Autoriciclaggio, basta un emendamento

dollar_recycleOra che anche Mat­teo Ren­zi si è pro­nun­cia­to a favo­re dell’introduzione nel nostro ordi­na­men­to del rea­to di auto­ri­clag­gio, non dovreb­be esse­re dif­fi­ci­le far pas­sa­re in VI Com­mis­sio­ne Finan­ze l’emendamento in mate­ria, ope­ra di Lucre­zia Ric­chiu­ti e Giu­sep­pe Civa­ti. Ren­zi, rispon­den­do alla let­te­ra di Savia­no — il tut­to sul­le colon­ne di Repub­bli­ca — annun­cia di voler inter­ve­ni­re “con asso­lu­ta urgenza”.

Va da sé che una dispo­si­zio­ne simi­le era già con­te­nu­ta nel­la boz­za del Decre­to n. 4/2014, il cosid­det­to decre­to sul­la Volun­ta­ry Disclo­su­re, nuo­vo com­ples­so di nor­me vol­te a favo­ri­re il rien­tro dei capi­ta­li dall’estero, que­sta vol­ta sen­za alcu­na ridu­zio­ne del­l’im­po­ni­bi­le o del­le impo­ste dovu­te, sen­za alcu­na for­ma di ano­ni­ma­to ma sem­pli­ce­men­te ridu­cen­do le san­zio­ni amministrative.

Nel testo fina­le pre­sen­ta­to in Con­si­glio dei Mini­stri n. 46 del­lo scor­so 24 Gen­na­io, la nor­ma sull’autoriciclaggio era sta­ta espun­ta. Let­ta rife­rì che la nuo­va fat­ti­spe­cie di rea­to sareb­be sta­ta intro­dot­ta in un altro pac­chet­to di leg­gi con­tro la cri­mi­na­li­tà. Tut­ta­via, il fat­to sem­brò indi­ca­re il man­ca­to accor­do nel­la mag­gio­ran­za. Con­di­zio­ne che, non essen­do muta­to lo sche­ma di gover­no con allean­za a cen­tro­de­stra, si potreb­be pre­sen­ta­re tal qua­le nel momen­to in cui Ren­zi doves­se agi­re con l’urgenza dichia­ra­ta. Una situa­zio­ne simi­le accad­de anche duran­te il gover­no Mon­ti, quan­do il mini­stro Seve­ri­no pre­sen­tò il DdL Anti­cor­ru­zio­ne. Il prov­ve­di­men­to, anche in quel caso, ven­ne ripu­li­to dal­la nor­ma anti-auto­ri­ci­clag­gio. Era­no neces­sa­ri, si dis­se all’epoca (era il lon­ta­no 2012), ulte­rio­ri approfondimenti.

La trat­ta­zio­ne del Decre­to sul­la Volun­ta­ry Disclo­su­re è ini­zia­ta alla Came­ra lo scor­so 11 Feb­bra­io. Le nuo­ve nor­me han­no susci­ta­to le cri­ti­che per­si­no del­le Agen­zie del­le Entra­te, nel­la per­so­na di Anto­nio Mar­ti­no, respon­sa­bi­le del­l’Uf­fi­cio cen­tra­le per il con­tra­sto agli ille­ci­ti fisca­li inter­na­zio­na­li (Uci­fi). Secon­do Mar­ti­no, il decre­to è “una tena­glia che nasce mon­ca”, pro­prio per l’assenza del nuo­vo rea­to (Reu­ters, 24/02/2014). E anche il pro­cu­ra­to­re aggiun­to di Mila­no, Fran­ce­sco Gre­co, si è augu­ra­to che il rea­to ven­ga al più pre­sto intro­dot­to, “altri­men­ti mi irri­to”, ha det­to (Il Sole 24 Ore, 04/02/2014). Dopo­tut­to, l’autoriciclaggio è sta­to ogget­to di uno stu­dio con­dot­to dal­la com­mis­sio­ne da lui mede­si­mo pre­sie­du­ta, isti­tui­ta per decre­to pro­prio dal mini­stro Seve­ri­no nel 2012.

