La vicenda amministrativo/giudiziaria del veliero Alex di Mediterranea sta assumendo toni da remake cinematografico.
Ve li ricordate quei solerti tutori dell’ordine che fermano l’ignaro automobilista e gli contestano le multe più assurde e pignole dopo il famigerato “favorisca patente e libretto”?
Nei film americani di solito erano nascosti in moto dietro un cartellone pubblicitario, mentre qui da noi sono stati resi immortali dall’interpretazione del grandissimo Alberto Sordi ne “Il Vigile”.
A Lampedusa sta succedendo la stessa cosa.
L’art. 2 del decreto sicurezza bis prevede testualmente:
«Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell’articolo 11, comma1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all’armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l’utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All’irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dei commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 8‑bis».
Secondo le notizie diffuse oggi, “i militari (della G.d.F.) hanno usato un escamotage giuridico, affermando che Alex, la mattina di sabato, ha violato il decreto non solo al momento di entrare in porto a Lampedusa (come da contestazione originaria), ma anche qualche ora prima, quando a causa delle correnti marine e di un difetto delle comunicazioni indipendente dalla volontà del capitano, la barca – che era tenuta a non entrare in acque nazionali – aveva scarrocciato oltre il limite delle dodici miglia. Considerando, dunque, lo scarroccio la prima violazione, l’ingresso in porto del pomeriggio è stato considerato una “reiterazione”.”
Ora, anche ad un modesto giurista di provincia come me, la contestazione appare palesemente illegittima.
La ratio generale del provvedimento, in conformità ai principi generali della citata legge 689/81, non può che essere quella di procedere al sequestro di una nave che vada a violare due distinti divieti, non potendo certamente considerare una reiterazione lo sconfinamento accidentale seguito poi da una violazione volontaria.
Ma il legislatore del decreto sicurezza bis ha previsto una precisa eccezione a quanto disposto dall’art. 8 bis, commi 4, 5 e 6 della 689/81, che dispongono:
«Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.»
Tuttavia si è dimenticato (a tanto non poteva arrivare) l’ultimo comma:
«Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato».
Ora, appare una tipica contestazione alla Otello Celletti, il vigile, quella di considerare reiterazione uno sconfinamento “colposo” a causa delle correnti marine.
Ma abbiamo già visto che penalmente, in sede di convalida dell’arresto, è stata esclusa ogni violazione penale applicando la scriminante dell’adempimento di un dovere.
Spiace per il ministro, ma anche dal punto di vista amministrativo la presunta violazione è insussistente per gli stessi motivi che hanno portato alla rigetto della richiesta di convalida dell’arresto, e ciò ai sensi dell’art. 4 comma 1 della L. 689/81: «Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa».
Appare evidente come la contestazione della reiterazione sia palesemente strumentale al sequestro nella speranza di una futura confisca.
Non succederà, è bene dirlo subito prima ancora che venga depositato il ricorso in opposizione da parte della ONG, perché la scriminante vale anche dal punto di vista amministrativo e ciò anche ammettendo che sia legittimo discostarsi dai principi generali della L. 689/81, come se un divieto di sosta potesse essere contestato ogni 10 minuti.
Sarebbe anche ora di smetterla di cercare di piegare norme, già di per sé inadeguate, alla campagna elettorale permanente di una persona che attualmente (non in eterno, ricordiamolo) occupa una carica ministeriale.
Otello Celletti almeno non scriveva, male, le nome in base alle quali contestava le contravvenzioni.