Bocciato il primo CCNL rider in Europa

Questo gigantesco e raffazzonato tentativo di maquillage dello sfruttamento ha incontrato finalmente il suo destino naturale con la sentenza 30/06/2021 del Tribunale di Bologna.

La cate­go­ria dei rider, in que­sti ulti­mi anni, è sta­ta in gra­do di diven­ta­re un sim­bo­lo del­la lot­ta con­tro lo sfrut­ta­men­to dei lavoratori.

Nono­stan­te la scar­sa con­si­sten­za nume­ri­ca (30.000 lavo­ra­to­ri su tut­to il ter­ri­to­rio nazio­na­le), attra­ver­so un’auto-organizzazione com­pat­ta e sen­za pau­ra di alza­re il tono del con­flit­to, que­sti gio­va­ni sono riu­sci­ti a por­ta­re l’attenzione dell’opinione pub­bli­ca sul­le pro­prie con­di­zio­ni di lavoro.

Acca­de così che il Gover­no deci­da di occu­par­si spe­ci­fi­ca­men­te del­la “que­stio­ne rider”, pro­muo­ven­do pri­ma un tavo­lo di trat­ta­ti­va tra Asso­de­li­ve­ry e CGIL, CISL e UIL (2018) e poi inter­ve­nen­do diret­ta­men­te con un decre­to-leg­ge (2019).

La L. 128/2019 pre­ve­de infat­ti che “i lavo­ra­to­ri auto­no­mi che svol­go­no atti­vi­tà di con­se­gna di beni per con­to altrui, in ambi­to urba­no e con l’au­si­lio di velo­ci­pe­di o vei­co­li a moto­re” deb­ba­no esse­re retri­bui­ti su base ora­ria pren­den­do come para­me­tro i CCNL affi­ni (ossia logi­sti­ca e trasporti). 

La retri­bu­zio­ne dei fat­to­ri­ni “a con­se­gna”, in dero­ga all’obbligo di cui sopra, vie­ne ammes­sa sola­men­te se sta­bi­li­ta da con­trat­ti col­let­ti­vi nazio­na­li sti­pu­la­ti da orga­niz­za­zio­ni sin­da­ca­li com­pa­ra­ti­va­men­te più rappresentative. 

Si trat­ta un mini­mo livel­lo di tute­la – posto che i fat­to­ri­ni resta­no inqua­dra­ti come lavo­ri auto­no­mi – eppu­re le piat­ta­for­me del food deli­ve­ry si guar­da­no bene dall’applicarlo, in una rocam­bo­le­sca fuga dal­la legge. 

Per cer­ca­re di sfrut­ta­re la “fine­stra” che con­sen­te di tor­na­re a un’applicazione “lega­le” del com­pen­so a cot­ti­mo, quin­di, vie­ne avvia­ta una trat­ta­ti­va con il sin­da­ca­to dell’UGL – paral­le­la a quel­la con i sin­da­ca­ti con­fe­de­ra­li sol­le­ci­ta­ta dal Mini­ste­ro del Lavo­ro — che sfo­cia nell’approvazione di un “CCNL rider” nel set­tem­bre 2020. 

Que­sto con­trat­to col­let­ti­vo, il “pri­mo CCNL rider in Euro­pa” nel­le trion­fa­li­sti­che paro­le dell’A.D. di Asso­de­li­ve­ry, Mat­teo Sar­za­na, pre­ve­de infat­ti una paga ora­ria di 10 € l’ora, ma allo stes­so tem­po con­si­de­ra come “tem­po di lavo­ro” sola­men­te quel­lo impie­ga­to per por­ta­re a ter­mi­ne la con­se­gna, e non quel­lo pas­sa­to in atte­sa davan­ti al risto­ran­te tra un ordi­ne e l’altro. 

Sia­mo di fron­te a un’operazione di scor­ret­tez­za tale da por­ta­re a pro­te­ste da par­te non solo dei fat­to­ri­ni e del­le sigle sin­da­ca­li con­fe­de­ra­li, ma del Mini­ste­ro del Lavo­ro stes­so che con una pro­pria cir­co­la­re “boc­cia” il con­trat­to col­let­ti­vo, con un’operazione dagli effet­ti nul­li sul pia­no lega­le ma dall’enorme peso politico.

Nono­stan­te ciò, le piat­ta­for­me pro­ce­do­no spe­di­ta­men­te a comu­ni­ca­re l’applicazione del nuo­vo CCNL rider ai pro­pri fat­to­ri­ni, dan­do il ben­ser­vi­to a colo­ro che si rifiu­ta­no di accet­ta­re le nuo­ve condizioni.

