“Il Vigile” a Lampedusa

La vicen­da amministrativo/giudiziaria del velie­ro Alex di Medi­ter­ra­nea sta assu­men­do toni da rema­ke cinematografico.
Ve li ricor­da­te quei soler­ti tuto­ri dell’ordine che fer­ma­no l’ignaro auto­mo­bi­li­sta e gli con­te­sta­no le mul­te più assur­de e pigno­le dopo il fami­ge­ra­to “favo­ri­sca paten­te e libret­to”?
Nei film ame­ri­ca­ni di soli­to era­no nasco­sti in moto die­tro un car­tel­lo­ne pub­bli­ci­ta­rio, men­tre qui da noi sono sta­ti resi immor­ta­li dall’interpretazione del gran­dis­si­mo Alber­to Sor­di ne “Il Vigi­le”.

A Lam­pe­du­sa sta suc­ce­den­do la stes­sa cosa.

L’art. 2 del decre­to sicu­rez­za bis pre­ve­de testualmente:
«Sal­vo che si trat­ti di navi­glio mili­ta­re o di navi in ser­vi­zio gover­na­ti­vo non com­mer­cia­le, il coman­dan­te del­la nave è tenu­to ad osser­va­re la nor­ma­ti­va inter­na­zio­na­le e i divie­ti e le limi­ta­zio­ni even­tual­men­te dispo­sti ai sen­si del­l’ar­ti­co­lo 11, com­ma1-ter. In caso di vio­la­zio­ne del divie­to di ingres­so, tran­si­to o sosta in acque ter­ri­to­ria­li ita­lia­ne, noti­fi­ca­to al coman­dan­te e, ove pos­si­bi­le, all’ar­ma­to­re e al pro­prie­ta­rio del­la nave, si appli­ca a cia­scu­no di essi, sal­ve le san­zio­ni pena­li quan­do il fat­to costi­tui­sce rea­to, la san­zio­ne ammi­ni­stra­ti­va del paga­men­to di una som­ma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di rei­te­ra­zio­ne com­mes­sa con l’u­ti­liz­zo del­la mede­si­ma nave, si appli­ca altre­sì la san­zio­ne acces­so­ria del­la con­fi­sca del­la nave, pro­ce­den­do imme­dia­ta­men­te a seque­stro cau­te­la­re. All’ir­ro­ga­zio­ne del­le san­zio­ni, accer­ta­te dagli orga­ni addet­ti al con­trol­lo, prov­ve­de il pre­fet­to ter­ri­to­rial­men­te com­pe­ten­te. Si osser­va­no le dispo­si­zio­ni di cui alla leg­ge 24 novem­bre 1981, n. 689, ad ecce­zio­ne dei com­mi quar­to, quin­to e sesto del­l’ar­ti­co­lo 8‑bis».

Secon­do le noti­zie dif­fu­se oggi, “i mili­ta­ri (del­la G.d.F.) han­no usa­to un esca­mo­ta­ge giu­ri­di­co, affer­man­do che Alex, la mat­ti­na di saba­to, ha vio­la­to il decre­to non solo al momen­to di entra­re in por­to a Lam­pe­du­sa (come da con­te­sta­zio­ne ori­gi­na­ria), ma anche qual­che ora pri­ma, quan­do a cau­sa del­le cor­ren­ti mari­ne e di un difet­to del­le comu­ni­ca­zio­ni indi­pen­den­te dal­la volon­tà del capi­ta­no, la bar­ca – che era tenu­ta a non entra­re in acque nazio­na­li – ave­va scar­roc­cia­to oltre il limi­te del­le dodi­ci miglia. Con­si­de­ran­do, dun­que, lo scar­roc­cio la pri­ma vio­la­zio­ne, l’ingresso in por­to del pome­rig­gio è sta­to con­si­de­ra­to una “rei­te­ra­zio­ne”.”

Ora, anche ad un mode­sto giu­ri­sta di pro­vin­cia come me, la con­te­sta­zio­ne appa­re pale­se­men­te ille­git­ti­ma.
La ratio gene­ra­le del prov­ve­di­men­to, in con­for­mi­tà ai prin­ci­pi gene­ra­li del­la cita­ta leg­ge 689/81, non può che esse­re quel­la di pro­ce­de­re al seque­stro di una nave che vada a vio­la­re due distin­ti divie­ti, non poten­do cer­ta­men­te con­si­de­ra­re una rei­te­ra­zio­ne lo scon­fi­na­men­to acci­den­ta­le segui­to poi da una vio­la­zio­ne volontaria.

