Shafter (Texas), 13 febbraio 2016
Antonin Scalia, giudice ultraconservatore della Corte Suprema, nominato nel 1986 da Ronald Reagan, muore improvvisamente in un resort nel quale soggiornava per partecipare a una battuta di caccia.
Poche ore dopo l’annuncio della morte di Scalia, Mitch McConnell, leader della maggioranza repubblicana al Senato, dichiara che il Senato non avrebbe preso in considerazione alcuna nomina da parte del presidente in carica, Barack Obama, in quanto, essendo un anno elettorale, “spetta al popolo americano” scegliere il presidente che avrebbe nominato un nuovo giudice della Corte Suprema.
Il 16 marzo Obama esercita la sua prerogativa costituzionale e, scegliendo un giudice dal profilo moderato e centrista per intercettare consensi bipartisan, nomina Merrick Garland.
Con una condotta senza precedenti, la maggioranza repubblicana al Senato, guidata da McConnell, pratica un ostruzionismo totale, rifiutando a priori di esercitare il proprio dovere costituzionale di “advice and consent” (consiglio e consenso), arrivando persino a non calendarizzare mai le audizioni preliminari della Commissione Giustizia.
Dopo un periodo record di 293 giorni, alla scadenza del mandato del Congresso avvenuta il 3 gennaio 2017, la nomina decade. Il nuovo presidente, Donald Trump, già il 31 gennaio successivo procede alla nomina di Neil Gorsuch nel posto lasciato vacante da Scalia.
La tesi di McConnell secondo cui esisteva una “tradizione” di non confermare giudici nell’anno del voto presidenziale era priva di solidi fondamenti storici, in quanto in 29 precedenti casi i presidenti in scadenza avevano nominato giudici della Corte Suprema e in 19 di questi casi il Senato li aveva anche confermati, senza comunque mai rifiutarsi di avviare le procedure di valutazione.
La pretestuosità delle motivazioni addotte emerse nitidamente quattro anni dopo, alla morte della celebre giudice progressista della Corte Ruth Bader Ginsburg, avvenuta il 18 settembre 2020, quando Trump si affrettò a nominare al suo posto la giudice conservatrice Amy Coney Barrett e proprio Mitch McConnell accelerò al massimo le procedure di conferma del Senato, ottenendo che la nuova giudice entrasse in carica il 27 ottobre, cioè una settimana prima delle elezioni presidenziali vinte da Joe Biden.
Roma, 30 ottobre 2025
Il Senato approva in seconda e definitiva lettura la legge costituzionale di modifica del Titolo IV della Costituzione.
Conosciuto come “riforma Nordio”, ma fortemente voluto dalla Presidente del Consiglio Meloni, il disegno di legge costituzionale era stato licenziato dal Consiglio dei Ministri nel maggio del 2024 e imposto al Parlamento senza consentire che fosse emendato, a parte aggiustamenti formali in primissima lettura.
La natura stessa delle riforme costituzionali esige il coinvolgimento e la condivisione del più ampio spettro possibile di forze politiche, ma la maggioranza governativa sceglie deliberatamente di respingere o far ritirare ogni singolo emendamento durante le prime letture parlamentari e limita fortemente le audizioni e la discussione nelle seconde letture, con una strategia di chiusura al dialogo mai applicata in precedenza a una riforma complessa della Costituzione (i soli precedenti riguardavano modifiche ampiamente condivise e perlopiù di singoli articoli, come nel caso dell’abolizione totale della pena di morte), rompendo così una consuetudine costituzionale di rispetto reciproco fra maggioranza e opposizione.
Stoccolma, 29 aprile 2026
Il Parlamento svedese deve deliberare sulle nuove disposizioni in materia di immigrazione.
È già chiaro che vi sia una maggioranza a favore dell’inasprimento delle regole, ma sul punto dell’aumento del requisito minimo di anni di residenza da cinque a otto si profila una prevalenza dell’opposizione di centrosinistra, che chiede di introdurre norme transitorie per chi si trova già nel paese.
Due deputati usciti da uno dei partititi di governo, ma che continuano a votare con la maggioranza, fanno capire che sosterranno l’emendamento dell’opposizione.
Il partito di estrema destra dei Democratici Svedesi rompe allora il patto istituzionale non scritto che veniva rispettato da oltre un secolo, fin dai primi del ‘900: se deputati di uno schieramento sono assenti per motivi legittimi (malattia, missione, congedo genitoriale), lo schieramento opposto fa assentare al momento delle votazioni un numero corrispondente di deputati, così da non alterare i rapporti di forza parlamentari decisi dagli elettori.
Grazie a questa improvvisa rottura della tradizione parlamentare svedese, il provvedimento viene approvato nella forma desiderata dai Democratici Svedesi.
Poiché non si trattava di una legge, ma di una convenzione informale basata sulla fiducia reciproca, il Parlamento svedese non ha potuto applicare sanzioni giuridiche o annullare il voto.
Nelle settimane successive e fino alle elezioni di poche settimane fa, i lavori parlamentari sono diventati caotici, con tutti i 349 deputati costretti a essere fisicamente presenti a ogni singola votazione per evitare che il proprio schieramento andasse sotto. La stampa svedese ha riferito di parlamentari costretti a votare anche in precarie condizioni di salute, persino correndo fuori dall’aula per vomitare, pur di non perdere la maggioranza per un solo voto.
