L’incostituzionalità dell’Italicum che lascia per le due Camere due leggi non omogenee

L’Italicum è inco­sti­tu­zio­na­le.

Que­sto per chi aves­se let­to bene la sen­ten­za n. 1 del 2014 con cui era sto dichia­ra­to inco­sti­tu­zio­na­le il Por­cel­lum non è per nul­la sor­pren­den­te. Eppu­re que­sta leg­ge era sta­ta soste­nu­ta con tut­ta la sua for­za dal Gover­no Ren­zi che vi ave­va posto sopra la fidu­cia (come su una leg­ge elet­to­ra­le era avve­nu­to solo nel 1953, con la “leg­ge truf­fa”, che rispet­to all’Italicum era una per­la), e i cui espo­nen­ti la defi­ni­va­no la leg­ge elet­to­ra­le miglio­re del mon­do che tut­ti ci avreb­be­ro invi­dia­to e copia­to, come ricor­da­to poco fa da Civa­ti.

D’altronde, i dub­bi di costi­tu­zio­na­li­tà che da pri­ma dell’approvazione ave­va­mo indi­vi­dua­to, sem­bra­no pro­prio quel­li riscon­tra­ti anche dal­la Cor­te costi­tu­zio­na­le, che nel suo comu­ni­ca­to  fa rife­ri­men­to all’attribuzione del pre­mio anche a segui­to del bal­lot­tag­gio e alla pos­si­bi­li­tà dei capi­li­sta bloc­ca­ti plu­ri­can­di­da­ti (fino a die­ci col­le­gi) di sce­glie­re arbi­tra­ria­men­te dopo le ele­zio­ni per qua­le opta­re deter­mi­nan­do così l’elezione di altri espo­nen­ti di lista.

La inco­sti­tu­zio­na­li­tà del bal­lot­tag­gio signi­fi­ca, in sostan­za, una par­zia­le inco­sti­tu­zio­na­li­tà del pre­mio, che – come pre­ve­di­bi­le in base a quan­to era sta­to det­to nel­la sen­ten­za n. 1 del 2014 – non è con­si­de­ra­to inco­sti­tu­zio­na­le in sé, quan­do sia pre­vi­sta una ade­gua­ta soglia, qua­le evi­den­te­men­te la Con­sul­ta ha rite­nu­to esse­re quel­la del 40% dei voti per otte­ne­re il 54% dei seg­gi del­la Came­ra, ma lo diven­ta se attra­ver­so il bal­lot­tag­gio può esse­re attri­bui­to anche a chi, nel con­fron­to con tut­te le for­ze poli­ti­che, abbia otte­nu­to per­cen­tua­li ben più bas­se (con l’unica con­di­zio­ne che sia una del­le due miglio­ri). Si trat­ta­va effet­ti­va­men­te di una vani­fi­ca­zio­ne del­la soglia. Se nes­su­no aves­se “meri­ta­to” il pre­mio, otte­nen­do il 40%, le due liste meglio piaz­za­te avreb­be­ro avu­to la secon­da chan­ce con il bal­lot­tag­gio, in cui quel­la del­le due che aves­se pre­so un voto più dell’altra avreb­be otte­nu­to 340 seg­gi (pari al 54%). Nel­le ulti­me ele­zio­ni (2013) que­sto bal­lot­tag­gio sareb­be avve­nu­to tra due par­ti­ti (M5S e Pd) con cir­ca il 25% cia­scu­no: quel­lo dei due pre­va­len­te per un voto avreb­be più che rad­dop­pia­to i voti in ter­mi­ni di elet­ti, otte­nen­do il 54% di que­sti. Ma si sareb­be­ro potu­te veri­fi­ca­re anche altre situa­zio­ni altret­tan­to discu­ti­bi­li, come un bal­lot­tag­gio tra un par­ti­to con il 38% dei voti e uno con il 18%, che però avreb­be potu­to pre­va­le­re per un voto al bal­lot­tag­gio otte­nen­do il pre­mio (pari al tri­plo del pro­prio risul­ta­to nel con­fron­to con tut­te le liste).

