L’evasione fiscale e il caso 19-bis

Nei com­men­ti all’affai­re del­l’ar­ti­co­lo 19-bis, l’at­ten­zio­ne si è con­cen­tra­ta sui dub­bi e sui sospet­ti attor­no alla sua gene­si e al ruo­lo del­la “mani­na” del pre­mier. Ma for­se in que­sto modo si è un po’ tra­scu­ra­ta la par­te “in chia­ro”: deco­di­fi­ca­re la par­te crip­ta­ta, la ricer­ca del­la veri­tà sul­l’ac­ca­du­to, può esse­re appas­sio­nan­te, si capi­sce. Ma gli aspet­ti poli­ti­ci sui qua­li ci sono tut­ti gli ele­men­ti per un giu­di­zio com­piu­to non sono affat­to meno rilevanti.

Basta esa­mi­na­re i dati di fat­to (con i rela­ti­vi docu­men­ti di rife­ri­men­to) per verificarlo.

 

Qua­li sono gli argo­men­ti del decreto.

Il decre­to* riguar­da alcu­ni dei temi trat­ta­ti da una leg­ge dele­ga (n.23/14) del gover­no Let­ta, appro­va­ta subi­to dopo la sua caduta:

  • abu­so del dirit­to ed elu­sio­ne fisca­le (art.5);
  • gestio­ne del rischio fisca­le, gover­nan­ce azien­da­le e tuto­rag­gio (“fisco ami­co”, art.6);
  • revi­sio­ne del siste­ma san­zio­na­to­rio (art.8).

Dei pri­mi due argo­men­ti, che nel decre­to occu­pa­no l’ar­ti­co­lo 1 (abu­so del dirit­to) e gli arti­co­li fina­li, 18–22 (“adem­pi­men­to col­la­bo­ra­ti­vo”), non ci occu­pia­mo. Il pro­ble­ma sta tut­to nel­la revi­sio­ne del siste­ma san­zio­na­to­rio (arti­co­li 2–17).

 

In che con­si­ste la modi­fi­ca del regi­me sanzionatorio

Si trat­ta di un aggior­na­men­to del­la leg­ge “sui rea­ti tri­bu­ta­ri” che era sta­ta vara­ta nel 2000 dal gover­no D’A­le­ma (mini­stro V. Visco). In par­ti­co­la­re (negli arti­co­li 2–11):

  • si ritoc­ca­no le soglie di impo­sta eva­sa o di impo­ni­bi­le oltre cui si ina­spri­sco­no le pene ( in gene­re le innal­za­no ren­den­do però la pena un po’ più alta);
  • si intro­du­ce una fran­chi­gia (“soglia di non puni­bi­li­tà”) di mil­le euro in due casi: per le dichia­ra­zio­ni frau­do­len­te “median­te uso di fat­tu­re o altri docu­men­ti per ope­ra­zio­ni ine­si­sten­ti” e per chi favo­ri­sce l’e­va­sio­ne di ter­zi emet­ten­do quel­le fat­tu­re o documenti.

 

Qua­le impo­sta­zio­ne è sta­ta data a que­sta par­te del decreto?

Il decre­to (così come la leg­ge già in vigo­re) ha un’im­po­sta­zio­ne uni­for­me: le soglie (quel­la di non puni­bi­li­tà, quel­le di ina­spri­men­to del­le pene) sono in cifra asso­lu­ta, sia quan­do sono rife­ri­te all’im­po­sta eva­sa che quan­do sono rife­ri­te all’en­ti­tà dei docu­men­ti fit­ti­zi. In due casi (fro­de con arti­fi­ci con­ta­bi­li e dichia­ra­zio­ne infe­de­le) si fa rife­ri­men­to anche a una per­cen­tua­le dell”imponibile ma fis­san­do in ogni caso un tet­to (gli “ele­men­ti atti­vi” del­la dichia­ra­zio­ne non devo­no supe­ra­re rispet­ti­va­men­te 1,5 e 3 milioni).

