Il Senato e l’Europa

A questo Senato quali strumenti vengono attribuiti per essere "la locomotiva dell’Italia in Europa"? Sono strumenti vaghi e di scarsa concretezza, due costanti che caratterizzano tutta la riforma.

 

Sap­pia­mo che la rifor­ma dice quel­lo che cia­scu­no vuol sen­tir­si dire. Ad esem­pio, se vuoi che il Sena­to rap­pre­sen­ti le auto­no­mie sono infat­ti que­ste ad eleg­ge­re i sena­to­ri, ma se vuoi un Sena­to elet­to dai cit­ta­di­ni ti diran­no che la rifor­ma pre­ve­de anche que­sto. Del resto la stes­sa rela­zio­ne con cui il Gover­no ave­va pre­sen­ta­to la rifor­ma dice­va che que­sto era il Sena­to del­le auto­no­mie, ma anche del­le garan­zie… Ma in real­tà – ce lo dico­no sem­pre più spes­so – que­sto è anche il Sena­to dell’Europa, nel sen­so che da qui pas­se­ran­no d’ora in poi i rap­por­ti tra lo Sta­to e l’Unione euro­pea. Miglio­ran­do, natu­ral­men­te. Inu­ti­le pre­ci­sar­lo.

Addi­rit­tu­ra si leg­ge tal­vol­ta che final­men­te con­te­re­mo di più in Euro­pa. Gra­zie al Sena­to, ovvia­men­te.

Ma allo­ra a que­sto Sena­to qua­li stru­men­ti ven­go­no attri­bui­ti per esse­re la loco­mo­ti­va dell’Italia in Euro­pa?

Le novi­tà sono con­te­nu­te in tre arti­co­li.

L’art. 55 pre­ve­de che «Il Sena­to del­la Repub­bli­ca […] con­cor­re […] all’esercizio del­le fun­zio­ni di rac­cor­do tra lo Sta­to, gli altri enti costi­tu­ti­vi del­la Repub­bli­ca e l’Unione euro­pea. Par­te­ci­pa alle deci­sio­ni diret­te alla for­ma­zio­ne e all’attuazione degli atti nor­ma­ti­vi e del­le poli­ti­che dell’Unione euro­pea […] Valu­ta le poli­ti­che pub­bli­che e l’attività del­le pub­bli­che ammi­ni­stra­zio­ni e veri­fi­ca l’impatto del­le poli­ti­che dell’Unione euro­pea sui ter­ri­to­ri».

L’art. 70, tra le leg­gi che riman­go­no per­fet­ta­men­te bica­me­ra­li (cioè da appro­va­re nel­lo stes­so testo da par­te del­la Came­ra e del Sena­to), inse­ri­sce quel­la «che sta­bi­li­sce le nor­me gene­ra­li, le for­me e i ter­mi­ni del­la par­te­ci­pa­zio­ne dell’Italia alla for­ma­zio­ne e all’attuazione del­la nor­ma­ti­va e del­le poli­ti­che dell’Unione euro­pea».

L’articolo 80, dopo ave­re affi­da­to alla sola Came­ra dei depu­ta­ti il com­pi­to di appro­va­re la leg­ge per auto­riz­za­re la rati­fi­ca dei trat­ta­ti inter­na­zio­na­li, rimet­te a Came­ra e Sena­to quel­lo di appro­va­re leg­gi che auto­riz­za­no la rati­fi­ca dei trat­ta­ti rela­ti­vi all’appartenenza dell’Italia all’Unione euro­pea.

Ora, il risul­ta­to è anzi­tut­to la gene­ri­ca attri­bu­zio­ne di un com­pi­to di «rac­cor­do» (ter­mi­ne natu­ral­men­te del tut­to gene­ri­co) tra i diver­si livel­li di gover­no e l’Unione euro­pea. Come que­sto dovreb­be esse­re fat­to? E soprat­tut­to in che modo il Sena­to potreb­be far­lo più di ora che eser­ci­ta tut­te le fun­zio­ni che in base al dirit­to dell’Unione euro­pea e alla nostra leg­ge sul­la par­te­ci­pa­zio­ne del­l’I­ta­lia alla for­ma­zio­ne e all’at­tua­zio­ne del­la nor­ma­ti­va e del­le poli­ti­che del­l’U­nio­ne euro­pea (n. 234 del 2012) sono attri­bui­te alle Came­re, facen­do que­sto – come noto – in con­di­zio­ni di pari­tà con la Came­ra dei depu­ta­ti, essen­do­ci il bica­me­ra­li­smo per­fet­to?

