Auto-riciclaggio: cosa combina il Governo

È noti­zia di poche ore fa il testo del nuo­vo dise­gno di leg­ge anti-cor­ru­zio­ne, il qua­le con­tie­ne anche le nor­me che intro­du­co­no nell’ordinamento ita­lia­no il rea­to di auto-rici­clag­gio. Si trat­ta di un rea­to par­ti­co­lar­men­te impor­tan­te, dato che puni­sce il rici­clag­gio e il reim­pie­go di dena­ro com­piu­to da chi ha com­mes­so (o con­cor­so a com­met­te­re) il delit­to che ha pro­dot­to il pro­fit­to ille­ci­to. In Ita­lia, il rici­clag­gio col­pi­sce inve­ce sola­men­te sog­get­ti diver­si dagli auto­ri dei rea­ti presupposto..

Tut­to bene, quin­di? Non esat­ta­men­te. La sto­ria del rea­to di auto-rici­clag­gio si sno­da lun­go i mesi scor­si (qui tro­va­te un eccel­len­te reso­con­to del­le pun­ta­te pre­ce­den­ti), ha tro­va­to l’appoggio sia di Let­ta che di Ren­zi, e per far­ce­la rac­con­ta­re abbia­mo inter­ro­ga­to tre per­so­ne che han­no segui­to mol­to da vici­no la vicen­da: l’onorevole Davi­de Mat­tiel­lo e la sena­tri­ce Lucre­zia Ric­chiu­ti, mem­bri del­la Com­mis­sio­ne par­la­men­ta­re anti­ma­fia, e Sal­vo Teso­rie­ro, avvo­ca­to penalista.

ricchiutiL’iter par­la­men­ta­re del rea­to di auto-rici­clag­gio comin­ciò con un testo di leg­ge, depo­si­ta­to al Sena­to, spe­ci­fi­ca­men­te in mate­ria di auto-riciclaggio.

Ric­chiu­ti: “L’au­to­ri­ci­clag­gio si è gua­da­gna­to le pagi­ne dei gior­na­li per un moti­vo sem­pli­ce: è un rea­to che man­ca in Ita­lia, uni­co tra i Pae­si euro­pei più avver­ti­ti in mate­ria di cri­mi­na­li­tà eco­no­mi­ca e gli ope­ra­to­ri lo recla­ma­no da tem­po. Per que­sto c’e­ra un dise­gno di leg­ge appo­si­to al Sena­to, che però pro­ce­de­va mol­to len­ta­men­te. Qua­si per una casua­li­tà poli­ti­co-pro­ce­du­ra­le il rea­to è sta­to asso­cia­to alla discus­sio­ne del pro­get­to 2247 in discus­sio­ne alla Com­mis­sio­ne Finan­ze del­la Came­ra, in mate­ria di rien­tro volon­ta­rio dei capitali”.

Rien­tro dei capi­ta­li altri­men­ti cono­sciu­to come “volun­ta­ry disclosure”.

Ric­chiu­ti: “Esat­ta­men­te. Si trat­ta del­la pos­si­bi­li­tà, per chi abbia capi­ta­li depo­si­ta­ti all’e­ste­ro irre­go­lar­men­te, di dichia­rar­li, far­si iden­ti­fi­ca­re e paga­re le impo­ste dovu­te con talu­ne age­vo­la­zio­ni. Ma atten­zio­ne: non si trat­ta di con­do­no per­ché le impo­ste ven­go­no paga­te in lar­ga par­te e — soprat­tut­to — ven­go­no accer­ta­ti dichia­ran­te e fon­te del reddito”.

In che modo volun­ta­ry disclo­su­re e auto-rici­clag­gio si ten­go­no assieme?

Ric­chiu­ti: “Sic­co­me la nor­ma pena­le non è retroat­ti­va, chi ade­ri­sce alla volun­ta­ry disclo­su­re non si vede appli­ca­ta la pena pre­vi­sta dal rea­to di auto-rici­clag­gio. Chi non ade­ri­sce alla volun­ta­ry disclo­su­re, al con­tra­rio, dal momen­to del­l’en­tra­ta in vigo­re del­la leg­ge potrà incor­re­re nel rea­to di auto-rici­clag­gio. Si trat­ta di un meto­do per ren­de­re più strin­gen­te l’of­fer­ta di chiu­de­re i con­ti con il fisco. Per que­sto  — con un emen­da­men­to a fir­ma Cau­si, Civa­ti, Mat­tiel­lo e altri depu­ta­ti del PD — l’in­cri­mi­na­zio­ne del­l’au­to-rici­clag­gio è sta­ta aggiun­ta lo scor­so 2 luglio al dise­gno di legge “.

