Femminista, nei fatti: una proposta di legge per la parità retributiva

Il principio della parità retributiva tra uomo e donna (e badate bene, non della parità salariale, quella è già in Costituzione, art. 37), il cosiddetto Equal Pay, è entrato a far parte del programma di governo, annunciato dallo stesso Presidente del Consiglio, il 9 settembre

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Il prin­ci­pio del­la pari­tà retri­bu­ti­va tra uomo e don­na (e bada­te bene, non del­la pari­tà sala­ria­le, quel­la è già in Costi­tu­zio­ne, art. 37), il cosid­det­to Equal Pay, è entra­to a far par­te del pro­gram­ma di gover­no, annun­cia­to dal­lo stes­so Pre­si­den­te del Con­si­glio, il 9 settembre:

«Ci pre­fig­gia­mo di intro­dur­re una leg­ge sul­la pari­tà di gene­re nel­le retri­bu­zio­ni (Applau­si dei depu­ta­ti dei grup­pi MoVi­men­to 5 Stel­le, Par­ti­to Demo­cra­ti­co, Libe­ri e Ugua­li e di depu­ta­ti del grup­po Misto). È una bat­ta­glia che inten­dia­mo por­ta­re a ter­mi­ne al più pre­sto in omag­gio a tut­te le don­ne».

Giu­sta­men­te è sta­to fat­to nota­re: per­ché un omag­gio a tut­te le don­ne? La pari­tà retri­bu­ti­va sareb­be una gen­ti­le con­ces­sio­ne del ses­so maschi­le? Oppu­re stia­mo par­lan­do di un dirit­to, un dirit­to da far vale­re in ogni ambi­to del mon­do del lavo­ro, dal­la pub­bli­ca ammi­ni­stra­zio­ne allo sport?

Pos­sia­mo dare un aiu­ti­no, sia al Pre­si­den­te del Con­si­glio e al suo entou­ra­ge. Non un omag­gio, né a lui né alle don­ne in sen­so lato, ma una dop­pia pro­po­sta, for­te, per inci­de­re non solo sul­la pras­si ope­ra­ti­va ma anche sul pia­no cul­tu­ra­le.

La pri­ma: la modi­fi­ca dell’articolo 37 del­la Costi­tu­zio­ne nel sen­so del suo aggior­na­men­to e del supe­ra­men­to di alcu­ne for­mu­le non più al pas­so con i tem­pi, rac­co­glien­do lo spun­to che Lea Melan­dri ave­va espres­so alcu­ni anni fa. Nell’attuale for­mu­la­zio­ne, il ‘lavo­ra­to­re’ è impli­ci­ta­men­te uomo, men­tre la lavo­ra­tri­ce deve esse­re pri­ma qua­li­fi­ca­ta in quan­to don­na. È scrit­to inol­tre che «le con­di­zio­ni di lavo­ro devo­no con­sen­ti­re l’adempimento del­la sua (del­la don­na! solo del­la don­na?) essen­zia­le fun­zio­ne fami­lia­re» ma l’adempimento dovreb­be esse­re con­di­vi­so con l’uomo lavo­ra­to­re. Pos­sia­mo dare a que­sto arti­co­lo una nuo­va veste e attri­buir­gli sin da ora una valen­za posi­ti­va, di rivo­lu­zio­ne culturale:

Art. 37 Costi­tu­zio­ne (attua­le) Art. 37 Costi­tu­zio­ne (modi­fi­ca proposta)
La don­na lavo­ra­tri­ce ha gli stes­si dirit­ti e, a pari­tà di lavo­ro, le stes­se retri­bu­zio­ni che spet­ta­no al lavo­ra­to­re. Le con­di­zio­ni di lavo­ro devo­no con­sen­ti­re l’a­dem­pi­men­to del­la sua essen­zia­le fun­zio­ne fami­lia­re e assi­cu­ra­re alla madre e al bam­bi­no una spe­cia­le ade­gua­ta protezione. La lavo­ra­tri­ce ha gli stes­si dirit­ti e, a pari­tà di lavo­ro, le stes­se retri­bu­zio­ni che spet­ta­no al lavo­ra­to­re. Le con­di­zio­ni di lavo­ro devo­no con­sen­ti­re l’a­dem­pi­men­to del­la essen­zia­le fun­zio­ne fami­lia­re del­le lavo­ra­tri­ci e dei lavo­ra­to­ri, assi­cu­ra­re ai geni­to­ri e ai bam­bi­ni una spe­cia­le ade­gua­ta protezione

