Troppe le incertezze nel PNRR di Draghi

Abbia­mo sot­to­po­sto il testo del PNRR al vaglio del­le prin­ci­pa­li rego­le euro­pee con­te­nu­te nel Rego­la­men­to UE che isti­tui­sce il dispo­si­ti­vo per la ripre­sa e la resi­lien­za (Rego­la­men­to UE/2021/241) e si è raf­for­za­ta la sen­sa­zio­ne che il pia­no deli­be­ra­to dal gover­no Dra­ghi sia trop­po vago e per­si­no ete­reo nel­la defi­ni­zio­ne del­le ope­re e del­le rifor­me da attuare.

Ma vedia­mo in pri­mo luo­go le note positive.

  1. L’ambito di appli­ca­zio­ne e gli obiet­ti­vi del pia­no non pon­go­no pro­ble­mi di con­for­mi­tà (alme­no sul­la carta)
  • Il Rego­la­men­to UE (artt.3,4,16) sta­bi­li­sce qua­li sono gli obiet­ti­vi e le aree di inter­ven­to in cui i gover­ni dovran­no allo­ca­re le risor­se dei pia­ni nazio­na­li di ripre­sa e resi­lien­za (PNRR). Il PNRR ita­lia­no decli­na­to in “sei mis­sio­ni” è con­for­me alle indi­ca­zio­ni dell’UE, sia nel­la defi­ni­zio­ne del­le prio­ri­tà che nel rispet­to dei para­me­tri fis­sa­ti per l’allocazione del­le risor­se secon­do i “sei pila­stri” sta­bi­li­ti dal­la Com­mis­sio­ne europea : 
    • il 37% alla tran­si­zio­ne ver­de (40% nel PNRR italiano);
    • il 20% alla tra­sfor­ma­zio­ne digi­ta­le (27% nel PNRR italiano);
    • cre­sci­ta intel­li­gen­te, soste­ni­bi­le e inclu­si­va, che com­pren­da coe­sio­ne eco­no­mi­ca, occu­pa­zio­ne, pro­dut­ti­vi­tà, com­pe­ti­ti­vi­tà, ricer­ca, svi­lup­po e inno­va­zio­ne, e un mer­ca­to inter­no ben fun­zio­nan­te con PMI forti;
    • coe­sio­ne socia­le e territoriale;
    • salu­te e resi­lien­za eco­no­mi­ca, socia­le e isti­tu­zio­na­le, al fine, fra l’al­tro, di raf­for­za­re la capa­ci­tà di rispo­sta alle cri­si e la pre­pa­ra­zio­ne alle crisi;
    • poli­ti­che per la pros­si­ma gene­ra­zio­ne, l’infanzia e i gio­va­ni, come l’i­stru­zio­ne e le competenze.
  • Le rego­le UE chie­do­no che i PNRR for­ni­sca­no spie­ga­zio­ni sul modo in cui le varie rifor­me pre­vi­ste nel pia­no per­met­te­ran­no di attua­re tut­ta una serie di poli­ti­che e legi­sla­zio­ni euro­pee soprat­tut­to nell’ambito del­la tran­si­zio­ne ver­de, del­la tra­sfor­ma­zio­ne digi­ta­le e nel­la coe­sio­ne socia­le. Ad esem­pio su quest’ultimo aspet­to, l’UE chie­de di espli­ci­ta­re come le misu­re del pia­no con­tri­bui­ran­no all’attuazione del pila­stro euro­peo dei dirit­ti socia­li (stru­men­to prin­ci­pa­le per la rea­liz­za­zio­ne di poli­ti­che socia­li euro­pee). Anche su que­sto pun­to, la nar­ra­ti­va del PNRR ita­lia­no fa rife­ri­men­to alle poli­ti­che e stra­te­gie euro­pee in que­stio­ne, sia nel­la par­te intro­dut­ti­va del pia­no che nel­le altre par­ti in cui si descri­vo­no le rifor­me pre­vi­ste nell’ambito del­le missioni.
  • Le rego­le UE richie­do­no di indi­ca­re del­le pro­ie­zio­ni sull’impatto degli inve­sti­men­ti pre­vi­sti sui vari settori/priorità: anche su que­sto il PNRR con­tie­ne del­le tabel­le che for­ni­sco­no varie simu­la­zio­ni sull’impatto del­le rifor­me pre­vi­ste nel pia­no, anno per anno fino al 2026.

Da qui in poi, inve­ce, il PNRR mostra tut­ti i suoi limi­ti, la man­can­za di spe­ci­fi­ca­zio­ne e l’a­lea­to­rie­tà sul­le tempistiche.

