Tutti gli aspetti giuridici che i partiti di governo non hanno capito del caso Diciotti e che non osano chiedere

Dichiarazioni e controdichiarazioni, avanzate e ritirate: cosa c'è di vero e cosa c'è di falso nella discussione sull'inchiesta a carico di Salvini

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Sal­vi­ni pri­ma vuo­le far­si pro­ces­sa­re poi chie­de che sia nega­ta l’autorizzazione a pro­ce­de­re.

Sal­vi­ni non ha alcu­na pos­si­bi­li­tà di deci­de­re se far­si pro­ces­sa­re o meno, è una scel­ta che spet­ta al Sena­to, la sua came­ra di appar­te­nen­za.

 

Il Sena­to deve deci­de­re se con­ce­de­re l’immunità par­la­men­ta­re a Sal­vi­ni.

Nono­stan­te tut­te le dichia­ra­zio­ni degli espo­nen­ti del M5S sia­no rife­ri­te all’immunità par­la­men­ta­re, non si sta affat­to par­lan­do di que­sto, ma del pro­ce­di­men­to di cui all’art. 96 del­la Costi­tu­zio­ne:

Il Pre­si­den­te del Con­si­glio dei Mini­stri ed i Mini­stri, anche se ces­sa­ti dal­la cari­ca, sono sot­to­po­sti, per i rea­ti com­mes­si nel­l’e­ser­ci­zio del­le loro fun­zio­ni, alla giu­ri­sdi­zio­ne ordi­na­ria, pre­via auto­riz­za­zio­ne del Sena­to del­la Repub­bli­ca o del­la Came­ra dei depu­ta­ti, secon­do le nor­me sta­bi­li­te con leg­ge costi­tu­zio­na­le.

Il pro­ce­di­men­to è quin­di pre­vi­sto dal­la leg­ge costi­tu­zio­na­le di rife­ri­men­to n. 1/1989 che infat­ti si appli­ca anche ai mem­bri del gover­no che non sia­no par­la­men­ta­ri (come Con­te o come, all’epoca, Ren­zi, in que­sto caso deci­de il Sena­to).

Sul pun­to la leg­ge affer­ma che la came­ra com­pe­ten­te — sul­la base del­l’i­strut­to­ria con­dot­ta dal­l’ap­po­si­ta giun­ta — può nega­re, a mag­gio­ran­za asso­lu­ta, l’au­to­riz­za­zio­ne ove repu­ti, con valu­ta­zio­ne insin­da­ca­bi­le, che l’in­qui­si­to abbia agi­to per la tute­la di un inte­res­se del­lo Sta­to costi­tu­zio­nal­men­te rile­van­te ovve­ro per il per­se­gui­men­to di un pre­mi­nen­te inte­res­se pub­bli­co nel­l’e­ser­ci­zio del­la fun­zio­ne di gover­no.

 

Sal­vi­ni può dimo­stra­re nel pro­ces­so di aver agi­to per la tute­la di un inte­res­se del­lo Sta­to costi­tu­zio­nal­men­te rile­van­te ovve­ro per il per­se­gui­men­to di un pre­mi­nen­te inte­res­se pub­bli­co nel­l’e­ser­ci­zio del­la fun­zio­ne di gover­no.

No, Sal­vi­ni nel pro­ces­so può dimo­stra­re di non aver posto in esse­re le con­dot­te che gli ven­go­no attri­bui­te nel­la richie­sta di auto­riz­za­zio­ne a pro­ce­de­re e che costi­tui­sco­no il rea­to, oppu­re che le sue con­dot­te non costi­tuio­sco­no rea­to per­ché diver­se da quel­le con­te­sta­te.

L’unico sog­get­to che può atte­sta­re quan­to sopra è il Sena­to con la vota­zio­ne pre­vi­sta dal­la leg­ge, una vol­ta con­ces­sa l’autorizzazione si par­la solo di fat­ti.

Se quin­di qual­che par­la­men­ta­re pen­sa che le cose stia­no così, deve vota­re no, di fat­to sal­van­do il mini­stro dal pro­ces­so e assu­men­do­se­ne la respon­sa­bi­li­tà poli­ti­ca davan­ti al pro­prio elet­to­ra­to.

 

Ci sono dub­bi per­ché la Pro­cu­ra di Cata­nia ha archi­via­to e il Tri­bu­na­le dei Mini­stri no.

La Pro­cu­ra di Cata­nia non ha affat­to archi­via­to, sem­pli­ce­men­te per­ché non ne ha facol­tà; può solo fare istan­za di archi­via­zio­ne che però, come nel pro­ces­so ordi­na­rio è sog­get­ta alla valu­ta­zio­ne dell’organo giu­di­can­te, in que­sto caso il Tri­bu­na­le dei Mini­stri che, di pare­re diver­so, ha moti­va­to ampia­men­te l’istanza di auto­riz­za­zio­ne a pro­ce­de­re.

 

Tut­to il Gover­no va pro­ces­sa­to per­ché, come ha dichia­ra­to il pre­mier Con­te, lo stes­so si assu­me la respon­sa­bi­li­tà poli­ti­ca di tut­te le ini­zia­ti­ve rela­ti­ve al caso Diciot­ti.

No, la respon­sa­bi­li­tà poli­ti­ca del Pre­si­den­te del Con­si­glio, sen­za neces­si­tà che lo dichia­ri il pre­mier, è già pre­vi­sta dal­la Costi­tu­zio­ne, art. 95 com­ma 1:

Il Pre­si­den­te del Con­si­glio dei Mini­stri diri­ge la poli­ti­ca gene­ra­le del Gover­no e ne è respon­sa­bi­le. Man­tie­ne l’u­ni­tà di indi­riz­zo poli­ti­co ed ammi­ni­stra­ti­vo, pro­muo­ven­do e coor­di­nan­do l’at­ti­vi­tà dei Mini­stri.

Quel­la dei Mini­stri inve­ce è pre­vi­sta dall’art. 95 com­ma 2:

I Mini­stri sono respon­sa­bi­li col­le­gial­men­te degli atti del Con­si­glio dei Mini­stri, e indi­vi­dual­men­te degli atti dei loro dica­ste­ri

Se solo qual­cu­no nel­la mag­gio­ran­za si fos­se pre­so la bri­ga di leg­ge­re inte­gral­men­te la richie­sta di auto­riz­za­zio­ne a pro­ce­de­re avreb­be facil­men­te rile­va­to come le con­te­sta­zio­ni riguar­di­no la respon­sa­bi­li­tà pena­le, e non poli­ti­ca, sia­no spe­ci­fi­ca­men­te rife­ri­te al Mini­stro degli Inter­ni e non sia­no quin­di  attri­bui­bi­li ad altri sog­get­ti od al gover­no nel suo insieme.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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