La rottamazione di Equitalia è solo una grossa presa in giro

Equitalia non scompare, ma cambia solo nome. Al nuovo ente, anzi, saranno attribuite ulteriori e più specifici poteri. La rottamazione delle cartelle è solo l'offerta speciale, sotto forma di condono.

Nel­la sin­te­si in otto pun­ti del pro­gram­ma elet­to­ra­le di Sil­vio Ber­lu­sco­ni per le ele­zio­ni poli­ti­che 2013, pub­bli­ca­ta sul Cor­rie­re del­la Sera il 6 apri­le di quell’anno, spic­ca­va al pri­mo posto l’abo­li­zio­ne dell’IMU sul­la pri­ma casa, segui­ta a ruo­ta dal­la “revi­sio­ne dei pote­ri di Equi­ta­lia”.

Inve­ce, fra i 20 pun­ti del pro­gram­ma del Movi­men­to 5 Stel­le, l’abo­li­zio­ne dell’IMU pri­ma casa si tro­va­va al nume­ro 17, men­tre al nume­ro 20 spic­ca­va l’abolizione, tout court, di Equi­ta­lia.

Infi­ne, sem­pre dal mede­si­mo arti­co­lo del Cor­rie­re, si evin­ce come la posi­zio­ne di Ita­lia Bene Comu­ne e del suo can­di­da­to Ber­sa­ni, su que­sti argo­men­ti, fos­se indi­ca­ta al pun­to 2: ridu­zio­ne e redi­stri­bu­zio­ne dell’IMU, bloc­co dei con­do­ni e rivi­si­ta­zio­ne del­le pro­ce­du­re di Equi­ta­lia.

Ovvia­men­te il dato poli­ti­co del­le scel­te dell’attuale Pre­si­den­te del Con­si­glio (“per­ché era la cosa giu­sta da fare”) sta tut­to nell’abban­do­no del pro­gram­ma del suo par­ti­to per segui­re inve­ce le pro­po­ste dei com­pe­ti­tors del PD, pri­ma di tut­to sull’IMU, e, in par­ti­co­la­re, del M5S su Equi­ta­lia (lascian­do per­de­re i con­do­ni, dove l’allora can­di­da­to Ber­sa­ni è sta­to defi­ni­to esper­to di bir­ra per aver sem­pli­ce­men­te con­fer­ma­to, coe­ren­te­men­te, la posi­zio­ne del­la coa­li­zio­ne che ha poi pre­so i voti con i qua­li ora gover­na Renzi).

O alme­no così par­reb­be, se ci fer­mas­si­mo al bom­bar­da­men­to mediatico.

In real­tà a ben leg­ge­re il Decre­to leg­ge 22 otto­bre 2016 n. 193, recan­te “Dispo­si­zio­ni urgen­ti in mate­ria fisca­le e per il finan­zia­men­to di esi­gen­ze indif­fe­ri­bi­li”, pub­bli­ca­to sul­la Gaz­zet­ta Uffi­cia­le  n. 249 del 24 otto­bre 2016 le cose non stan­no esat­ta­men­te così.

Equi­ta­lia vie­ne sciol­ta dall’art. 1, che però con­te­stual­men­te, per “garan­ti­re la con­ti­nui­tà e la fun­zio­na­li­tà del­le atti­vi­tà di riscos­sio­ne” isti­tui­sce “un ente pub­bli­co eco­no­mi­co, deno­mi­na­to «Agen­zia   del­le   entra­te-Riscos­sio­ne» sot­to­po­sto all’indirizzo e alla vigi­lan­za del Mini­stro dell’economia e del­le finanze”.

Que­sto ente pub­bli­co eco­no­mi­co “suben­tra, a tito­lo uni­ver­sa­le, nei rap­por­ti giu­ri­di­ci atti­vi e pas­si­vi, anche pro­ces­sua­li, del­le socie­tà del Grup­po Equi­ta­lia di cui al com­ma 1 e assu­me la qua­li­fi­ca di agen­te del­la riscos­sio­ne con i pote­ri e secon­do le dispo­si­zio­ni di cui al tito­lo I, capo II, e al tito­lo II, del decre­to del Pre­si­den­te del­la Repub­bli­ca 29 set­tem­bre 1973, n. 602. L’ente ha auto­no­mia orga­niz­za­ti­va, patri­mo­nia­le, con­ta­bi­le e di gestione.”