Que­sto gigan­te­sco e raf­faz­zo­na­to ten­ta­ti­vo di maquil­la­ge del­lo sfrut­ta­men­to ha incon­tra­to final­men­te il suo desti­no natu­ra­le con la sen­ten­za 30/06/2021 del Tri­bu­na­le di Bolo­gna, che per pri­ma con­fe­ri­sce por­ta­ta lega­le alle (piut­to­sto ovvie) osser­va­zio­ni già fat­te dal Mini­ste­ro del Lavoro.

La pri­ma veri­tà accer­ta­ta quin­di è che il “CCNL Rider”, sti­pu­la­to dal­la sola UGL, non è un con­trat­to mag­gior­men­te rap­pre­sen­ta­ti­vo, e per­tan­to non è ido­neo a dero­ga­re alla legge.

La secon­da è che l’interruzione dei con­trat­ti di lavo­ro con quei rider che si sono rifiu­ta­ti di veder­si appli­ca­te le sfa­vo­re­vo­li con­di­zio­ni del “CCNL rider” costi­tui­sce con­dot­ta anti­sin­da­ca­le, e per­tan­to costi­tui­sce licen­zia­men­to discri­mi­na­to­rio da san­zio­na­re con la rein­te­gra­zio­ne dei lavoratori.

Il per­cor­so ver­so una giu­sta paga per la cate­go­ria però è tutt’altro che con­clu­so. In pie­na con­ti­nui­tà con le con­dot­te adot­ta­te sin qui, per il momen­to Asso­de­li­ve­ry infat­ti ha pro­ce­du­to alla disap­pli­ca­zio­ne del “CCNL rider” sola­men­te nel­la cir­co­scri­zio­ne del tri­bu­na­le di Bologna.

Occor­re aggiun­ge­re che il rivo­lu­zio­na­rio CCNL riba­di­sce lo sta­tus di lavo­ra­to­ri auto­no­mi a 360 gra­di dei rider, facen­do­si bef­fe del­la Leg­ge 128/2019, che pre­ve­de che i com­mit­ten­ti dei lavo­ra­to­ri impe­gna­ti nel­le con­se­gne deb­ba­no garan­ti­re, “a pro­pria cura e spe­se”, il rispet­to del D.Lgs. 81/08, testo uni­co del­la sicu­rez­za sul lavo­ro. Il CCNL fa rien­tra­re i rap­por­ti tra le piat­ta­for­me di deli­ve­ry e i rider nell’alveo del­le tute­le pre­vi­ste per con­trat­ti di appal­to, d’opera o di som­mi­ni­stra­zio­ne, facen­do sì che gli one­ri a cari­ca del com­mit­ten­te ten­da­no allo zero.

Par­reb­be per­tan­to una gen­ti­le con­ces­sio­ne del­le piat­ta­for­me la for­ni­tu­ra di indu­men­ti ad alta visi­bi­li­tà per tut­ti i rider e caschi per i rider che effet­tua­no con­se­gne median­te la pro­pria bici­clet­ta, con tan­to di pos­si­bi­li­tà di sosti­tu­zio­ne del casco dopo 4.000 con­se­gne e dell’indumento ad alta visi­bi­li­tà dopo 1.500 con­se­gne. Par­reb­be, appun­to. Se non fos­se che l’Ispettorato Nazio­na­le del Lavo­ro ha di recen­te appu­ra­to la natu­ra di subor­di­na­zio­ne dei rider facen­ti capo a 4 piat­ta­for­me di deli­ve­ry, san­cen­do “l’applicazione ai riders del trat­ta­men­to retri­bu­ti­vo del lavo­ra­to­re dipen­den­te, del con­se­guen­te inqua­dra­men­to pre­vi­den­zia­le e, soprat­tut­to, la pie­na tute­la in mate­ria di salu­te e sicurezza”. 

Le riven­di­ca­zio­ni por­ta­te avan­ti con tena­cia devo­no esse­re di ispi­ra­zio­ne per tut­te quel­le altre cate­go­rie di lavo­ra­to­ri ingab­bia­te nel fal­so lavo­ro auto­no­mo, e devo­no dare slan­cio a una bat­ta­glia del­la sini­stra per un supe­ra­men­to di una for­ma con­trat­tua­le come la “col­la­bo­ra­zio­ne coor­di­na­ta e con­ti­nua­ti­va” che – nono­stan­te i ripe­tu­ti cor­ret­ti­vi legi­sla­ti­vi che si sus­se­guo­no ormai da decen­ni – con­ti­nua a con­sen­ti­re un uti­liz­zo frau­do­len­to del lavo­ro dipen­den­te, sot­to la coper­tu­ra lega­le postic­cia del­la “para­su­bor­di­na­zio­ne” che, come inse­gna­no i rider, è solo un altro modo di dire caporalato.

Roc­co Casciani

Lau­ra Colombo

Giu­sta Paga — Lavo­ro Possibile

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