Ma il legi­sla­to­re del decre­to sicu­rez­za bis ha pre­vi­sto una pre­ci­sa ecce­zio­ne a quan­to dispo­sto dall’art. 8 bis, com­mi 4, 5 e 6 del­la 689/81, che dispongono:
«Le vio­la­zio­ni ammi­ni­stra­ti­ve suc­ces­si­ve alla pri­ma non sono valu­ta­te, ai fini del­la rei­te­ra­zio­ne, quan­do sono com­mes­se in tem­pi rav­vi­ci­na­ti e ricon­du­ci­bi­li ad una pro­gram­ma­zio­ne unitaria.
La rei­te­ra­zio­ne deter­mi­na gli effet­ti che la leg­ge espres­sa­men­te sta­bi­li­sce. Essa non ope­ra nel caso di paga­men­to in misu­ra ridotta.
Gli effet­ti con­se­guen­ti alla rei­te­ra­zio­ne pos­so­no esse­re sospe­si fino a quan­do il prov­ve­di­men­to che accer­ta la vio­la­zio­ne pre­ce­den­te­men­te com­mes­sa sia dive­nu­to defi­ni­ti­vo. La sospen­sio­ne è dispo­sta dal­l’au­to­ri­tà ammi­ni­stra­ti­va com­pe­ten­te, o in caso di oppo­si­zio­ne dal giu­di­ce, quan­do pos­sa deri­va­re gra­ve dan­no.»

Tut­ta­via si è dimen­ti­ca­to (a tan­to non pote­va arri­va­re) l’ultimo comma:
«Gli effet­ti del­la rei­te­ra­zio­ne ces­sa­no di dirit­to, in ogni caso, se il prov­ve­di­men­to che accer­ta la pre­ce­den­te vio­la­zio­ne è annul­la­to».

Ora, appa­re una tipi­ca con­te­sta­zio­ne alla Otel­lo Cel­let­ti, il vigi­le, quel­la di con­si­de­ra­re rei­te­ra­zio­ne uno scon­fi­na­men­to “col­po­so” a cau­sa del­le cor­ren­ti mari­ne.
Ma abbia­mo già visto che penal­men­te, in sede di con­va­li­da dell’arresto, è sta­ta esclu­sa ogni vio­la­zio­ne pena­le appli­can­do la scri­mi­nan­te dell’adempimento di un dovere.
Spia­ce per il mini­stro, ma anche dal pun­to di vista ammi­ni­stra­ti­vo la pre­sun­ta vio­la­zio­ne è insus­si­sten­te per gli stes­si moti­vi che han­no por­ta­to alla riget­to del­la richie­sta di con­va­li­da dell’arresto, e ciò ai sen­si dell’art. 4 com­ma 1 del­la L. 689/81: «Non rispon­de del­le vio­la­zio­ni ammi­ni­stra­ti­ve chi ha com­mes­so il fat­to nel­l’a­dem­pi­men­to di un dove­re o nel­l’e­ser­ci­zio di una facol­tà legit­ti­ma ovve­ro in sta­to di neces­si­tà o di legit­ti­ma dife­sa».

Appa­re evi­den­te come la con­te­sta­zio­ne del­la rei­te­ra­zio­ne sia pale­se­men­te stru­men­ta­le al seque­stro nel­la spe­ran­za di una futu­ra con­fi­sca.

Non suc­ce­de­rà, è bene dir­lo subi­to pri­ma anco­ra che ven­ga depo­si­ta­to il ricor­so in oppo­si­zio­ne da par­te del­la ONG, per­ché la scri­mi­nan­te vale anche dal pun­to di vista ammi­ni­stra­ti­vo e ciò anche ammet­ten­do che sia legit­ti­mo disco­star­si dai prin­ci­pi gene­ra­li del­la L. 689/81, come se un divie­to di sosta potes­se esse­re con­te­sta­to ogni 10 minuti.
Sareb­be anche ora di smet­ter­la di cer­ca­re di pie­ga­re nor­me, già di per sé ina­de­gua­te, alla cam­pa­gna elet­to­ra­le per­ma­nen­te di una per­so­na che attual­men­te (non in eter­no, ricor­dia­mo­lo) occu­pa una cari­ca ministeriale.
Otel­lo Cel­let­ti alme­no non scri­ve­va, male, le nome in base alle qua­li con­te­sta­va le contravvenzioni.

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