Tutti i danni che causerà il decreto Salvini sull’immigrazione

L'approvazione all'unanimità in Consiglio dei ministri dei decreti voluti da Matteo Salvini, riguardanti sicurezza e immigrazione, confermano almeno due cose: la prima è che Matteo Salvini si è messo in tasca tutto il Movimento 5 Stelle, incapace di esprimere una sola voce in dissenso; la seconda è che la Lega cambia nome e segretario, ma come già successo con la legge Bossi-Fini si conferma campione del mondo nel creare problemi al nostro paese in maniera scientifica, articolo dopo articolo, comma dopo comma. 

[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’approvazione all’u­na­ni­mi­tà in Con­si­glio dei mini­stri dei decre­ti volu­ti da Mat­teo Sal­vi­ni, riguar­dan­ti sicu­rez­za e immi­gra­zio­ne, con­fer­ma­no alme­no due cose: la pri­ma è che Mat­teo Sal­vi­ni si è mes­so in tasca tut­to il Movi­men­to 5 Stel­le, inca­pa­ce di espri­me­re una sola voce in dis­sen­so; la secon­da è che la Lega cam­bia nome e segre­ta­rio, ma come già suc­ces­so con la leg­ge Bos­si-Fini si con­fer­ma cam­pio­ne del mon­do nel crea­re pro­ble­mi al nostro pae­se in manie­ra scien­ti­fi­ca, arti­co­lo dopo arti­co­lo, com­ma dopo com­ma.

Il decre­to Sal­vi­ni par­te da un assun­to fal­so e cioè che colo­ro che han­no dirit­to alla pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria sia­no dei “fal­si pro­fu­ghi”, “fin­ti rifu­gia­ti”, come ama chia­mar­li. Que­sto per­ché scap­pa­no da pae­si nei qua­li “non c’è nes­su­na guer­ra”, come ripe­te osses­si­va­men­te. Il dirit­to a rice­ve­re pro­te­zio­ne, però, non è subor­di­na­to all’e­si­sten­za di guer­re nel pae­se dal qua­le si scap­pa, ma alla sto­ria indi­vi­dua­le del richie­den­te asi­lo. L’ar­ti­co­lo 10 del­la nostra Costi­tu­zio­ne pre­scri­ve infat­ti che ha dirit­to d’a­si­lo in Ita­lia il cit­ta­di­no stra­nie­ro «al qua­le sia impe­di­to nel suo pae­se l’ef­fet­ti­vo eser­ci­zio del­le liber­tà demo­cra­ti­che garan­ti­te dal­la Costi­tu­zio­ne ita­lia­na», men­tre il dirit­to inter­na­zio­na­le, citan­do l’ar­ti­co­lo 33 del­la Con­ven­zio­ne di Gine­vra, ha con­so­li­da­to il divie­to di espel­le­re o respin­ge­re «in qual­sia­si modo, un rifu­gia­to ver­so i con­fi­ni di ter­ri­to­ri in cui la sua vita o la sua liber­tà sareb­be­ro minac­cia­te». Per que­ste ragio­ni, per dare pie­na attua­zio­ne a que­ste pre­scri­zio­ni e in accor­do con la nor­ma­ti­va euro­pea, l’I­ta­lia ha intro­dot­to l’i­sti­tu­to del­la «pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria», rico­no­sciu­ta nel caso in cui non vi sia­no gli estre­mi per rico­no­sce­re l’asilo o la pro­te­zio­ne sus­si­dia­ria, ma ricor­ra­no comun­que «seri moti­vi, in par­ti­co­la­re di carat­te­re uma­ni­ta­rio o risul­tan­ti da obbli­ghi costi­tu­zio­na­li o inter­na­zio­na­li del­lo sta­to ita­lia­no». Il decre­to Sal­vi­ni, al pri­mo arti­co­lo, can­cel­la la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria e la sosti­tui­sce con un coa­cer­vo di altre pro­te­zio­ni, cir­co­scrit­te e con­fu­sio­na­rie, di dif­fi­ci­le inter­pre­ta­zio­ne e quin­di di dif­fi­ci­le appli­ca­zio­ne.

Par­ten­do sem­pre dal mede­si­mo assun­to, la secon­da appli­ca­zio­ne non pote­va che esse­re la can­cel­la­zio­ne del Siste­ma pro­te­zio­ne richie­den­ti asi­lo e rifu­gia­ti (Sprar), e cioè il siste­ma di acco­glien­za pub­bli­co che offre mag­gio­ri garan­zie, sia dal pun­to di vista del­la pre­sa in cari­co del­la per­so­na e del­la sua auto­no­mia, che dal pun­to di vista ammi­ni­stra­ti­vo ed eco­no­mi­co. Lo Sprar non esi­ste­rà più per­ché ver­ran­no espul­si dal siste­ma tut­ti i richie­den­ti asi­lo, anche colo­ro che sono con­si­de­ra­ti vul­ne­ra­bi­li: «i disa­bi­li, gli anzia­ni, le don­ne in sta­to di gra­vi­dan­za, i geni­to­ri sin­go­li con figli mino­ri, le vit­ti­me del­la trat­ta di esse­ri uma­ni, le per­so­ne affet­te da gra­vi malat­tie o da distur­bi men­ta­li, le per­so­ne per le qua­li è sta­to accer­ta­to che han­no subi­to tor­tu­re, stu­pri o altre for­me gra­vi di vio­len­za psi­co­lo­gi­ca, fisi­ca o ses­sua­le o lega­ta all’orientamento ses­sua­le o all’identità di gene­re, le vit­ti­me di muti­la­zio­ni geni­ta­li». Dal­lo Sprar ven­go­no espul­si anche colo­ro che saran­no tito­la­ri del­le sei fat­ti­spe­cie che sosti­tui­ran­no la pro­te­zio­ne uma­ni­ta­ria. Tut­ti que­sti sog­get­ti sono desti­na­ti a strut­tu­re di fat­to affi­da­te ai pri­va­ti, sul­le qua­li si sono con­cen­tra­ti scan­da­li e inda­gi­ni, a par­ti­re dai Cara e dai Cas. Nel­lo Sprar reste­ran­no sola­men­te tito­la­ri di pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le e mino­ri stra­nie­ri non accompagnati.