Cir­ca l’incostituzionalità del­le can­di­da­tu­re in più col­le­gi, la Cor­te nel­la sen­ten­za n. 1 del 2014 ave­va già det­to che la liber­tà dell’elettore di sce­glie­re i can­di­da­ti «risul­ta com­pro­mes­sa, posto che il cit­ta­di­no è chia­ma­to a deter­mi­na­re l’elezione di tut­ti i depu­ta­ti e di tut­ti sena­to­ri, votan­do un elen­co spes­so assai lun­go (nel­le cir­co­scri­zio­ni più popo­lo­se) di can­di­da­ti, che dif­fi­cil­men­te cono­sce. Que­sti, inve­ro, sono indi­vi­dua­ti sul­la base di scel­te ope­ra­te dai par­ti­ti, che si riflet­to­no nell’ordine di pre­sen­ta­zio­ne, sì che anche l’aspettativa rela­ti­va all’elezione in rife­ri­men­to allo stes­so ordi­ne di lista può esse­re delu­sa, tenu­to con­to del­la pos­si­bi­li­tà di can­di­da­tu­re mul­ti­ple e del­la facol­tà dell’eletto di opta­re per altre cir­co­scri­zio­ni sul­la base del­le indi­ca­zio­ni del par­ti­to».

Fer­mo restan­do che sarà oppor­tu­no leg­ge­re le moti­va­zio­ni che saran­no depo­si­ta­te tra alcu­ni gior­ni, il comu­ni­ca­to con­sen­te di fare qual­che rifles­sio­ne sul­le con­se­guen­ze di que­sta sentenza.

Essa, infat­ti, con­se­gna una leg­ge diret­ta­men­te appli­ca­bi­le in sé (e non potreb­be esse­re diver­sa­men­te), ma lascia intat­ta quel­la situa­zio­ne di diso­mo­ge­nei­tà tra la leg­ge elet­to­ra­le del­la Came­ra e quel­la del Sena­to che il Pre­si­den­te del­la Repub­bli­ca ha mes­so in luce nel suo discor­so di fine anno. Una diso­mo­ge­nei­tà che pur con­sen­ten­do astrat­ta­men­te lo svol­gi­men­to del­le ele­zio­ni lo ren­de sostan­zial­men­te mol­to dif­fi­ci­le anche da un pun­to di vista giu­ri­di­co, pri­ma che politico.

A segui­to del­la pub­bli­ca­zio­ne di que­sta sen­ten­za, infat­ti, alla leg­ge pro­por­zio­na­le con soglie di sbar­ra­men­to (regio­na­li) per coa­li­zio­ni di liste, liste coa­liz­za­te e liste sin­go­le, vigen­te per il Sena­to a segui­to del­la sen­ten­za n. 1 del 2014 (Con­sul­tel­lum) si affian­che­rà, per la Came­ra dei depu­ta­ti, una leg­ge elet­to­ra­le sem­pre a base pro­por­zio­na­le, ma con pre­mio di mag­gio­ran­za (even­tua­le: alla miglio­re che rag­giun­ga alme­no il 40%) e un’unica soglia di sbar­ra­men­to nazio­na­le (al 3%), con­si­de­ra­ta la impos­si­bi­li­tà di costi­tui­re coalizioni.

Tol­ta l’incostituzionalità, rima­ne, in sostan­za, quel­la diso­mo­ge­nei­tà che il Pre­si­den­te del­la Repub­bli­ca ha det­to (giu­sta­men­te) che è neces­sa­rio supe­ra­re pri­ma del­le ele­zio­ni. Anche con­si­de­ra­to – aggiun­gia­mo – che un pre­mio attri­bui­to in una sola Came­ra del­le due che devo­no espri­me­re la fidu­cia potreb­be esse­re suc­ces­si­va­men­te rite­nu­to inco­sti­tu­zio­na­le per­ché irra­zio­na­le. Esso infat­ti fal­se­reb­be la rap­pre­sen­tan­za sen­za riu­sci­re a garan­ti­re la for­ma­zio­ne di un Gover­no: risul­te­reb­be – per dir­la con la Cor­te nel­la sen­ten­za n. 1 del 2014 – ini­do­neo a rag­giun­ge­re l’obiettivo perseguito.

 

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