Par­reb­be stra­no, ma la stes­sa scel­ta è sta­ta ripe­tu­ta nel 2013. La com­mis­sio­ne Gre­co ave­va da pochi mesi chiu­so le ana­li­si, che il gover­no Let­ta ne isti­tuì un’altra, pre­sie­du­ta sta­vol­ta nien­te­me­no che da Nico­la Grat­te­ri. Entram­be le com­mis­sio­ni han­no pro­dot­to solu­zio­ni ope­ra­ti­ve chia­re, che però sono rima­ste let­te­ra mor­ta. Così Grat­te­ri annun­cia­va ad Otto­bre 2013 di aver per­fe­zio­na­to del­le modi­fi­che nor­ma­ti­ve che com­pren­de­va­no il 41bis, il voto di scam­bio ma soprat­tut­to l’autoriciclaggio. Il gover­no Let­ta non ope­ra­va di cer­to in assen­za di infor­ma­zio­ni in materia.

In Ita­lia, il rea­to di auto­ri­ci­clag­gio, ovve­ro l’attività di occul­ta­men­to dei pro­ven­ti dei pro­pri cri­mi­ni, non è disci­pli­na­to dal codi­ce pena­le, che lo esclu­de con una clau­so­la (648-bis c.p., pri­mo capo­ver­so). L’autoriciclaggio è inte­so quin­di come mera con­se­guen­za del rea­to che lo ha pre­sup­po­sto. Ma esi­sto­no ben due Diret­ti­ve Euro­pee, n. 2005/60/CE e n. 2006/70/CE (l’Europa non è solo buro­cra­zia), una rac­co­man­da­zio­ne del Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­zio­na­le del 2006, le linee gui­da sul­la tra­spa­ren­za nei paga­men­ti dell’OECD, pro­nun­ce del­la Ban­ca d’Italia e del­la Pro­cu­ra Nazio­na­le Anti­ma­fia non­ché la Con­ven­zio­ne pena­le sul­la cor­ru­zio­ne, sot­to­scrit­ta a Stra­sbur­go il 27 gen­na­io 1999 (che l’Italia ha rati­fi­ca­to solo nel 2012), che richie­de­reb­be­ro l’adeguamento nor­ma­ti­vo più vol­te pro­po­sto in que­sti anni.

Il con­tri­bu­to dato dal legi­sla­to­re euro­peo appa­re evi­den­te nel­la sud­det­ta Diret­ti­va 2005/60/CE, all’articolo 1, com­ma 2 let­te­ra b), lad­do­ve vie­ne defi­ni­to che costi­tui­sco­no rici­clag­gio l’occultamento o la dis­si­mu­la­zio­ne dei beni pro­ve­nien­ti “da un’at­ti­vi­tà cri­mi­no­sa o da una par­te­ci­pa­zio­ne a tale atti­vi­tà”. Se quin­di da un lato la nor­ma­ti­va euro­pea cita espres­sa­men­te la fat­ti­spe­cie del­la par­te­ci­pa­zio­ne al rea­to, il 648-bis altret­tan­to espli­ci­ta­men­te la esclu­de, come det­to, già al pri­mo capo­ver­so: “Fuo­ri dei casi di con­cor­so nel rea­to, chiun­que sosti­tui­sce o tra­sfe­ri­sce dena­ro, beni o altre uti­li­tà pro­ve­nien­ti da delit­to non col­po­so […], è puni­to con la reclu­sio­ne da quat­tro a dodi­ci anni e con la mul­ta da euro 1.032 a euro 15.493″.

L’emendamento Civa­ti-Ric­chiu­ti riscri­ve per inte­ro l’articolo 648-bis con una for­mu­la­zio­ne non dis­si­mi­le da quel­la pro­po­sta dal pre­si­den­te del Sena­to Pie­tro Gras­so ad ini­zio Legi­sla­tu­ra con il dise­gno di leg­ge n. 19. Quel­lo che segue è il testo dell’emendamento proposto:

648-bis (Rici­clag­gio).

