Legittima difesa: la situazione è grave ma non seria

Ancor prima che commentare la deriva populista del legislatore, conviene sottolinearne la assoluta inadeguatezza e l’incapacità nel maneggiare il delicatissimo strumento penale e punitivo, con i risultati che più che preoccupare per gli effetti sul sistema espongono il Parlamento al pubblico ludibrio

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Se nel mal­con­cio siste­ma pena­le ita­lia­no c’è un isti­tu­to che non ave­va biso­gno di modi­fi­che, rispet­to alla sua for­mu­la­zio­ne ori­gi­na­ria, è quel­lo che rego­la la legit­ti­ma dife­sa.

Ed infat­ti, un legi­sla­to­re con­sa­pe­vo­le dei fon­da­men­ti del­la scien­za pena­le, sep­pu­re fasci­sta, ave­va disci­pli­na­to la mate­ria come si face­va un tem­po, con poche paro­le, un solo com­ma di un solo arti­co­lo: “Non è puni­bi­le chi ha com­mes­so il fat­to per esser­vi sta­to costret­to dal­la neces­si­tà di difen­de­re un dirit­to pro­prio o altrui dal peri­co­lo attua­le di una offe­sa ingiu­sta, sem­pre che la dife­sa sia pro­por­zio­na­ta all’offesa”.

Det­tan­do pochi e sem­pli­ci prin­ci­pi costi­tui­ti dal­lo sta­to di neces­si­tà, l’attualità di un peri­co­lo e la pro­por­zio­ne tra quest’ultimo e l’azione difen­si­va, il legi­sla­to­re ave­va dato al giu­di­ce tut­ti gli stru­men­ti per deci­de­re il caso con­cre­to.

L’ansia di pri­va­re il giu­di­ce di ogni discre­zio­na­li­tà ave­va spin­to il Par­la­men­to, con rela­to­re di For­za Ita­lia, per capi­re chi di soli­to si occu­pa di que­ste cose, ad appro­va­re nel 2006 la modi­fi­ca del­la nor­ma con l’introduzione, al com­ma secon­do, del­la con­tro­ver­sa “legit­ti­ma dife­sa domi­ci­lia­re”, con la qua­le ‑come oggi- si face­va lar­go il con­cet­to per cui la dife­sa è sem­pre legit­ti­ma den­tro alle mura di casa. La giu­ri­spru­den­za, degra­dan­do la dife­sa domi­ci­lia­re a sot­to­spe­cie del­la legit­ti­ma dife­sa rego­la­ta dal com­ma pri­mo, ha defi­ni­ti­va­men­te sta­bi­li­to che anche tra le mura di casa non vie­ne meno il requi­si­to del­la (neces­sa­ria, per evi­ta­re la puni­zio­ne) pro­por­zio­na­li­tà tra l’offesa e la dife­sa.

Oggi il legi­sla­to­re, che pure è di colo­re diver­so da quel­lo del 2006, ha deci­so di inter­ve­ni­re nuo­va­men­te, per­se­guen­do sostan­zial­men­te il mede­si­mo inten­to di quel­lo forzista.

Ha intro­dot­to all’art. 59 c.p. la pre­vi­sio­ne per cui si con­si­de­ra legit­ti­ma dife­sa “la rea­zio­ne a un’aggressione com­mes­sa nel domi­ci­lio in tem­po di not­te ovve­ro la rea­zio­ne a segui­to dell’introduzione nei luo­ghi ivi indi­ca­ti­vo vio­len­za alle per­so­ne o alle cose ovve­ro con minac­cia o con inganno”.

Dopo pochi gior­ni dall’approvazione del testo alla Came­ra pare già super­fluo ogni ulte­rio­re com­men­to sul rife­ri­men­to al tem­po di not­te. Si trat­te­reb­be di spa­ra­re sul­la cro­ce ros­sa. Basti dire in que­sta sede che prin­ci­pio fon­da­men­ta­le del dirit­to pena­le è quel­lo del­la deter­mi­na­tez­za del pre­cet­to incri­mi­na­to­re, con il qua­le lo scen­de­re del­le tene­bre mal si con­ci­lia, essen­do appun­to momen­to neces­sa­ria­men­te indeterminato.

Quel­lo che inve­ce meri­ta di esse­re evi­den­zia­to è che, con la locu­zio­ne “fer­mo quan­to pre­vi­sto dal com­ma pri­mo” il legi­sla­to­re, temo sen­za ren­der­se­ne con­to, ste­ri­liz­za l’intervento. Ed infat­ti il richia­mo al com­ma pre­ce­den­te com­por­ta che, anche buio, la dife­sa non è sem­pre legit­ti­ma, ma solo quan­do rispet­ti i cano­ni sopra richia­ma­ti del­la pro­por­zio­na­li­tà, del­la con­cre­tez­za del peri­co­lo e dell’offesa ingiu­sta a un dirit­to.

