Nave Diciotti: quando il sequestro di persona avviene per mano dello Stato

Da giorni (non da poche ore) 177 persone, tutti potenziali richiedenti asilo, tra i quali anche soggetti vulnerabili, che hanno subito traumi, che sono stati torturati, violentati, maltrattati nel loro percorso migratorio, persone ammalate o ferite e bisognose di cure, sono bloccate, private della libertà di locomozione, all’interno di una nave della Guardia Costiera italiana.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]L’art. 605 del codi­ce pena­le sta­bi­li­sce che «Chiun­que pri­va talu­no del­la liber­tà per­so­na­le è puni­to con la reclu­sio­ne da sei mesi a otto anni. La pena è del­la reclu­sio­ne da uno a die­ci anni, se il fat­to è com­mes­so […] da un pub­bli­co uffi­cia­le, con abu­so dei pote­ri ine­ren­ti alle sue fun­zio­ni».

Per­ché il rea­to sus­si­sta è suf­fi­cien­te che vi sia sta­ta in con­cre­to una limi­ta­zio­ne del­la liber­tà fisi­ca del­la per­so­na, tale da pri­var­la del­la capa­ci­tà di spo­star­si da un luo­go all’al­tro, a nul­la rile­van­do la dura­ta del­lo sta­to di pri­va­zio­ne del­la liber­tà, che può esse­re limi­ta­ta ad un tem­po anche bre­ve (Cass. Pen., sez. V, sen­ten­za 22 feb­bra­io 2005, n. 6488).

Da gior­ni (non da poche ore) 177 per­so­ne, tut­ti poten­zia­li richie­den­ti asi­lo, tra i qua­li anche sog­get­ti vul­ne­ra­bi­li, che han­no subi­to trau­mi, che sono sta­ti tor­tu­ra­ti, vio­len­ta­ti, mal­trat­ta­ti nel loro per­cor­so migra­to­rio, per­so­ne amma­la­te o feri­te e biso­gno­se di cure, sono bloc­ca­te, pri­va­te del­la liber­tà di loco­mo­zio­ne, all’interno di una nave del­la Guar­dia Costie­ra ita­lia­na.

Sono su una nave, in mare, distan­ti dal­la costa, sor­ve­glia­ti da uomi­ni arma­ti e quin­di non sono libe­ri di spo­star­si, di ricon­giun­ger­si coi loro fami­lia­ri, di acce­de­re alle cure, di avvia­re la pro­ce­du­ra di pro­te­zio­ne inter­na­zio­na­le. Sono, in altre paro­le, per­so­ne iner­mi e incen­su­ra­te, pri­va­te ille­git­ti­ma­men­te del­la liber­tà per­so­na­le e impe­di­te nell’esercizio di dirit­ti uma­ni fondamentali.

L’art. 13 del­la Costi­tu­zio­ne pre­ve­de che “Non è ammes­sa for­ma alcu­na di deten­zio­ne, di ispe­zio­ne o per­qui­si­zio­ne per­so­na­le, né qual­sia­si altra restri­zio­ne del­la liber­tà per­so­na­le, se non per atto moti­va­to del­l’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria.”

I migran­ti a bor­do del­la Diciot­ti sono pri­va­ti del­la liber­tà per­so­na­le sen­za che ciò sia sta­to deci­so da un magi­stra­to. E anche se si rite­nes­se­ro sus­si­sten­ti “casi ecce­zio­na­li di neces­si­tà ed urgen­za indi­ca­ti tas­sa­ti­va­men­te dal­la leg­ge”, l’au­to­ri­tà di pub­bli­ca sicu­rez­za avreb­be dovu­to comu­ni­ca­re l’applicazione di det­ta misu­ra restrit­ti­va prov­vi­so­ria entro 48 ore all’au­to­ri­tà giu­di­zia­ria per la con­va­li­da, sen­za la qua­le, si inten­de­reb­be revo­ca­ta e pri­va di ogni effetto.

La Cor­te di Cas­sa­zio­ne ha chia­ri­to che anche il cosid­det­to trat­te­ni­men­to o la deten­zio­ne “ammi­ni­stra­ti­va” (in un CIE o CPR) deve rispet­ta­re tale ter­mi­ne, a pena di nul­li­tà, dal momen­to che il trat­te­ni­men­to deve con­si­de­rar­si misu­ra ecce­zio­na­le e limi­ta­ti­va del­la liber­tà per­so­na­le ex art. 13 del­la Costituzione.

Impe­di­re l’approdo ai migran­ti sal­va­ti dove­ro­sa­men­te in mare costi­tui­sce una misu­ra attra­ver­so cui vie­ne limi­ta­ta o ristret­ta la liber­tà per­so­na­le e se usa­to per otte­ne­re dagli altri pae­si euro­pei una redi­stri­bu­zio­ne dei mede­si­mi, la stru­men­ta­li­tà e l’illegittimità del­la con­dot­ta è incon­tro­ver­ti­bi­le.

Dun­que, io sono solo un avvo­ca­to per i dirit­ti uma­ni, ma se fos­si un magi­stra­to, apri­rei un fasci­co­lo, non con­tro igno­ti ma con nomi e cogno­mi, ipo­tiz­zan­do il rea­to di seque­stro di persona.

E se fos­si un pub­bli­co uffi­cia­le con qual­che pote­re deci­sio­na­le (come il coman­dan­te del­la nave Diciot­ti) di fron­te ad un ordi­ne ille­git­ti­mo, qua­le è quel­lo di trat­te­ne­re per­so­ne in mare con­tro la loro volon­tà, eser­ci­te­rei il dove­re giu­ri­di­co di disob­be­di­re (Art. 51 c.p.) con­du­cen­do la nave in por­to e favo­ren­do un appro­do sicu­ro e tempestivo.

Coi “se”, si dirà, non si fa la sto­ria ma alme­no si denun­cia con chia­rez­za una gra­ve situa­zio­ne di ille­ga­li­tà e di fla­gran­te vio­la­zio­ne del­la Costi­tu­zio­ne e del­le leg­gi, adem­pien­do a quel dove­re inde­ro­ga­bi­le di soli­da­rie­tà che l’art. 2 del­la Car­ta pone in capo a ogni cit­ta­di­no, per­ché il rico­no­sci­men­to e la garan­zia dei dirit­ti invio­la­bi­li del­la per­so­na uma­na sia­no effet­ti­vi e non resti­no meri enunciati.

Non si trat­ta di esse­re uma­ni o buoni(sti), di destra o di sini­stra, con­ser­va­to­ri o pro­gres­si­sti: la feri­ta aper­ta sul cor­po vivo del­la Costi­tu­zio­ne rischia di infet­tar­si e di allar­gar­si fino a toc­ca­re qual­cu­no vici­no a noi o noi stes­si. I regi­mi fan­no le pro­ve gene­ra­li sul­le mino­ran­ze e se l’esperimento è coper­to dall’indifferenza o per­si­no dal cini­co plau­so gene­ra­le, ini­zia la fine del­la liber­tà di tut­ti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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