 

Come si inse­ri­sce nel decre­to l’ar­ti­co­lo 15 (che intro­du­ce un nuo­vo arti­co­lo 19-bis)?

In que­sto impian­to l’ar­ti­co­lo 15, che con­tie­ne l’in­tro­du­zio­ne di un nuo­vo arti­co­lo nel­la leg­ge da modi­fi­ca­re, il fami­ge­ra­to 19-bis, appa­re del tut­to estra­neo. Per­ché, come si è appu­ra­to, è sta­to aggiun­to al testo pre­pa­ra­to dal­la com­mis­sio­ne inca­ri­ca­ta, pre­sie­du­ta dal prof. Fran­co Gal­lo, in un momen­to suc­ces­si­vo e sen­za dar­ne noti­zia. Ma soprat­tut­to per­ché ne stra­vol­ge l’im­po­sta­zio­ne ori­gi­na­ria (ben spie­ga­ta da Mar­co Cau­si con que­ste FAQ) fin qua­si a vani­fi­car­la. Fis­sa infat­ti una nuo­va soglia di non punibilità:

  • in per­cen­tua­le, sen­za un tetto;
  • sen­za distin­gue­re tra i diver­si tipi di vio­la­zio­ne con rilie­vo pena­le, né gra­duar­li.

 

Tiria­mo a que­sto pun­to le somme.

A chi si appli­ca la nor­ma incri­mi­na­ta? Si appli­ca esclu­si­va­men­te ai gran­di eva­so­ri che supe­ra­no le soglie asso­lu­te fis­sa­te dal­la leg­ge in tut­te le altre par­ti. Quel­le soglie per­do­no così effi­ca­cia, sal­vo che per gli eva­so­ri che non van­ta­no impo­ni­bi­li così alti.

Il dub­bio se sia sta­to o no esa­mi­na­to dal CdM è di impor­tan­za rela­ti­va. Essen­do sta­to inse­ri­to “fuo­ri posto”, non con­nes­so alla par­te di soglie e fran­chi­gie ma in mez­zo agli arti­co­li che riguar­da­no le con­fi­sche (per un rac­cor­do con il codi­ce civi­le), può dar­si che non se ne sia col­ta la por­ta­ta o che sia sta­to aggiun­to in segui­to. Se sia omis­sio­ne per distra­zio­ne pre-festi­va dei mini­stri, o fur­bi­zia del­la “mani­na”, inci­de sul­le respon­sa­bi­li­tà ma non sul­la sostan­za politica.

C’en­tra Ber­lu­sco­ni? Il dub­bio si pone tra que­ste due alternative:

  • si vole­va fare un rega­lo ai gran­di eva­so­ri e non ci si è accor­ti che lo si face­va enor­me al Cavaliere?

Oppu­re:

  • si vole­va fare un rega­lo­ne al Cav. e non si sono con­si­de­ra­te le con­se­guen­ze sui gran­di evasori?

A que­sto dub­bio, se ne può star cer­ti, non sarà mai data rispo­sta dagli auto­ri del­la nor­ma, a par­ti­re dal pre­mier che se ne è assun­to la respon­sa­bi­li­tà. La ragio­ne è sem­pli­ce: che in entram­bi i casi il giu­di­zio poli­ti­co del­la gran­de mag­gio­ran­za degli ita­lia­ni sareb­be una con­dan­na severa.

Pro­vi­no dun­que gli elet­to­ri a dare una rispo­sta a que­ste domande:

  1. Qua­le del­le due alter­na­ti­ve appa­re più plausibile?
  2. Qua­le del­le due alter­na­ti­ve appa­re più grave?

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* Il decre­to non è più repe­ri­bi­le sul sito del­la Pre­si­den­za del Con­si­glio. Il testo del­le modi­fi­che che appor­ta­va alla leg­ge sui rea­ti tri­bu­ta­ri è però repe­ri­bi­le qui.

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