E’ puni­to con la reclu­sio­ne da quat­tro a dodi­ci anni e con la mul­ta da € 5.000 a € 50.000 chiun­que sosti­tui­sce o tra­sfe­ri­sce dena­ro, beni o altre uti­li­tà pro­ve­nien­ti da delit­to non col­po­so ovve­ro com­pie altre ope­ra­zio­ni in modo da osta­co­la­re l’identificazione del­la loro pro­ve­nien­za delittuosa.

Si appli­ca la pena del­la reclu­sio­ne da due a otto anni e del­la mul­ta da € 2.000 a € 25.000 se il dena­ro, i beni o le altre uti­li­tà pro­ven­go­no da delit­to non col­po­so per il qua­le è sta­bi­li­ta la pena del­la reclu­sio­ne non supe­rio­re nel mas­si­mo a sei anni.

La pena è aumen­ta­ta quan­do il fat­to è com­mes­so nell’esercizio di una pro­fes­sio­ne ovve­ro di atti­vi­tà ban­ca­ria o finanziaria.

La pena è dimi­nui­ta fino a due ter­zi per chi si sia effi­ca­ce­men­te ado­pe­ra­to per assi­cu­ra­re le pro­ve del rea­to e per evi­ta­re che l’attività delit­tuo­sa sia por­ta­ta a con­se­guen­ze ulteriori.

Si appli­ca l’ultimo com­ma dell’art. 648.

Scri­vo­no i due pro­po­nen­ti che la nuo­va fat­ti­spe­cie incri­mi­na­tri­ce è basa­ta essen­zial­men­te su quat­tro punti:

  1. l’esten­sio­ne del­la puni­bi­li­tà dell’attuale con­dot­ta di rici­clag­gio anche al con­cor­ren­te nel rea­to pre­sup­po­sto, median­te la sem­pli­ce sop­pres­sio­ne del­la clau­so­la di riser­va iniziale;

  2. la sosti­tu­zio­ne dell’attuale cir­co­stan­za atte­nuan­te, secon­do cui la pena è dimi­nui­ta se il dena­ro, i beni o le altre uti­li­tà pro­ven­go­no da un delit­to per il qua­le è sta­bi­li­ta pena infe­rio­re a cin­que anni, alzan­do a sei anni tale limite;

  3. l’inserimento nell’attuale cir­co­stan­za aggra­van­te di un rife­ri­men­to anche all’esercizio di atti­vi­tà ban­ca­ria e finan­zia­ria;

  4. l’introduzione di una sostan­zia­le atte­nua­zio­ne di pena, fino a due ter­zi, per l’autore del delit­to che si sia effi­ca­ce­men­te ado­pe­ra­to per assi­cu­ra­re le pro­ve del rea­to e per evi­ta­re con­se­guen­ze ulteriori.

L’esame del Decre­to Volun­ta­ry Disclo­su­re pro­se­gui­rà mar­te­dì 4 Mar­zo (all’or­di­ne del gior­no, le audi­zio­ni del Cen­tro Stu­di del Con­si­glio dell’Ordine degli avvo­ca­ti di Roma). In calen­da­rio non è pre­vi­sta, per ora, alcu­na acce­le­ra­zio­ne dei lavo­ri. Il gover­no potreb­be sce­glie­re di ope­ra­re dav­ve­ro d’ur­gen­za, e ciò lo potre­mo capi­re even­tual­men­te dal­le paro­le del rela­to­re Gio­van­ni San­ga, se e quan­do inter­ver­rà duran­te la sedu­ta. Vice­ver­sa, qua­lo­ra si sce­glies­se una suc­ces­si­va trat­ta­zio­ne in un diver­so decre­to, si pre­fe­ri­reb­be dun­que una stra­da meno velo­ce: da un lato non si rispon­de­reb­be ai dub­bi del­la stes­sa Agen­zia del­le Entra­te cir­ca l’efficacia del­la Volun­ta­ry Disclo­su­re (ora una tena­glia mon­ca); dall’altro si por­reb­be­ro le con­di­zio­ni per il ripe­ter­si di veti in Con­si­glio dei Mini­stri. Che sareb­be poi il cli­ma favo­re­vo­le ad una nuo­va com­mis­sio­ne di studi.

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