Ciò signi­fi­ca che, ben lun­gi dall’essere sta­ta abo­li­ta, Equi­ta­lia vive e lot­ta insie­me a noi, cam­bian­do nome e fun­zio­ni, ma di fat­to pro­se­guen­do la sua atti­vi­tà, peral­tro con lo stes­so per­so­na­le, posto che, vista “la spe­ci­fi­ci­tà del­le fun­zio­ni pro­prie del­la riscos­sio­ne fisca­le e del­le com­pe­ten­ze tec­ni­che neces­sa­rie al loro svol­gi­men­to, per assi­cu­rar­le sen­za solu­zio­ne di con­ti­nui­tà, a decor­re­re dal­la data di cui al com­ma 1 il per­so­na­le del­le socie­tà del Grup­po Equi­ta­lia con con­trat­to di lavo­ro a tem­po inde­ter­mi­na­to, in ser­vi­zio alla data di entra­ta in vigo­re del pre­sen­te decre­to, sen­za solu­zio­ne di con­ti­nui­tà e con la garan­zia del­la posi­zio­ne giu­ri­di­ca ed eco­no­mi­ca matu­ra­ta alla data del tra­sfe­ri­men­to, è tra­sfe­ri­to all’ente pub­bli­co eco­no­mi­co di cui al com­ma 3, pre­vio supe­ra­men­to di appo­si­ta pro­ce­du­ra di sele­zio­ne e veri­fi­ca del­le competenze”.

In pra­ti­ca è lo stes­so testo nor­ma­ti­vo che con­fer­ma la pro­se­cu­zio­ne dell’identica atti­vi­tà sen­za solu­zio­ne di con­ti­nui­tà.

Ma fin qui era tut­to abba­stan­za pre­ve­di­bi­le nel tem­po del­le sli­des, del­la comu­ni­ca­zio­ne velo­ce, del cam­bia­men­to fine a sé stes­so, del gat­to­par­di­smo 2.0, dell’annuncio popu­li­sta che mira alla pan­cia, ma rima­ne, appun­to, annun­cio e non sostan­za.

Tut­ta­via l’art. 3 del decre­to, dal tito­lo “Poten­zia­men­to del­la riscos­sio­ne”, reci­ta:

  1. A decor­re­re dal 1° gen­na­io 2017, l’Agenzia del­le entra­te può uti­liz­za­re le ban­che dati e le infor­ma­zio­ni alle qua­li è auto­riz­za­ta ad acce­de­re sul­la base di spe­ci­fi­che dispo­si­zio­ni di leg­ge, anche ai fini dell’esercizio del­le fun­zio­ni rela­ti­ve alla riscos­sio­ne nazio­na­le di cui all’articolo 3, com­ma 1, del decre­to-leg­ge 30 set­tem­bre 2005, n. 203, con­ver­ti­to, con modi­fi­ca­zio­ni, dal­la leg­ge 2 dicem­bre 2005, n. 248.
  2. All’articolo 72-ter del decre­to del Pre­si­den­te del­la Repub­bli­ca 29 set­tem­bre 1973, n. 602, dopo il com­ma 2‑bis, è inse­ri­to il seguen­te: «2‑ter. Ai mede­si­mi fini pre­vi­sti dai com­mi pre­ce­den­ti, l’Agenzia del­le entra­te può acqui­si­re le infor­ma­zio­ni rela­ti­ve ai rap­por­ti di lavo­ro o di impie­go, acce­den­do diret­ta­men­te, in via tele­ma­ti­ca, alle spe­ci­fi­che ban­che dati dell’Istituto nazio­na­le del­la pre­vi­den­za sociale.
  3. L’Agenzia del­le entra­te-Riscos­sio­ne è auto­riz­za­ta ad acce­de­re e uti­liz­za­re i dati di cui al pre­sen­te arti­co­lo per i pro­pri com­pi­ti di isti­tu­to.

Il che signi­fi­ca che non solo Equi­ta­lia non è sta­ta affat­to abo­li­ta, ma è sta­ta raf­for­za­ta nei pote­ri.

Signi­fi­ca anche che dal 1° gen­na­io 2017 l’Agenzia del­le Entra­te, di fat­to, sarà con­tem­po­ra­nea­men­te sog­get­to accer­ta­to­re e sog­get­to riscos­so­re, con ogni evi­den­te con­se­guen­za in ter­mi­ni di impar­zia­li­tà ed auto­no­mia, come è già sta­to auto­re­vol­men­te osser­va­to, ed avrà com­ple­to acces­so a tut­ti i dati del debi­to­re non solo nel­la fase di accer­ta­men­to, ma anche in quel­la ese­cu­ti­va, quel­la del pigno­ra­men­to, per intenderci.

Agen­zia del­le Entra­te-Riscos­sio­ne è peg­gio di Equitalia

Pote­ri già attri­bui­ti all’ente accer­ta­to­re, ma fino ad ora pre­clu­si all’ente riscos­so­re, cioè a dire, se fos­se vero che il pro­ble­ma di Equi­ta­lia era l’atteggiamento ves­sa­to­rio, bene, ora le stes­se per­so­ne dai mede­si­mi uffi­ci, suben­tran­do in tut­te le pro­ce­du­re in cor­so, avran­no pote­ri mag­gio­ri per, even­tual­men­te, eser­ci­ta­re un atteg­gia­men­to ves­sa­to­rio.

Il tut­to con­di­to da un sostan­zia­le con­do­no (che l’esperto di bir­re che ave­va­mo soste­nu­to e vota­to nel 2013 ave­va esclu­so) sul­le san­zio­ni “rot­ta­ma­te”, ma que­sta è solo l’offerta spe­cia­le, che sca­de impro­ro­ga­bil­men­te il 4 dicem­bre 2016.

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