Cer­ta­men­te, la leg­ge potreb­be affi­da­re al Sena­to qual­che spe­ci­fi­ca fun­zio­ne, ma cer­ta­men­te non potreb­be esclu­de­re l’unica Came­ra che rap­pre­sen­ta la nazio­ne, e cioè la Came­ra dei depu­ta­ti, dal­la par­te­ci­pa­zio­ne alla for­ma­zio­ne del dirit­to dell’Unione e tan­to più alla sua attua­zio­ne. Anzi, da que­sto pun­to di vista, lad­do­ve vi fos­se biso­gno di una leg­ge, sareb­be il Sena­to a tro­var­si in una posi­zio­ne di svan­tag­gio, in quan­to per la gene­ra­li­tà del­le leg­gi (e in par­ti­co­la­re per quel­le non bica­me­ra­li) l’ultima paro­la spet­ta alla Came­ra. Nel pro­ce­di­men­to legi­sla­ti­vo il Sena­to man­ter­reb­be la posi­zio­ne attua­le sol­tan­to in rela­zio­ne alla leg­ge «che sta­bi­li­sce le nor­me gene­ra­li, le for­me e i ter­mi­ni del­la par­te­ci­pa­zio­ne dell’Italia alla for­ma­zio­ne e all’attuazione del­la nor­ma­ti­va e del­le poli­ti­che dell’Unione euro­pea» (come l’attuale leg­ge 234 del 2012), secon­do l’articolo 70, com­ma 1, e ai Trat­ta­ti, secon­do l’articolo 80.

Come si vede, quin­di, al di là del­le affer­ma­zio­ni dell’articolo 55 sul­la fun­zio­ne «di rac­cor­do», nel­la Costi­tu­zio­ne non tro­via­mo nul­la di con­cre­to. Anzi, il gene­ra­le inde­bo­li­men­to del Sena­to si riscon­tra cer­ta­men­te anche in rela­zio­ne al ruo­lo di attua­zio­ne del dirit­to dell’Unione.

D’altronde, come al soli­to, non han­no nes­sun riscon­tro i gene­ri­ci paral­le­li che ven­go­no fat­te con altre “secon­de came­re” stra­nie­re. Anche in que­sto caso, l’accostamento – come sem­pre impro­prio – è fat­to spes­so con il Bun­de­srat. Infat­ti, la Costi­tu­zio­ne tede­sca fis­sa attri­bu­zio­ni e dà stru­men­ti mol­to più spe­ci­fi­ci (ad esem­pio l’obbligo di esse­re infor­ma­to dal Gover­no sugli affa­ri euro­pei; il suo coin­vol­gi­men­to quan­do la que­stio­ne sia di com­pe­ten­za dei Lan­der; la espres­sa pre­vi­sio­ne che la col­la­bo­ra­zio­ne dei Lan­der alla legi­sla­zio­ne e all’amministrazione del­la fede­ra­zio­ne e negli affa­ri dell’Unione euro­pea avvie­ne attra­ver­so il Bun­de­srat; e addi­rit­tu­ra il fat­to che per le que­stio­ni rela­ti­ve all’U­nio­ne euro­pea il Bun­de­srat può isti­tui­re una came­ra euro­pea le cui deli­be­ra­zio­ni val­go­no come deli­be­ra­zio­ni del­lo stes­so), del tut­to assen­ti – come dimo­stra­to con lo spe­ci­fi­co rife­ri­men­to alle nor­me sopra ripor­ta­te – nel testo del­la rifor­ma ita­lia­na, che anco­ra una vol­ta si carat­te­riz­za per la sua gene­ri­ci­tà e scar­sa con­cre­tez­za.

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