Ciò che queste tre vicende raccontano è che forze politiche di destra, quando raggiungono il potere, non sono disposte a riconoscere alcun limite derivante dall’esperienza istituzionale di decenni o di secoli, non intendono rispettare accordi o consuetudini che hanno garantito l’equilibrata gestione del potere da parte della maggioranza di turno: quando conquistano il potere, lo usano con tutta la forza che riescono a dispiegare, senza alcuna forma di autolimitazione.
Qualcosa di simile sta accadendo anche in questi giorni in Italia, con l’approvazione di una nuova legge elettorale, ideata dalla maggioranza di centrodestra con l’obiettivo di garantirsi la permanenza al potere anche attribuendo al voto di una minoranza del corpo elettorale un’ampia maggioranza parlamentare, al limite della facoltà di modificare da soli la Costituzione.
Nella prossima legislatura, dunque, se le forze di opposizione prevarranno, occorre “mettere in sicurezza” il sistema attraverso alcune modifiche mirate della Costituzione.
Com’è noto, benché la Costituzione disegni un sistema istituzionale che, specialmente nella quantificazione delle maggioranze richieste per l’elezione alle varie cariche dello Stato, sembra presupporre un sistema elettorale proporzionale, tuttavia l’Assemblea Costituente scelse di non costituzionalizzare uno specifico meccanismo elettorale.
Costituzionalizzare il sistema proporzionale avrebbe significato esigere una legge di revisione costituzionale per ogni futura modifica, impedendo al Parlamento di adeguare il sistema elettorale ai mutamenti politico-sociali del paese. Inoltre molti Costituenti temevano la frammentazione politica, memori dell’esperienza disastrosa della Repubblica di Weimar.
La Corte Costituzionale ha lungamente seguito una linea di assoluto rispetto delle scelte dei Costituenti, negando l’esistenza di un modello costituzionalmente vincolato in materia elettorale, ma più di recente, a partire dalla sentenza n. 1 del 2014, pur ribadendo che la Costituzione non impone il sistema proporzionale, ha iniziato a censurare le leggi elettorali ordinarie che creino una sproporzione manifesta. Occorre, dice la Corte, che le leggi elettorali assicurino un vero bilanciamento dei valori costituzionali (in particolare con riferimento all’uguaglianza e alla libertà del voto sanciti dall’art. 48), per cui premi di maggioranza eccessivi o privi di una soglia minima deformano il voto popolare in modo irragionevole e violano lo spirito democratico che ha ispirato i Costituenti.
In un simile quadro, “mettere in sicurezza” il sistema non significa dunque inserire il sistema elettorale proporzionale in Costituzione, bensì introdurre in quest’ultima alcune modifiche che ne salvaguardino lo spirito, impedendo possibili abusi delle maggioranze parlamentari del momento.
A parere di chi scrive, in primo luogo andrebbe stabilito che, laddove il legislatore, a qualsiasi livello istituzionale, opti per sistemi elettorali maggioritari, non sia in alcun caso consentita l’elezione di candidati che non conseguano almeno il 50%+1 dei voti, cioè andrebbe introdotto l’obbligo di prevedere in tali casi il doppio turno con ballottaggio: ciò porrebbe fine, per esempio, alla vergogna di presidenti di Regione che possono essere eletti direttamente da una minoranza di elettori.
In secondo luogo andrebbe previsto che, a prescindere dal sistema elettorale adottato, una quota di deputati sia eletta con sistema proporzionale puro, senza soglie di sbarramento, così da assicurare la rappresentanza di tutte le forze politiche attive nel paese. Dato il numero di deputati attualmente stabilito dalla Costituzione, 100 dovrebbero essere eletti in questo modo.
In terzo luogo, le maggioranze previste dalla Costituzione dovrebbero essere rivisitate per costringere gli schieramenti, nella misura del possibile, a tenere le cariche istituzionali fuori dalla logica maggioritaria, imponendo ampie maggioranze. Una simile modifica va calibrata con cura, perché l’esperienza della paralisi nell’elezione dei giudici costituzionali evidenzia il rischio che forze politiche che mirano a bloccare le istituzioni abusino di questo “privilegio delle minoranze” per finalità eversive del sistema.
Una menzione separata merita il modo in cui l’art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento di modifica della Costituzione stessa. L’esperienza sopra descritta, di forzatura del percorso di approvazione della modifica costituzionale in materia di giustizia, è culminata in un ampio rifiuto popolare, confermando l’efficacia del disegno costituzionale che prevede la possibilità del referendum confermativo.
Eppure questo disegno può essere rafforzato modificando la previsione dell’intervallo temporale fra le due doppie letture. Attualmente, ciascuna Camera deve approvare le leggi di revisione costituzionale con due successive deliberazioni adottate con un intervallo non minore di tre mesi. Ebbene, conservando il meccanismo referendario, appare opportuno rafforzare questa previsione stabilendo che la seconda deliberazione di ciascuna Camera abbia luogo nella legislatura successiva alla prima. Ciò spingerebbe le forze politiche, nell’incertezza circa la conservazione della propria maggioranza nella legislatura successiva, a concordare con l’opposizione le eventuali riforme.
Accanto a questo complesso di modifiche costituzionali, andrebbero finalmente adottate leggi elettorali che non siano costruite sulla base del vantaggio che le forze politiche del momento possono trarne, bensì dell’interesse di tutta la cittadinanza a votare secondo leggi che, garantendo la rappresentanza di tutte le forze politiche, riflettano più fedelmente possibile quel pluralismo sociale e valoriale che costituisce una ricchezza del nostro Paese.