In que­ste ulti­me ore abbia­mo sapu­to del nuo­vo testo pro­dot­to dal Gover­no. A che pun­to si tro­va­va, inve­ce, il dise­gno di leg­ge di cui abbia­mo par­la­to, il nume­ro 2247 in mate­ria di rien­tro volon­ta­rio di capitali?

Ric­chiu­ti: “La Com­mis­sio­ne Finan­ze del­la Came­ra ha appro­va­to il testo il 23 luglio e ha invia­to il suo testo alla Com­mis­sio­ne Giu­sti­zia per il pare­re, e que­sta lo ha reso il 6 ago­sto, sug­ge­ren­do del­le lie­vi modi­fi­che alla descri­zio­ne del rea­to di auto-rici­clag­gio. Ora dovreb­be esse­re final­men­te tut­to pron­to per por­ta­re il testo in Assem­blea. La sua defi­ni­ti­va appro­va­zio­ne appa­re però impe­di­ta dal­la nuo­va pro­po­sta del Governo”.

mattielloSpo­stia­mo­ci sull’altro fron­te, quel­lo gover­na­ti­vo, appun­to, che in un pre­ci­so momen­to diven­ta il luo­go in cui il rea­to di auto-rici­calg­gio vie­ne discus­so. Ono­re­vo­le Mat­tiel­lo,  il gover­no come si sta muo­ven­do sul fron­te dell’auto-riciclaggio?

Mat­tiel­lo: “Sto seguen­do fati­co­sa­men­te le evo­lu­zio­ni del rea­to di auto-rici­clag­gio… Il mini­stro Orlan­do lo ave­va inse­ri­to nel testo deno­mi­na­to “Cri­mi­na­li­tà orga­niz­za­ta” por­ta­to in Con­si­glio dei Mini­stri il 29 ago­sto, insie­me a mol­ti altri testi. Si trat­ta­va di un buon testo, sia nel com­ples­so, sia rela­ti­va­men­te al rea­to in ogget­to: oltre all’au­to-rici­clag­gio con­te­va il raf­for­za­men­to del fal­so in bilan­cio, la rifor­ma del­le misu­re di pre­ven­zio­ne, del­l’a­gen­zia nazio­na­le per i beni con­fi­sca­ti, del trat­ta­men­to dei fami­lia­ri del­le vit­ti­me di mafia”.

Un testo che inci­de­reb­be for­te­men­te nel con­tra­sto del­la cri­mi­na­li­tà economica.

Mat­tiel­lo: “Esat­to, pec­ca­to che non sia mai “atter­ra­to” in Par­la­men­to, diver­sa­men­te dal testo rela­ti­vo al pro­ces­so civi­le che è sta­to for­mal­men­te depo­si­ta­to in Sena­to. Pare che le resi­sten­ze mag­gio­ri sia­no dovu­te pre­ci­sa­men­te al rea­to di auto-rici­clag­gio. Mi risul­ta che il testo sia anco­ra fer­mo per que­sto all’uf­fi­cio legi­sla­ti­vo del Mini­ste­ro del­la Giustizia”.

 

tesorieroInfi­ne, si arri­va al 24 set­tem­bre e alla pre­sen­ta­zio­ne di un nuo­vo testo, sem­pre di ini­zia­ti­va gover­na­ti­va. Che giu­di­zio pos­sia­mo dare?

Teso­rie­ro: “Si trat­ta di un pas­so indie­tro rispet­to all’emendamento Cau­si – Civa­ti, desti­na­to ad inde­bo­li­re in modo con­si­sten­te l’ef­fi­ca­cia del­la tute­la rispet­to ad una con­dot­ta di cui ormai da tem­po si chie­de (soprat­tut­to da voci sovra­na­zio­na­li) la san­zio­ne pena­le. Un “pro­dot­to del naza­re­no”, for­se. Cer­ta­men­te un pro­dot­to meno utile”.

Più nel­lo spe­ci­fi­co, qua­li sono gli aspet­ti che ven­go­no inde­bo­li­ti rispet­to all’emendamento Civa­ti — Causi?