  1. Le caren­ti indi­ca­zio­ni sul­le ope­re e sul­le rifor­me da avvia­re per rea­liz­za­re gli obiet­ti­vi del pia­no, ren­do­no dif­fi­ci­le valu­tar­ne la realizzabilità 
  • Al di là del­le con­si­de­ra­zio­ni sul­le scel­te di natu­ra mera­men­te poli­ti­ca del gover­no ita­lia­no, dal pun­to di vista del­la con­for­mi­tà rispet­to al Rego­la­men­to UE e alle Linee Gui­da, ciò che susci­ta per­ples­si­tà sono i raris­si­mi rife­ri­men­ti a spe­ci­fi­che ope­re infra­strut­tu­ra­li o a legi­sla­zio­ni e/o pro­po­ste legi­sla­ti­ve attra­ver­so le qua­li il gover­no inten­da attua­re le rifor­me annun­cia­te nel piano.
  • In sostan­za il PNRR ita­lia­no indi­ca degli obiet­ti­vi poli­ti­ci e dei prin­ci­pi sui qua­li dovreb­be­ro basar­si del­le rifor­me. Ma a qua­li testi legislativi/politici si fa rife­ri­men­to? Come valu­ta­re l’impatto (anno per anno fino al 2026) di rifor­me legi­sla­ti­ve che non esistono?
  • Non va dimen­ti­ca­to che le spe­se e gli obiet­ti­vi indi­ca­ti nel pia­no riguar­da­no ope­re che devo­no esse­re avvia­te, com­ple­ta­te e ren­di­con­ta­te entro il 2026: sarà fattibile?
  1. L’assenza di indi­ca­zio­ni pre­ci­se sui tem­pi esat­ti del­le varie ope­re e del­le rifor­me pre­vi­ste dal pia­no potreb­be por­re dei dub­bi sul­la sua ammissibilità
  • L’articolo 17.1 del Rego­la­men­to UE 2021/241 defi­ni­sce i cri­te­ri di ammis­si­bi­li­tà dei pia­ni nazio­na­li nel pun­to in cui sta­bi­li­sce che “i pia­ni per la ripre­sa e la resi­lien­za ammis­si­bi­li al finan­zia­men­to […] com­pren­do­no misu­re per l’at­tua­zio­ne di rifor­me e inve­sti­men­ti pub­bli­ci, strut­tu­ra­ti in un pac­chet­to com­ple­to e coerente […]” .
  • Mag­gior det­ta­glio è richie­sto nel­le Linee Gui­da del­la Com­mis­sio­ne euro­pea per l’elaborazione dei PNRR (SWD (2020) 205 final) 17/09/2020) lad­do­ve è scrit­to che “gli Sta­ti mem­bri sono invi­ta­ti a det­ta­glia­re gli inve­sti­men­ti e le rifor­me inclu­si nel­la “com­po­nen­te” (ovve­ro l’opera o la rifor­ma indi­ca­ta nel pia­no), “il loro con­tri­bu­to pre­vi­sto per gli obiet­ti­vi del­lo stru­men­to; i rela­ti­vi tra­guar­di, obiet­ti­vi e tem­pi­sti­che; e il loro finan­zia­men­to e costo. In ogni caso, gli Sta­ti mem­bri sono invi­ta­ti a for­ni­re pro­ve e ana­li­si chia­re per soste­ne­re, spie­ga­re e moti­va­re gli inve­sti­men­ti e la riforma”.
  • Ma di pro­ve e ana­li­si chia­re il PNRR ita­lia­no è pove­ro. Gli obiet­ti­vi fis­sa­ti dal pia­no sono come degli sca­to­lo­ni anco­ra vuo­ti che le regio­ni e gli enti loca­li dovran­no riem­pi­re sul­la base degli obiet­ti­vi fis­sa­ti. Il “come” resta da definire.
  • Ad esem­pio il pia­no ripro­po­ne la rea­liz­za­zio­ne del­la linea alta velo­ci­tà Paler­mo-Cata­nia-Mes­si­na, già pre­vi­sta nel­la pro­gram­ma­zio­ne dei fon­di strut­tu­ra­li 2014–2020 ad oggi non anco­ra spe­si: sarà que­sta la vol­ta buo­na per riu­sci­re ad uti­liz­za­re i fon­di? Le dif­fi­col­tà che han­no impe­di­to di uti­liz­zar­li fino ad oggi, sono sta­te sormontate?

È mol­to pro­ba­bi­le che la que­stio­ne si risol­ve­rà a livel­lo poli­ti­co e che il PNRR ita­lia­no ven­ga appro­va­to insie­me agli altri pia­ni: fra l’altro è l’unico sce­na­rio in cui poter sperare!

Per ora ci sem­bra inve­ro­si­mi­le che gli enor­mi finan­zia­men­ti a dispo­si­zio­ne, di cui l’Italia ha gran­de biso­gno, ver­ran­no inte­ra­men­te spe­si e ren­di­con­ta­ti entro il 2026. Il nome di Mario Dra­ghi sarà una garan­zia, ma fino a quan­do? L’orizzonte tem­po­ra­le poli­ti­co del nostro pae­se non può esse­re spin­to al di là del 2022, nei suc­ces­si­vi quat­tro anni di fun­zio­na­men­to del PNRR che cosa acca­drà? I finan­zia­men­ti deri­van­ti dal pia­no saran­no anco­ra attua­bi­li in uno sce­na­rio poli­ti­co differente?

Il pun­to è pro­prio l’anomalia del siste­ma poli­ti­co ita­lia­no. Un con­te­sto in cui il gover­no pre­ce­den­te non è riu­sci­to a pro­dur­re nul­la di con­cre­to e quel­lo attua­le ha una com­po­si­zio­ne che ren­de incom­pren­si­bi­le il modo con cui si tro­ve­ran­no gli accor­di neces­sa­ri ad avvia­re “in fret­ta” le varie rifor­me. Quan­to alle ope­re infra­strut­tu­ra­li, sta­re­mo a vede­re in che modo le regio­ni reagiranno.

Sil­via Romano

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