La secon­da pro­po­sta di leg­ge inve­ce pun­ta al lato ope­ra­ti­vo, andan­do alle cau­se del gen­der pay gap. Il suo archi­tra­ve è com­po­sto dal­la rifor­ma dell’articolo 46 del Decre­to Legi­sla­ti­vo 11 apri­le 2006, n. 198, cd. Codi­ce del­le pari oppor­tu­ni­tà tra uomo e don­na, ovve­ro del­le nor­me sul­la tra­spa­ren­za retri­bu­ti­va. In vigo­re dal 1996, poi suc­ces­si­va­men­te modi­fi­ca­te e oggi ricom­pre­se all’interno del Codi­ce del­le pari oppor­tu­ni­tà, val­go­no solo per azien­de con oltre 100 dipen­den­ti. Le azien­de che rica­do­no nel­la fat­ti­spe­cie sono tenu­te a for­ni­re, con caden­za bien­na­le, un rap­por­to sul­la situa­zio­ne del per­so­na­le anche rispet­to ai dif­fe­ren­zia­li retri­bu­ti­vi. Tut­ta­via, anche se sono pre­vi­ste san­zio­ni per chi non rispet­ta quest’obbligo, le nor­me non ven­go­no rispet­ta­te. La nuo­va nor­ma pre­ve­de una vera e pro­pria Cer­ti­fi­ca­zio­ne Equal Pay, ripren­den­do lo sche­ma del­la recen­te leg­ge appro­va­ta in Islan­da, un model­lo sem­pli­fi­ca­to di gestio­ne orga­niz­za­ti­va vol­to al per­se­gui­men­to del­la pari­tà retri­bu­ti­va di gene­re. È la rispo­sta alla neces­si­tà di ren­de­re tra­spa­ren­te qua­li sono le socie­tà, azien­de e isti­tu­zio­ni pro­pen­se alla pari retri­bu­zio­ne di uomi­ni e don­ne — nel­le stes­se man­sio­ni lavo­ra­ti­ve – e alla tute­la da deci­sio­ni allo­ca­ti­ve inter­ne di carat­te­re discri­mi­na­to­rio.

Con gli altri arti­co­li si vor­reb­be­ro intro­dur­re in Ita­lia un vero con­ge­do di pater­ni­tà, aven­te le stes­se carat­te­ri­sti­che e la stes­sa dura­ta di quel­lo pre­vi­sto per la madre, e di esten­de­re i ser­vi­zi socio-edu­ca­ti­vi per l’infanzia ad alme­no il 33% dei bam­bi­ni tra zero e due anni attra­ver­so un’attenta revi­sio­ne di spe­sa, un tra­sfe­ri­men­to di fon­di da talu­ni capi­to­li del bilan­cio pub­bli­co già desti­na­ti a poli­ti­che per l’infanzia — ma rite­nu­te dai pro­po­nen­ti disper­si­ve e trop­po incli­ni alla logi­ca del mero tra­sfe­ri­men­to di dena­ro — al capi­to­lo di spe­sa n. 3521 del Mini­ste­ro del Lavo­ro e del­le Poli­ti­che socia­li deno­mi­na­to ’Som­ma da cor­ri­spon­de­re alle regio­ni per il rilan­cio del pia­no per lo svi­lup­po del siste­ma ter­ri­to­ria­le dei ser­vi­zi socio-edu­ca­ti­vi per la pri­ma infanzia’.

Qui il testo com­ple­to. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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