Il decre­to pre­ve­de inol­tre una stret­ta vir­tua­le sul­le espul­sio­ni, aumen­tan­do i perio­di di deten­zio­ne per l’ac­cer­ta­men­to del­l’i­den­ti­tà e per il rim­pa­trio, pre­ve­den­do pro­ce­du­re acce­le­ra­te, spo­stan­do risor­se dai rim­pa­tri volon­ta­ri assi­sti­ti ai rim­pa­tri for­za­ti. «Vir­tua­le», dice­va­mo, per­ché tra il dete­ne­re una per­so­na in un cen­tro per il rim­pa­trio e pro­ce­de­re all’ef­fet­ti­vo rim­pa­trio c’è di mez­zo il mare.

Tra eli­mi­na­zio­ne del­la pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le, sman­tel­la­men­to del­lo Sprar, inve­sti­men­to nel­le espul­sio­ni, amplia­men­to del­le fat­ti­spe­cie per cui può esse­re revo­ca­ta la pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le (vi rien­tra la minac­cia a pub­bli­co uffi­cia­le: se minac­ci un pub­bli­co uffi­cia­le puoi esse­re tor­tu­ra­to in patria) il fina­le sem­bra già scrit­to: mag­gio­re irre­go­la­ri­tà, più per­so­ne che cadran­no in situa­zio­ni di mar­gi­na­li­tà.

Per con­clu­de­re, in spre­gio alla mobi­li­ta­zio­ne che negli anni scor­si ha per­cor­so l’I­ta­lia da sud a nord, il decre­to estre­miz­za il con­cet­to di ius san­gui­nis intro­du­cen­do la «revo­ca del­la cit­ta­di­nan­za», da appli­car­si a chi com­pie rea­ti con­nes­si con il ter­ro­ri­smo. Ma non a tut­ti: solo a colo­ro che non sono nati ita­lia­ni, ma che lo sono diven­ta­ti. Pen­sa­re che la cit­ta­di­nan­za sia una con­ces­sio­ne allo stra­nie­ro e non un dirit­to acqui­si­to e da rico­no­sce­re sve­la il dise­gno di fon­do: uno stra­nie­ro non potrà mai esse­re vera­men­te ita­lia­no per­ché non è nato ita­lia­no, per­ché non ha san­gue ita­lia­no. Ven­go­no inol­tre amplia­te le tem­pi­sti­che e ina­spri­to il tri­bu­to dovu­to per il rico­no­sci­men­to del­la cittadinanza.

Infi­ne, un altro mostro giu­ri­di­co: al richie­den­te asi­lo che doves­se­ro esse­re inve­sti­to da un pro­ce­di­men­to pena­le per ipo­te­si di rea­to lega­te alla sicu­rez­za del­lo Sta­to (non con­dan­na­to!) vie­ne bloc­ca­to l’i­ter per il rico­no­sci­men­to del­l’a­si­lo ed è tenu­to ad abban­do­na­re il pae­se. Si con­fi­gu­ra in pri­mo luo­go una vio­la­zio­ne del­l’art. 27 del­la Costi­tu­zio­ne secon­do il qua­le «L’im­pu­ta­to non è con­si­de­ra­to col­pe­vo­le sino alla con­dan­na defi­ni­ti­va» e, inol­tre, non si capi­sce per qua­le ragio­ne — se il sog­get­to doves­se real­men­te rive­lar­si col­pe­vo­le e quin­di esse­re una minac­cia per lo Sta­to — nel frat­tem­po sia sta­to costret­to a lascia­re il pae­se.

Pro­fi­li di inco­sti­tu­zio­na­li­tà e la volon­tà, nem­me­no tan­to nasco­sta, di fare a pez­zi la par­te miglio­re del siste­ma di acco­glien­za, per inve­sti­re deci­sa­men­te sul­la gestio­ne emer­gen­zia­le e straor­di­na­ria che negli anni scor­si ha crea­to pro­ble­mi di tut­ti i tipi. Ed è pro­prio sguaz­zan­do tra que­sti pro­ble­mi che l’at­tua­le mini­stro del­l’In­ter­no ha costrui­to il pro­prio con­sen­so.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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