Teso­rie­ro: “Vi sono alme­no tre pun­ti che desta­no per­ples­si­tà e/o meri­ta­no modi­fi­che nel­la for­mu­la­zio­ne del­la fat­ti­spe­cie. Il pri­mo pun­to riguar­da l’a­rea di ope­ra­ti­vi­tà del­la nor­ma, irra­gio­ne­vol­men­te ridot­ta. La nor­ma “si appli­ca .. a chiun­que, aven­do com­mes­so o con­cor­so a com­met­te­re un delit­to non col­po­so puni­to con la reclu­sio­ne non infe­rio­re nel mas­si­mo a cin­que anni”. Sul­la base di que­sta for­mu­la­zio­ne, rimar­reb­be­ro non puni­te le con­dot­te di auto­ri­ci­clag­gio che s’in­ne­sta­no su rea­ti pre­sup­po­sto puni­ti con pene meno gra­vi (reclu­sio­ne infe­rio­re nel mas­si­mo a cin­que anni), tra cui, solo per fare esem­pi rile­van­ti, alcu­ni impor­tan­ti delit­ti tri­bu­ta­ri, l’ap­pro­pria­zio­ne inde­bi­ta, la truf­fa sem­pli­ce. In rela­zio­ne a que­sti (e altri) rea­ti le con­dot­te di auto­ri­ci­clag­gio rimar­reb­be­ro impu­ni­te. Si trat­ta di una restri­zio­ne del peri­me­tro puni­ti­vo non oppor­tu­na per­ché neu­tra­liz­za l’o­pe­ra­ti­vi­tà del rea­to rispet­to ad alcu­ni fat­ti, in par­ti­co­la­re di matri­ce pret­ta­men­te eco­no­mi­ca, in cui la con­dot­ta di auto­ri­ci­clag­gio si con­fi­gu­ra di rile­van­za apprez­za­bi­le (anche a livel­lo pena­le) non diver­sa­men­te dal­le altre con­dot­te puni­te. E’, in que­sto sen­so, pre­fe­ri­bi­le una for­mu­la­zio­ne che pre­ve­da in casi ana­lo­ghi una cir­co­stan­za atte­nuan­te ad effet­to spe­cia­le. La con­dot­ta di auto­ri­ci­clag­gio sareb­be comun­que puni­ta ma con pena inferiore”.

E que­sto è solo il pri­mo pun­to… Il secondo?

Teso­rie­ro: “Il secon­do riguar­da la for­mu­la­zio­ne del­le con­dot­te tipi­che, che è fra­gi­le e si espo­ne a dub­bi inter­pre­ta­ti­vi. La nor­ma san­zio­na anche il “tra­sfe­ri­men­to ovve­ro l’im­pie­go in atti­vi­tà eco­no­mi­che o finan­zia­rie del pro­ven­to del rea­to”. Si trat­ta di una con­dot­ta sci­vo­lo­sa per­ché san­zio­na anche il mero impie­go (sep­pur “in atti­vi­tà eco­no­mi­che o finan­zia­rie”). La con­dot­ta puni­bi­le rima­ne ambi­gua. Ed infat­ti — tipi­co caso di cat­ti­va coscien­za — il com­ma suc­ces­si­vo si pre­mu­ra di spe­ci­fi­ca­re che l’au­to­re non è puni­bi­le quan­do il dena­ro è desti­na­to all’u­ti­liz­za­zio­ne o al godi­men­to per­so­na­le. For­mu­la­zio­ne anche que­sta ambi­gua, che potreb­be dar vita a seri con­tra­sti nel­l’in­ter­pre­ta­zio­ne del­la nor­ma. Sareb­be pre­fe­ri­bi­le non puni­re radi­cal­men­te il reim­pie­go, oppu­re ope­ra­re con modi­fi­che ade­gua­te diret­ta­men­te sul­l’art. 648 ter c.p. “impie­go di dena­ri, beni o uti­li­tà di pro­ve­nien­za ille­ci­ta” (in modo che sia più chia­ra la con­dot­ta sanzionata).

Anche l’u­ti­liz­zo del­l’av­ver­bio “con­cre­ta­men­te” rischia di rive­lar­si fon­te di ambi­gui­tà inter­pre­ta­ti­ve. L’e­si­gen­za che sta sul­lo sfon­do del ricor­so alla locu­zio­ne avver­bia­le mi sem­bra nobi­le (restrin­ge­re l’a­rea di appli­ca­zio­ne del­la nor­ma alle ipo­te­si in cui si osta­co­li real­men­te l’i­den­ti­fi­ca­zio­ne del­la pro­ve­nien­za delit­tuo­sa del bene). Ed in que­sto sen­so una locu­zio­ne sostan­zial­men­te equi­va­len­te com­pa­re anche nel­le pro­po­ste di alcu­ne Com­mis­sio­ni di stu­dio (ad es. Com­mis­sio­ne Fian­da­ca). Cre­do, però, che la for­mu­la­zio­ne legi­sla­ti­va pos­sa evi­ta­re di far­si cari­co del­la dimen­sio­ne “con­cre­ta” del­l’o­sta­co­lo: l’o­sta­co­lo deve esse­re con­cre­to; se non è con­cre­to non è un ostacolo”.