Nes­su­na con­se­guen­za con­cre­ta, dun­que. Con la scon­for­tan­te con­sa­pe­vo­lez­za che i cit­ta­di­ni dovran­no rin­gra­zia­re l’inadeguatezza di un legi­sla­to­re che non è nep­pu­re in gra­do di per­se­gui­re gli obiet­ti­vi che si propone.

Ma non fini­sce qui: la came­ra ha anche vota­to una ulte­rio­re modi­fi­ca, intro­du­cen­do un nuo­vo ulti­mo com­ma all’art. 59 c.p., così for­mu­la­to: “Nei casi di cui all’art. 52, secon­do com­ma, la col­pa dell’agente è sem­pre esclu­sa quan­do l’errore è con­se­guen­za del gra­ve tur­ba­men­to psi­chi­co cau­sa­to dal­la per­so­na con­tro la qua­le è diret­ta la reazione”.

Anche in que­sto caso la scel­ta del legi­sla­to­re risul­ta incom­pren­si­bi­le. L’art. 59 rego­la “Le cir­co­stan­ze non cono­sciu­te o erro­nea­men­te sup­po­ste”. E dun­que, l’introduzione del­la modi­fi­ca nell’ambito dell’articolo 59 com­por­ta la sua appli­ca­bi­li­tà solo in rela­zio­ne ai casi in cui il peri­co­lo (che giu­sti­fi­che­reb­be la rea­zio­ne) non sia rea­le, ma solo erro­nea­men­te rite­nu­to tale (scri­mi­nan­te puta­ti­va). E’ mol­to dif­fi­ci­le, evi­den­te­men­te, che un peri­co­lo solo sup­po­sto e non con­cre­tiz­za­to­si pos­sa pro­vo­ca­re il gra­ve tur­ba­men­to psi­chi­co che giu­sti­fi­che­reb­be la rea­zio­ne. Al con­tra­rio, l’espresso rife­ri­men­to all’art. 59 impe­di­sce che la modi­fi­ca legi­sla­ti­va pos­sa appli­car­si ai casi in cui il peri­co­lo si veri­fi­chi real­men­te e, dun­que, impe­di­sce che pos­sa ope­ra­re in rela­zio­ne alle ipo­te­si di ecces­so col­po­so di legit­ti­ma dife­sa, che for­se avreb­be meglio rispo­sto ai desi­de­ra­ta del legislatore.

Ciò si dice al net­to del fat­to che pure per que­sto secon­do inter­ven­to risul­ta leso il prin­ci­pio di deter­mi­na­tez­za, con ovvie con­se­guen­ze in ordi­ne alla legit­ti­mi­tà costi­tu­zio­na­le del­la nor­ma. Sarà infat­ti par­ti­co­lar­men­te arduo sta­bi­li­re quan­do sia inter­ve­nu­to un tur­ba­men­to psi­chi­co e quan­do que­sto abbia i cano­ni del­la gra­vi­tà.

Infi­ne, il legi­sla­to­re ha dispo­sto che, nel caso in cui la legit­ti­ma dife­sa ven­ga rite­nu­ta sus­si­sten­te, le spe­se lega­li di chi sia sta­to incri­mi­na­to, saran­no a cari­co del­lo Sta­to. La dispo­si­zio­ne rap­pre­sen­ta un uni­cum, per­ché in nes­sun altro caso, se non in ragio­ne del­le con­di­zio­ni di red­di­to e, comun­que, a pre­scin­de­re dal­la natu­ra del rea­to con­te­sta­to, lo Sta­to accet­ta di accol­lar­si le spe­se. Le pre­vi­sio­ni di spe­sa per que­sto bislac­co inter­ven­to ben pote­va­no esse­re uti­liz­za­te affin­ché gli orga­ni pre­po­sti alla sicu­rez­za dei cit­ta­di­ni pos­sa­no garan­tir­la in con­di­zio­ni meno disa­gia­te rispet­to a quel­le in cui versano.

In con­clu­sio­ne, ancor pri­ma che com­men­ta­re la deri­va popu­li­sta del legi­sla­to­re, che si occu­pa del­la mate­ria pena­le nel costan­te ten­ta­ti­vo di blan­di­re le pul­sio­ni più retro­gra­de, finen­do chia­ra­men­te per ali­men­tar­le, con­vie­ne sot­to­li­near­ne la asso­lu­ta ina­de­gua­tez­za e l’incapacità nel maneg­gia­re il deli­ca­tis­si­mo stru­men­to pena­le e puni­ti­vo, con i risul­ta­ti sopra visti, che più che pre­oc­cu­pa­re per gli effet­ti sul siste­ma espon­go­no il Par­la­men­to al pub­bli­co ludibrio.

Ave­va ragio­ne Fla­ia­no: la situa­zio­ne poli­ti­ca in Ita­lia è gra­ve ma non è seria.

Andrea Gad­da­ri

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