­sen­ta­va quin­di un can­di­da­to per cia­scu­na lista e gli elet­to­ri sce­glie­va­no il loro pre­fe­ri­to, venen­do elet­to quel­lo che ripor­ta­va più voti. Se que­sto vale­va per il 75% dei can­di­da­ti, il 25% era inve­ce elet­to con il siste­ma pro­por­zio­na­le, con­ce­pi­to diver­sa­men­te per la Came­ra e per il Sena­to. Quel­lo per quest’ultimo risul­ta­va pre­fe­ri­bi­le per­ché non pre­ve­de­va il com­pli­ca­to mec­ca­ni­smo dei listi­ni paral­le­li regio­na­li (come alla Came­ra), ma sem­pli­ce­men­te il recu­pe­ro, nell’ambito del­la Regio­ne, dei can­di­da­ti nei diver­si col­le­gi con il miglio­re risul­ta­to tra quel­li non già elet­ti per­ché arri­va­ti pri­mi nel col­le­gio stes­so (spin­gen­do così anche ver­so un più deci­so supe­ra­men­to del­la fram­men­ta­zio­ne par­ti­ti­ca favo­ri­ta inve­ce dai listi­ni paral­le­li del­la Camera).

Ora, se que­sta sem­bra la solu­zio­ne miglio­re, è anche vero che le Came­re si tro­va­no oggi nel­la com­pli­ca­ta situa­zio­ne di ave­re già com­mes­so mol­ti erro­ri in mate­ria elet­to­ra­le (fino alla vota­zio­ne del­la fidu­cia sull’Italicum) e al con­tem­po di dover assi­cu­ra­re una leg­ge elet­to­ra­le capa­ce di fun­zio­na­re per le due Came­re con­sen­ten­do ai cit­ta­di­ni di sce­glie­re. Per que­sto cia­scu­na for­za poli­ti­ca dovreb­be fare le pro­prie pro­po­ste e anche indi­ca­re la pro­pria dispo­ni­bi­li­tà a con­ver­ge­re su altre. Dopo il refe­ren­dum del 4 dicem­bre, in cui il cor­po elet­to­ra­le ha riven­di­ca­to così for­te­men­te il pro­prio dirit­to di voto (andan­do a difen­de­re, tra l’altro, anche la sche­da per l’elezione del Sena­to che la rifor­ma vole­va sot­trar­gli), l’unica cosa da evi­ta­re è pro­prio quel­la di indi­riz­zar­si ver­so siste­mi elet­to­ra­li che, attra­ver­so pre­mio­ni nazio­na­li dati più o meno anche a chi non li meri­ta, distor­ce gra­ve­men­te la rap­pre­sen­tan­za e soprat­tut­to non assi­cu­ra un lega­me elet­to­re-elet­to, come quel­lo che si instau­ra cer­ta­men­te con il col­le­gio uni­no­mi­na­le in cui vie­ne elet­to uno o più candidati.

Da qui occor­re ripar­ti­re, come tre anni e mez­zo fa, con mag­gio­re rispet­to degli elet­to­ri e del­le indi­ca­zio­ni del­la Cor­te per­ve­nu­te con la sen­ten­za n. 1 del 2014.

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