Arri­via­mo al ter­zo pun­to di debolezza.

Teso­rie­ro: “È neces­sa­rio incen­ti­va­re mag­gior­men­te le con­dot­te col­la­bo­ra­ti­ve. L’at­te­nuan­te per le con­dot­te col­la­bo­ra­ti­ve (che nel testo pre­ve­de uno scon­to di pena fino alla metà) potreb­be esse­re poten­zia­ta per favo­ri­re le con­dot­te col­la­bo­ra­ti­ve (ad esem­pio “scon­tan­do” la pena di due ter­zi, come pre­vi­sto nel­l’e­men­da­men­to Causi-Civati)”.

Nel com­ples­so, che giu­di­zio pos­sia­mo formulare?

Teso­rie­ro: “L’in­tro­du­zio­ne del rea­to di auto­ri­ci­clag­gio è obiet­ti­vo impor­tan­te che va per­se­gui­to attra­ver­so una for­mu­la­zio­ne con­vin­cen­te del­la nor­ma. In que­sto sen­so, guar­da­re a ciò che è sta­to già fat­to, in ter­mi­ni di lavo­ro par­la­men­ta­re, avvi­ci­na l’obiettivo”.

Ric­chiu­ti: “Il nuo­vo testo pro­po­ne di limi­ta­re l’am­bi­to di appli­ca­zio­ne del rea­to di auto­ri­ci­clag­gio ai pro­ve­ni­ti di delit­ti puni­ti con non meno di cin­que anni di reclu­sio­ne. Que­sta limi­ta­zio­ne ha due con­tro­in­di­ca­zio­ni: la pri­ma è che esclu­de i rea­ti fisca­li, giac­ché i vari rea­ti di fal­sa dichia­ra­zio­ne dei red­di­ti e di omes­sa dichia­ra­zio­ne sono puni­ti con pene più bas­se e que­sto — di per sé — è assur­do; ma poi pro­prio que­sto ele­men­to spez­za il nes­so tra rien­tro dei capi­ta­li e auto­ri­ci­clag­gio, ren­den­do il pri­mo meno invi­tan­te, lad­do­ve inve­ce il MEF si aspet­ta che esso por­ti nel­le cas­se del­lo Sta­to alme­no un miliar­do di euro (secon­do alcu­ni esper­ti mol­to di più). Le opi­nio­ni qui si divi­do­no: secon­do talu­ni così non va bene per nien­te e non se deve fare nul­la più (giac­ché la volun­ta­ry disclo­su­re sareb­be così nien­t’al­tro che un con­do­no masche­ra­to); io vice­ver­sa pen­so che dota­re il nostro siste­ma pena­le di un attrez­zo fon­da­men­ta­le per il con­tra­sto del­la cri­mi­na­li­tà eco­no­mi­ca e mafio­sa sia sem­pre meglio di niente”.

Mat­tiel­lo: “Il nuo­vo rea­to di auto-rici­clag­gio deve col­pi­re chi eva­de le tas­se, per­ché biso­gna col­pi­re la con­dot­ta più odio­sa e dan­no­sa per l’e­co­no­mia. Chi fro­da il fisco e poi impie­ga il teso­ret­to così accu­mu­la­to per fare affa­ri, col­pi­sce gra­ve­men­te e dop­pia­men­te il nostro Pae­se: pri­ma per­ché non con­tri­bui­sce con le tas­se al man­te­ni­men­to dei ser­vi­zi pub­bli­ci, venen­do meno al dove­re di soli­da­rie­tà cui sia­mo tut­ti tenu­ti dal­la Costi­tu­zio­ne, poi per­ché entra in manie­ra slea­le nel mer­ca­to, distor­cen­do la concorrenza”.

Per con­clu­de­re, dal momen­to del­la pre­sen­ta­zio­ne del nuo­vo testo, su pres­sio­ne del MEF e dei par­la­men­ta­ri già cita­ti, si sta cer­can­do di lavo­ra­re ad una solu­zio­ne che supe­ri lo sco­glio dei cin­que anni, rite­nen­do che que­sto limi­ti for­te­men­te la puni­bi­li­tà del rea­to di auto-rici­clag­gio, ren­den­do­lo di fat­to inef­fi­ca­ce. Svi­lup­pi par­la­men­ta­ri si atten­do­no set­ti­ma­na pros­si­ma, quan­do il testo sarà discus­so in Com­mis­sio­ne Finanze.

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