È di questi giorni la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di una nuova proposta di legge di iniziativa popolare per l’obiezione di coscienza alla guerra e al supporto alle attività militari in generale.
L’iniziativa, lanciata da Emergency, si colloca all’interno dell’ampia campagna R1PUD1A, con cui vengono promosse e sostenute iniziative che diano attuazione al principio sancito dall’art. 11 della nostra Costituzione: L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali
Si tratta di un’iniziativa di grande importanza in questo momento storico: in Italia la leva obbligatoria maschile è soltanto “sospesa”, ma altri paesi europei hanno già riattivato i meccanismi che consentano chiamate e mobilitazioni, per cui è necessario attivarsi per ricreare la cornice giuridica in cui ogni cittadino e ogni cittadina possa rifiutarsi di svolgere qualsiasi attività o servizio armato o a supporto di attività militari, senza dover subire per questo alcuna conseguenza personale.
I racconti e le immagini di ciò che avviene in paesi in stato di guerra, dove giovani uomini vengono rapiti e costretti ad andare in guerra e dove chi obietta e non accetta di svolgere il servizio armato viene recluso o sottoposto a vere e proprie persecuzioni, quasi a volerne sancire la morte civile per indegnità, ci mostrano cosa potrebbe accadere anche in Italia se non provvediamo con urgenza a ricostruire un quadro giuridico chiaro.
Il diritto all’obiezione di coscienza, peraltro previsto anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, è stato riconosciuto in passato dalla Corte Costituzionale, la quale nel 1991 affermò nitidamente che “la protezione della coscienza individuale si ricava dalla tutela delle libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all’uomo come singolo, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione; (…) la sfera di potenzialità giuridiche della coscienza individuale rappresenta, in relazione a precisi contenuti espressivi del suo nucleo essenziale, un valore costituzionale così elevato da giustificare la previsione di esenzioni privilegiate dall’assolvimento di doveri pubblici qualificati dalla Costituzione come inderogabili (c.d. obiezione di coscienza)”.
Il diritto all’obiezione di coscienza, dunque, prevale anche davanti all’altisonante formulazione dell’art. 52 della Costituzione, secondo cui “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.
Poiché però il successivo comma del medesimo art. 52 prevede che “Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” e nel 2010 la L. n. 230 del 1998, che disciplinava appunto l’obiezione di coscienza al servizio di leva, è stata improvvidamente abrogata creando un vuoto normativo, è opportuno intervenire quanto prima sul nostro sistema giuridico.
Nel frattempo, vanno sostenute tutte quelle iniziative, a partire dall’annotazione nei registri comunali della volontà individuale di manifestare obiezione al servizio militare, che consentano alla cittadinanza di esprimere fin d’ora il proprio NO al servizio armato e alla guerra.
Come ha dichiarato a Reggio Emilia Simonetta Gola di Emergency, “abbiamo bisogno di uno strumento contro la paura: la scala di quello che sta succedendo è così grande da farci sentire impotenti, ma riconoscere il diritto di sottrarre il nostro corpo alla guerra è un modo concreto per inceppare questo meccanismo”.
Carlo Buffa
Firenze Possibile










